ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11451

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 804 del 26/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: D'UVA FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 26/05/2017
Stato iter:
20/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2017
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 20/07/2017
Resoconto GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/05/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/07/2017

DISCUSSIONE IL 20/07/2017

SVOLTO IL 20/07/2017

CONCLUSO IL 20/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11451
presentato da
D'UVA Francesco
testo presentato
Venerdì 26 maggio 2017
modificato
Giovedì 20 luglio 2017, seduta n. 838

   D'UVA, LUIGI GALLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi della legge n. 264 del 1999, così come modificata e integrata negli anni successivi alla sua approvazione, è stato disciplinato, limitandolo, l'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, in asserita «conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti»;
   le limitazioni all'accesso previste dalla normativa riguardano, altresì, i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, i corsi di formazione specialistica dei medici, le scuole di specializzazione per le professioni legali, nonché «i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso»;
   si tratta, per lo più, di corsi universitari a carattere prettamente scientifico, che richiedono un'assidua attività didattica presso le facoltà e l'utilizzo di peculiari attrezzature e laboratori;
   contestualmente alle limitazioni all'accesso previste dalla legge, è consentito finanche alle singole università di regolamentare l'accesso: a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati, b) ai corsi di diploma universitario per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo, c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
   senonché, il potere di introdurre l'accesso programmato a singoli corsi, coniugato all'operato del Ministero che, per un verso, ha, secondo l'interrogante, irragionevolmente decurtato i finanziamenti alle università, per altro ha imposto – da ultimo con decreto del 16 dicembre 2016 – requisiti sempre più stringenti per l'accreditamento periodico e dunque la sopravvivenza degli stessi, ha portato gli atenei italiani a ricorrere indiscriminatamente alla conversione dei corsi prima ad accesso libero in corsi a cosiddetto «numero chiuso», impedendo l'accesso all'istruzione di numerosissimi cittadini, in grave violazione di diritti costituzionalmente garantiti;
   come recentemente riportato dal quotidiano online milano.repubblica.it in data 16 maggio 2017, finanche all'università statale di Milano i vertici dell'ateneo stanno cercando di introdurre l'accesso programmato ai corsi di laurea, con l'aggravio che siffatte determinazioni riguardano, nel caso di specie, le facoltà umanistiche, per le quali la limitazione degli iscritti non è in alcun modo correlata ad esigenze strutturali quanto, piuttosto, all'esiguità di personale docente e risorse economiche;
   il programma europeo Horizon 2020 impone inoltre che entro l'anno 2020 il numero di laureati si attesti almeno al 40 per cento, laddove in Italia si arresta ancora oggi al di sotto di quota 30 per cento;
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di impedire il preoccupante proliferare della conversione dei corsi ad accesso libero in corsi ad accesso programmato e con numero di posti limitato, frutto esclusivo del depauperamento dei finanziamenti alle università, da cui consegue, secondo l'interrogante non solo una grave discriminazione per gli studenti e la violazione di fondamentali diritti costituzionali ma risulta altresì una situazione totalmente contrastante con la politica europea di incremento della percentuale di laureati, basata sul condivisibile presupposto che investire nell'istruzione è la più sicura garanzia di successo contro ogni sfida, presente e futura. (5-11451)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-11451

  Con riferimento all'interrogazione in discussione con cui si segnala un aumento del numero di corsi di laurea ad accesso programmato da parte di taluni Atenei, è opportuno, innanzitutto, ricordare il quadro normativo di riferimento. L'articolo 2 della legge n.264 del 1999 prevede che sono programmati dalle Università gli accessi:
   a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
   b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
   c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni.

