ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11178

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 781 del 19/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 19/04/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 19/04/2017
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 19/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/04/2017
Stato iter:
20/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/04/2017
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 20/04/2017
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/04/2017

SVOLTO IL 20/04/2017

CONCLUSO IL 20/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11178
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 19 aprile 2017, seduta n. 781

   FRAGOMELI, PELILLO, GNECCHI e ARLOTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico sulla documentazione amministrativa, prevede le modalità di raccolta delle informazioni nel caso di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione;
   in particolare, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante, mentre la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo può essere resa dai famigliari al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
   il comma 3 del citato articolo tuttavia disapplica tali disposizioni nel caso di dichiarazioni fiscali;
   la nota dell'INPS del maggio 2015 ha chiarito che per la sottoscrizione della dichiarazione sostituiva unica (DSU), nel caso di dichiarante con documento d'identità rilasciato dal comune attestante l'incapacità perché «illetterato» o «impossibilitato alla firma» si può non far firmare la dichiarazione e si conserva solo il documento in virtù del fatto che in questo caso lo «status» è stato accertato dal comune e dichiarato in base a una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso Ente;
   i Caf e i professionisti abilitati alla trasmissione delle pratiche fiscali e previdenziali, prima di poter elaborare qualsiasi tipo di pratica devono acquisire il consenso al trattamento dei dati sensibili e una specifica delega, che però non possono essere trattate come gli altri documenti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
   sarebbe pertanto opportuno risolvere questa situazione di incertezza legata alla sottoscrizione del consenso e delle deleghe necessari all'elaborazione di pratiche fiscali nel caso di soggetti impossibilitati alla firma per impedimento temporaneo o permanente –:
   se non si ritenga di chiarire che, nel caso di documento d'identità rilasciato dal comune attestante lo status di impossibilitato alla firma, per i medesimi effetti della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali e dei documenti necessari alla loro elaborazione e trasmissione, sia sufficiente la conservazione del solo documento di identità rilasciato dal comune che accerta « status» sulla base di una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso ente.
   (5-11178)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11178

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano che, in base alla normativa vigente, sussiste una situazione di incertezza per i CAF e i professionisti abilitati legata alla sottoscrizione del consenso e delle deleghe necessari all'elaborazione delle pratiche fiscali nel caso di soggetti impossibilitati alla firma per impedimento temporaneo o permanente.
  Gli Onorevoli richiamano l'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che, nel prevedere disposizioni in ordine alle modalità di raccolta delle informazioni nel caso di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, non trova applicazione nel caso di dichiarazioni fiscali.
  Per quanto di competenza, l'INPS in una circolare del maggio 2015 ha affermato che per la sottoscrizione della DSU, nel caso di dichiarante con un documento d'identità rilasciato dal comune che ne attesti l'incapacità a firmare è sufficiente la conservazione di detto documento.
  Alla luce di quanto premesso, gli Onorevoli chiedono che venga chiarito che la conservazione del documento d'identità attestante lo stato di incapacità sia sufficiente «per i medesimi effetti della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali e dei documenti necessari alla loro elaborazione e trasmissione» in quanto lo status di incapacità è stato accertato dal Comune sulla base di una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso Ente.
  Al riguardo, sentiti i competinti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, stabilisce «la dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate».
  Il comma 6 dello stesso articolo 1, stabilisce che in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, la disposizione sopra citata si applica con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.
  Come già segnalato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevede che la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
  In relazione all'impedimento temporaneo, il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
  Il comma 3 dello stesso articolo 4, stabilisce che le predette disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate precisa che, tenuto conto della formulazione della citata disposizione, la deroga contenuta nel comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non sembra trovare applicazione con riferimento alla sottoscrizione degli atti connessi alla predisposizione della dichiarazione.
  Pertanto, con riferimento a questi ultimi atti si applica la procedura descritta dal citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, a tutela dei soggetti impossibilitati alla firma per impedimento temporaneo o permanente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

pubblico ufficiale