ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11204

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 783 del 21/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2017
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2017
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2017
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/04/2017
Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/06/2017
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 14/06/2017
Resoconto COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/04/2017

DISCUSSIONE IL 14/06/2017

SVOLTO IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11204
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Venerdì 21 aprile 2017, seduta n. 783

   COLLETTI, BUSINAROLO, AGOSTINELLI, SARTI e FERRARESI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   dalla sera del primo aprile 2017, l'opinione pubblica sta assistendo alla difficile ricerca, da parte di almeno 800 agenti di polizia, di un pericoloso assassino, denominato dai media «Igor il russo», in fuga dopo aver commesso ben due omicidi nella provincia di Ferrara;
   il cittadino serbo dalla doppia identità, conosciuto anche col nome di «Ezechiele Norbert Feher», si sarebbe reso responsabile, in passato, di gravi e numerosi delitti, tra cui quelli di rapina e stupro (commessi in Serbia) per i quali sarebbe stato emesso un mandato d'arresto europeo;
   la prima traccia del suo soggiorno italiano risalirebbe al mese di giugno 2007 quando due contadini settantenni del Polesine lo mettono in fuga a colpi di bastone dopo averlo sorpreso nella loro proprietà. Per ciò, lo stesso verrà condannato a due anni di reclusione. Scontata la pena, il questore di Rovigo firma il suo decreto di espulsione che non sarebbe stato mai eseguito;
   nonostante tale condanna, il pericoloso assassino avrebbe persistito nella sua attività delinquenziale, commettendo ulteriori rapine e furti in occasione dei quali avrebbe seminato il terrore tra la gente visto l'uso di metodi violenti;
   negli anni tra il 2007 e il 2015, nei confronti dello stesso vennero emesse due condanne (per un totale di oltre nove anni di reclusione), e due decreti di espulsione (probabilmente non eseguiti);
   nonostante la pericolosità del soggetto in questione, la gravità dei delitti commessi e i problemi di identificazione, da ultimo lo stesso venne scarcerato per buona condotta (attraverso l'istituto della liberazione anticipata) con quasi due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza della pena;
   a norma dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, la liberazione anticipata consiste in una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, ampliata addirittura a settantacinque giorni in virtù dell'articolo 4 del decreto-legge n. 146 del 2013 (convertito dalla legge n. 10 del 2014 – cosiddetto decreto svuota carceri);
   il beneficio è accordato, in verità quasi automaticamente, al condannato che abbia attivamente partecipato al processo di rieducazione e non sia incorso in rilievi disciplinari durante il periodo di carcerazione;
   pertanto, alla luce dei gravissimi fatti esposti, nella questione in esame appare essere venuta meno la finalità di prevenzione generale e difesa sociale che la Costituzione assegna alla pena. Non solo, la succitata vicenda sembra smentire la ratio deflattiva del decreto «svuota carceri», che somiglia più a un «indulto mascherato» capace di accordare la liberazione anticipata a pericolosi soggetti autori di gravi ed efferati reati. Tutto ciò a discapito non solo della sicurezza della collettività, ma anche della certezza della pena –:
   se al Ministro interrogato risulti che il soggetto incriminato abbia usufruito del beneficio della liberazione anticipata speciale, e se non intenda, a partire dal caso in questione, promuovere una verifica circa i criteri usualmente seguiti per l'applicazione di tale beneficio, anche ai fini di ulteriori valutazioni per l'esercizio di iniziative normative in materia. (5-11204)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-11204

  Con l'atto ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti, dopo aver descritto i fatti avvenuti nel ferrarese il 1 aprile 2017 ed aver delineato il profilo delinquenziale del principale indiziato, tuttora irreperibile nonostante le continue ricerche, ed i suoi trascorsi detentivi, pongono la questione dell'applicazione in passato al soggetto stesso della liberazione anticipata nonché della compatibilità con il sistema e con le esigenze di «prevenzione generale e difesa sociale» dell'istituto medesimo e della sua indiscriminata applicazione.
  Come relazionato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il cittadino serbo Igor Vaclavic – noto alle cronache come «Igor il russo» – non ha mai usufruito della liberazione anticipata speciale prevista dal decreto-legge n. 146 del 2013, ma ha beneficiato della liberazione anticipata ordinaria sia nel corso del primo periodo detentivo presso la Casa circondariale di Rovigo, dal 12 giugno 2007 al 13 settembre 2010, sia nel corso della detenzione presso la Casa circondariale di Ferrara durata dal 12 novembre 2010 al 1o maggio 2015.
  L'istituto in questione, previsto e disciplinato dall'ordinamento penitenziario, determina effettivamente, in questo come in ogni altro caso, una variazione del rapporto di esecuzione penale che si sostanzia nella riduzione della pena per il condannato che abbia dato prova di partecipazione al programma trattamentale previsto.
  In particolare, la norma prevede la detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata da concedere al condannato che abbia partecipato alle attività rieducative proposte e che non sia incorso in infrazioni disciplinari.
  Il beneficio costituisce, dunque, uno strumento di trattamento progressivo risocializzante e consegue al riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione.
  Ferma restando la natura premiale ed incentivante dell'istituto verso l'adesione del detenuto ai programmi di rieducazione, la liberazione rivela la sua efficacia anche sotto il profilo del governo disciplinare delle carceri, passando l'adesione del detenuto alle attività di rieducazione anche attraverso l'osservanza delle norme di convivenza penitenziaria.
  Proprio al fine di scongiurare che la liberazione anticipata venga svuotata dal suo significato più profondo e che la sua applicazione sia indiscriminata, è necessario che gli strumenti di rieducazione predisposti dall'amministrazione penitenziaria, così come l'attività di osservazione degli operatori penitenziari, siano sempre più ricchi e affinati in maniera tale da consentire di fornire alla magistratura di sorveglianza efficaci elementi di misurazione e di vaglio della condotta del detenuto.
  In questo senso si sono caratterizzate le politiche di settore di questi anni, culminate nell'azione legislativa volta alla riforma dell'ordinamento penitenziario.
  Anche con riguardo alle esigenze di prevenzione generale e di difesa sociale, da soddisfare nel quadro costituzionale che attribuisce alla pena una funzione di risocializzazione, non può che osservarsi ancora che la riforma penale e di procedura penale offre, tra le altre cose, strumenti sostanziali e processuali atti ad alleviare il diffuso senso di insicurezza e impunità per coloro che commettono reati di gravissimo allarme sociale e, allo stesso tempo, ad assicurare l'effettività rieducativa della pena.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mandato di cattura europeo

espulsione

violenza sessuale