ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11221

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 784 del 26/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: MINNUCCI EMILIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 26/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 26/04/2017
Stato iter:
27/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/04/2017
Resoconto MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 27/04/2017
Resoconto MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/04/2017

SVOLTO IL 27/04/2017

CONCLUSO IL 27/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11221
presentato da
MINNUCCI Emiliano
testo di
Mercoledì 26 aprile 2017, seduta n. 784

   MINNUCCI e TULLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la circolazione in Italia dei veicoli con targa straniera, di cui all'articolo 132 del Codice della Strada, prevede che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle previste per i mezzi di trasporto nuovi, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine; decorso tale termine non possono più circolare se non vengono nazionalizzati, cioè immatricolati in Italia, senza visita e prova (salvo il caso in cui debbano essere revisionati) pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro;
   la norma si applica esclusivamente ai veicoli destinati a rimanere in via definitiva in territorio italiano, ovvero a veicoli condotti da residenti in Italia;
   nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato non europeo, l'inizio della circolazione in Italia coincide con la data del visto di ingresso nell'Unione europea sul documento di circolazione;
   di veicoli immatricolati nell'Unione europea dove la circolazione di cose e persone è libera, non è possibile accertare l'ingresso in territorio italiano; secondo la circolare ministeriale 24 ottobre 2007, l'anno decorre dalla data in cui il proprietario del veicolo ha acquisito la prima residenza in Italia, criterio valido quando il veicolo sia immatricolato a nome del soggetto che ha stabilito la residenza in Italia, ma non se il veicolo viene introdotto in Italia da un soggetto già residente;
   un residente in Italia può condurre un veicolo immatricolato all'estero a tempo indeterminato in forza di delega del proprietario residente oltre confine, con atto notarile che ne certifica il possesso o l'uso da parte del conducente;
   in caso di incidente stradale, le forze dell'ordine trasmettono i dati del veicolo con targa straniera coinvolto all'Ufficio centrale italiano che gestisce le pratiche di risarcimento del danno;
   nel caso di incidenti, il danneggiato potrebbe non essere indennizzato o ricevere indennizzi non adeguati; nel caso di violazioni del codice della strada le multe non possono essere notificate nel Paese estero; l'impunità dei conducenti aumenta i rischi connessi, alla circolazione, l'incidentalità e quindi i premi assicurativi dei residenti in Italia –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministero interrogato per garantire che i veicoli circolanti con targa straniera siano, decorso l'anno, regolarmente immatricolati, revisionati, in possesso di valida polizza assicurativa rilasciata da compagnia assicurativa certificata ed attiva. (5-11221)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-11221
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

veicolo

comunicazione dei dati

codice della strada