  In base alla citata lettera c), pertanto, è possibile che, con motivate delibere approvate dai competenti organi accademici, gli Atenei decidano di limitare gli accessi ai corsi.
  Chiarito ciò, si esprimono le seguenti considerazioni.
  Non si può che ribadire l'assoluto importanza per il nostro Paese di aumentare il numero di laureati, che va di pari passo con l'esigenza di ridurre i tempi medi per il conseguimento del titolo di studio e il tasso di abbandono successivo all'iscrizione all'università.
  Con esclusione dei corsi a numero programmato a livello nazionale, ogni Ateneo, nell'ambito della propria autonomia, disciplina le modalità di ammissione ai corsi di studio e, ricorrendo specifiche esigenze infrastrutturali e di sostenibilità dell'offerta formativa, può stabilire dei limiti massimi al numero di studenti iscrivibili al primo anno. Il Ministero non può pertanto intervenire su decisioni che spettano all'autonomia della singola Università.
  È, altresì, opportuno inquadrare il tema dell'interrogazione nell'ambito complessivo in cui si trova ad operare il sistema universitario.
  La riduzione dei finanziamenti alle Università, soprattutto dall'anno 2009 all'anno 2016, ha determinato una continua riduzione dell'FFO. Questa linea di tendenza si è modificata con l'aumento degli stanziamenti per l'università per gli anni 2017 e 2018 a seguito delle misure adottate con la legge di bilancio per il 2017.
  Anche se in una situazione finanziaria non ideale, il nostro sistema universitario continua a formare laureati di notevole livello. La qualità dei nostri laureati, internazionalmente riconosciuta, è dovuta a una molteplicità di aspetti. Tra questi, si sottolinea quello relativo alla sostenibilità e alla qualità dei corsi di studio, che sono aspetti fondamentali per questo Ministero e che sono puntualmente declinati nei requisiti per l'accreditamento dei corsi stessi. L'accreditamento dei corsi, infatti, richiede anche una disponibilità adeguata di docenti rispetto al numero di studenti iscritti proprio al fine di consentire quella qualità dei percorsi che è un presupposto fondamentale per seguire le lezioni, ricevere servizi allo studio adeguati e, in ultima analisi, dare qualità al titolo acquisito.
  Da questo punto di vista il Ministero è intervenuto alla fine del 2016 proprio sui requisiti di accreditamento della docenza, rendendoli più flessibili. Tale maggiore flessibilità si è tradotta nel consentire, a partire dall'anno accademico 2017/2018, che i docenti richiesti per l'accreditamento del singolo corso di studi possano essere inquadrati in un ambito disciplinare più ampio rispetto a quello vigente fino all'anno precedente. Inoltre, si è proceduto a individuare altri elementi di flessibilità, come la possibilità di utilizzare come numero di studenti cui parametrare i docenti necessari il numero minimo di iscritti al primo anno degli ultimi due anni accademici e, sempre con riferimento alla docenza, di poter gradualmente adeguare l'eventuale mancanza dei requisiti fino all'anno accademico 2019/2020.
  Agli interventi di cui sopra si è accompagnato in questi anni un incremento delle facoltà assunzionali attribuite alle Università e l'eliminazione dei vincoli al turn over per quanto riguarda il reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010 per le Università con gli indicatori di bilancio positivi. Si ricorda al riguardo che i limiti al turn over di sistema sono passati dal 60 per cento del 2016, all'80 per cento nel 2017 e torneranno al 100 per cento nell'anno 2018. Il ripristino di un turn over al 100 per cento dovrebbe contribuire, assieme ad un incremento dei finanziamenti statali alle Università, a migliorare la situazione entro il percorso di graduale adeguamento sopra descritto.
  Si conferma, pertanto, l'intenzione di questo Ministero ad adoperarsi in tutti i modi e con gli strumenti a disposizione nel definire regole equilibrate che possano aiutare gli atenei, sempre nell'ambito della propria autonomia, ad assicurare un'offerta formativa sostenibile, di qualità e adeguata agli standard internazionali anche con l'obiettivo di incrementare il numero di laureati delle nostre università. L'aumento del numero di laureati richiede, comunque, un preventivo aumento del numero di studenti che si iscrivono all'università. Su questo versante va altresì sottolineato quanto è stato fatto con la legge di bilancio 2017 e che si sta perfezionando nel corso di questi mesi sia per quanto riguarda l'introduzione della no-tax area a favore dell'iscrizione gratuita all'università degli studenti con un reddito ISEE non superiore a 13.000 euro, sia con riferimento all'incremento del Fondo statale integrativo per il diritto allo studio che si è consolidato a circa 217 milioni di euro.
  Non si può, tuttavia, non evidenziare che questi obiettivi richiedono adeguati investimenti nel settore universitaria che possano consentire nei prossimi anni di far fronte alla riduzione degli organici del personale che si è registrata negli ultimi 10 anni e creare le condizioni affinché tutti gli studenti possano iscriversi all'università, si tratta di una responsabilità politica che va condivisa a livello parlamentare che potrà quindi permette anche al Ministero di perfezionare gli strumenti utili alle politiche universitarie.
  Da ultimo si ritiene altresì importante ricordare che, pur essendo l'Italia uno dei Paesi con il più basso tasso di laureati nella fascia di età 24 - 34 anni, è uno dei Paesi che ha maggiormente aumentato tale percentuale negli ultimi 10 anni. Va infatti rammentato che il Paese contava nell'anno 2005 solo il 16 per cento di laureati in questa fascia di età, mentre oggi siamo a circa il 26 per cento. Ciò a dimostrazione che il percorso intrapreso sta andando nella giusta direzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formazione professionale

accesso all'istruzione

finanziamento dei partiti