ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11518

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 809 del 06/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: MINNUCCI EMILIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 06/06/2017
Stato iter:
07/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 07/06/2017
Resoconto MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 07/06/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 07/06/2017
Resoconto MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/06/2017

SVOLTO IL 07/06/2017

CONCLUSO IL 07/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11518
presentato da
MINNUCCI Emiliano
testo di
Martedì 6 giugno 2017, seduta n. 809

   MINNUCCI e TULLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 298 del 1974 ha istituito l'albo nazionale degli autotrasportatori con il fine di individuare, e qualificare correttamente, gli operatori del trasporto che svolgono specifiche attività di elevato contenuto professionale;
   la citata legge ha avuto, tra l'altro, il pregio di individuare anche i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo che devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale e nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere;
   la legge n. 298 del 1974, e la legislazione successiva in materia, non ha previsto l'inserimento nell'albo di una particolare categoria di autotrasportatori, i «traslocatori», categoria che è stata addirittura esclusa dai servizi di trasporto dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
   l'assenza di una specifica disciplina di definizione della categoria e di individuazione dei requisiti necessari per appartenere alla stessa ha creato confusione e incertezza e ha permesso, di fatto, a molti di intraprendere tale attività senza possedere i requisiti essenziali previsti per gli autotrasportatori dalla legge n. 298 del 1974, in danno di quelle imprese che, al contrario, operano nel settore traslochi nel pieno rispetto delle norme in materia di autotrasporto;
   di recente, l'Associazione imprese traslocatori italiani si è fatta portatrice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della proposta di istituire un'apposita sezione speciale per le attività di trasloco nell'albo dell'autotrasporto, al fine di superare la situazione esposta in premessa e regolare, in modo univoco e preciso, il settore dando così la possibilità alla categoria, di avere pieno riconoscimento giuridico –:
   se il Ministro sia a conoscenza della situazione descritta e quali iniziative intenda assumere, anche attraverso l'apertura – in tempi brevi – di un tavolo di confronto, affinché il settore dei traslochi possa trovare pieno riconoscimento giuridico, anche mediante l'istituzione di una sezione speciale per l'attività di trasloco nell'ambito dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
(5-11518)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-11518
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

personale di guida

trasportatore