ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11470

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 807 del 31/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 31/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 31/05/2017
Stato iter:
14/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/09/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 14/09/2017
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/05/2017

DISCUSSIONE IL 14/09/2017

SVOLTO IL 14/09/2017

CONCLUSO IL 14/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11470
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 31 maggio 2017, seduta n. 807

   RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   è necessario conoscere il numero degli esodati esclusi dalla cosiddetta 8a salvaguardia, suddividendoli tra donne e uomini, poiché la loro decorrenza previdenziale matura in data successiva al 6 gennaio 2019 (al 6 gennaio 2018 per contratti a tempo determinato o lavoratori autorizzati ad effettuare versamenti volontari senza versamenti), a cui si perviene a causa del progressivo incremento dell'aspettativa di vita, particolarmente penalizzante per le donne e non previsto al momento in cui furono sottoscritti gli accordi di esodo o di mobilità;
   l'incremento dell'aspettativa di vita si basa su parametri previsionali e non reali, come peraltro dimostrano recenti dati che attestano invece un calo dell'aspettativa di vita;
   il dato sulla consistenza numerica di detti lavoratori potrebbe essere individuato, tramite il codice fiscale, tra le domande non accolte dei lavoratori/trici sui report dell'Inps relativi alla 8a salvaguardia;
   dalle domande non accolte vanno eliminate:
   quelle duplicate, tenendo solo le copie dei codici fiscali di chi ha beneficiato della ottava salvaguardia;
   i casi di diniego per coloro che non hanno contributi sufficienti;
   i casi di coloro che non sono «esodati», perché usciti dal lavoro dopo la «legge Fornero», cioè ove si verifichi la data di ultima contribuzione lavorativa dopo il 31 dicembre 2011 (se non preceduta da accordi in azienda o da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali) –:
   se e quali iniziative il Ministro intenda adottare per individuare definitivamente il numero complessivo, tenendo conto delle considerazioni sopra citate, di:
    a) «esodati» rimanenti aventi decorrenza pensionistica oltre il 6 gennaio 2019 (il 6 gennaio 2018 per contratti a tempo determinato o lavoratori autorizzati a versamenti volontari senza versamenti), in particolare le donne nate dopo il 31 luglio 1956 e i mobilitati con maturazione del diritto dopo i 36 mesi dal termine della mobilità;
    b) lavoratori/lavoratrici ex postali;
    c) esodati ex Alitalia – Linee aeree italiane e Alitalia – Compagnia aerea italiana;
   se intendano assumere iniziative normative ad hoc per tali soggetti. (5-11470)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11470

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Rizzetto, concernenti i soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni sulla c.d. «ottava salvaguardia» contenute nell'articolo 1, comma 214 e seguenti della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).
  Al riguardo, dai dati forniti dall'INPS – e contenuti nella tabella (All. 1 ) che metto a disposizione dell'interrogante e dell'intera commissione – si evince che il numero complessivo dei soggetti esclusi dalla ottava salvaguardia per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita è di 273 unità (di cui 115 donne e 158 uomini). Di questi soggetti:
   52 sono lavoratori con contratto a tempo determinato e prosecutori volontari senza versamenti che matureranno il diritto a pensione in data successiva al 6 gennaio 2018;
   221 sono soggetti appartenenti ad altre categorie che matureranno il diritto a pensione in data successiva al 6 gennaio 2019.

  Dalla tabella emerge, inoltre, che le donne escluse dalla salvaguardia, nate dopo il 31 luglio 1956, sono 1.359 mentre 1.774 sono i lavoratori collocati in mobilità privi dei requisiti per il diritto a pensione entro 36 mesi dalla fine del periodo di mobilità.
  Ciò posto, con riferimento al quesito relativo al numero dei cosiddetti esodati ex Postali – categoria avente decorrenza pensionistica oltre il 2018 e costituita da soggetti cessati dal lavoro con accordi individuali di esodo con Poste Italiane Spa, entro il 31 dicembre 2011 – l'INPS ha precisato che in caso di cessazione individuale del rapporto di lavoro, né il lavoratore né il datore di lavoro sono tenuti ad alcuna specifica comunicazione all'istituto; non è, pertanto, possibile distinguere le cessazioni unilaterali da quelle avvenute a seguito di accordo tra le parti.
  L'INPS non è quindi in grado di fornire il numero esatto dei lavoratori rientranti nella categoria che qui interessa. L'Istituto, tuttavia, ha fornito un dato approssimativo, individuando una platea pari a 82 lavoratori. Tale dato si ricava prendendo in considerazione i lavoratori di Poste Italiane cui l'INPS ha respinto, per assenza del requisito anagrafico o contributivo, la domanda di salvaguardia per cessazione del rapporto di lavoro derivante da accordo individuale sottoscritto entro il 31 dicembre 2011. Dal numero così ottenuto sono stati esclusi i lavoratori deceduti, i titolari di pensione, nonché i lavoratori cessati dopo il 31 dicembre 2012.
  L'INPS ha, infine, precisato che la platea si riferisce esclusivamente ai lavoratori che hanno presentato domanda di salvaguardia.
  Da ultimo, per quanto riguarda i cosiddetti esodati ex Alitalia occorre precisare, preliminarmente, che l'articolo 1 della legge n. 147 del 2014 ha previsto l'accesso ai benefici della cosiddetta seconda salvaguardia in favore dei soggetti per i quali le imprese avessero stipulato – in sede governativa e entro il 31 dicembre 2011 – accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, con utilizzo di ammortizzatori sociali.
  Con specifico riferimento ai lavoratori Alitalia, per i quali risulta essere stato stipulato un accordo in sede governativa in data 11 marzo 2011, doveva risultare la cessazione dell'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 – con conseguente messa in mobilità – unitamente alla comunicazione dei nominativi del lavoratori licenziati al Ministero che rappresento. Tuttavia, dai riscontri effettuati è emerso che, per i lavoratori in parola, non è pervenuta alcuna istanza aziendale di accesso alla seconda salvaguardia.

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Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

contratto di lavoro

cassa integrazione