ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11163

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 781 del 19/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: MICCOLI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZACCAGNINI ADRIANO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 19/04/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 19/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/04/2017
Stato iter:
04/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/05/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 04/05/2017
Resoconto MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/05/2017

SVOLTO IL 04/05/2017

CONCLUSO IL 04/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11163
presentato da
MICCOLI Marco
testo di
Mercoledì 19 aprile 2017, seduta n. 781

   MICCOLI, ZACCAGNINI e GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, prevedeva un termine decadenziale di 120 giorni dalla notifica del provvedimento di disconoscimento di giornate lavorative ai lavoratori agricoli o dal momento in cui ne avesse avuto conoscenza, ovvero, qualora l'interessato abbia esercitato la facoltà prevista dal successivo articolo 11 del decreto legislativo n. 375 del 1993, dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo, ove adottato nei termini previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto « ex lege» dall'interessato;
   tale disposizione aveva la duplice finalità di garantire la certezza delle operazioni finanziarie dell'ente previdenziale e di assicurare al soggetto destinatario del provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, di venirne direttamente a conoscenza, con conseguente possibilità di esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa; ed invero, i lavoratori avevano la possibilità di attivarsi tempestivamente senza incorrere in alcuna decadenza;
   la predetta legge è stata poi abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 («taglia-leggi»), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato «A»;
   la legge n. 83 del 1970 è tornata poi in vigore per effetto dell'articolo 38 del decreto-legge n. 98 del 2001, convertito dalla legge n. 111 del 2011 con decorrenza dal 6 luglio 2011, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli. In particolare, l'articolo 38, comma 6, introduce l'articolo 12-bis nel testo del regio decreto n. 1949 del 1940, prevedendo che gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori dell'agricoltura – operai agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari, piccoli coloni – per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, sono notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo. Il medesimo comma prevede altresì, nel successivo periodo e in ipotesi di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative avvenuti successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi annuali, l'obbligo in capo all'INPS di notificare ai lavoratori, sempre utilizzando le modalità telematiche, un elenco trimestrale di variazione;
   la pubblicazione sul portale dell'INPS del riconoscimento o disconoscimento delle giornate di lavoro ha assunto il valore di effettiva notifica, al pari della comunicazione cartacea che ante 31 dicembre 2010 veniva spedita a mezzo raccomandata, obbligando i lavoratori a verificare periodicamente l'avvenuta cancellazione o meno dei contributi, entro il termine perentorio di 30 giorni;
   questa ultima disposizione, introdotta per rendere celere la procedura di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura, è certamente poco confacente per lavoratori che hanno poca dimestichezza con le procedure telematiche e spesso si verifica che il termine di 30 giorni venga superato;
   il lavoratore purtroppo viene direttamente a conoscenza del disconoscimento adottato nei suoi confronti solo allorquando si vede recapitare, da parte dell'INPS (in questo caso a mezzo di posta raccomandata), la richiesta di restituzione delle prestazioni. Solo a partire dal momento della ricezione della richiesta di indebito che il lavoratore è obbligato a recarsi dal patronato per consultare la posizione previdenziale e scoprire l'avvenuto disconoscimento; peccato che nel frattempo i termini per impugnare il disconoscimento siano ampiamente scaduti –:
   se non ritenga il Ministro interrogato di assumere iniziative in relazione alla problematica segnalata, soprattutto in ordine al troppo breve termine decadenziale di 30 giorni entro il quale i lavoratori devono attivarsi per verificare l'avvenuta cancellazione o meno dei contributi.
(5-11163)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11163

  Con riferimento alle giornate di occupazione, successive al 31 dicembre 2010, degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni – dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'INPS, faccio presente quanto segue.
  L'articolo 12-bis del Regio decreto n. 1949 del 1940, aggiunto dal comma 6 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che gli elenchi nominativi annuali sono notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo.
  Tale modalità di notificazione, introdotta dal legislatore del 2011, sostituisce la ormai obsoleta modalità di comunicazione mediante pubblicazione presso l'albo pretorio dei comuni utilizzata fino al 2011 e prevista dal citato regio decreto del 1940. La pubblicazione telematica, più adeguata al progresso tecnologico raggiunto dalla società nell'ambito delle comunicazioni, consente agli interessati di verificare i predetti elenchi nominativi senza dovere raggiungere il municipio e quindi con minor disagio per gli stessi.
  Per i lavoratori che non hanno dimestichezza con l'utilizzo dei computer e della rete internet, è fatta comunque salva la possibilità di contattare telefonicamente il contact center dell'INPS o di raggiungere la sede dell'istituto più vicina o la sede di un patronato di fiducia.
  Per quanto concerne l'invio delle comunicazioni cartacee mediante lettera raccomandata, nel precisare che l'INPS utilizzava questa metodologia esclusivamente per comunicare i provvedimenti di variazione delle giornate di occupazione – siano essi di riconoscimento o di disconoscimento –, voglio precisare che tale scelta è stata dettata dalla necessità di ammodernare, razionalizzare e velocizzare le procedure dell'INPS mediante la completa telematizzazione delle stesse e l'abbandono delle procedure cartacee. Ciò al fine di conseguire un notevole risparmio di tempo e di risorse e dunque una maggiore efficienza.
  Da ultimo, rappresento che ad oggi nessuna comunicazione o richiesta inerente alla problematica citata nel presente atto parlamentare è stata posta all'attenzione dell'INPS.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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