ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11153

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 780 del 18/04/2017
Abbinamenti
Atto 5/11081 abbinato in data 01/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: CRIVELLARI DIEGO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 18/04/2017
Stato iter:
01/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/06/2017
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 01/06/2017
Resoconto CRIVELLARI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/04/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/06/2017

DISCUSSIONE IL 01/06/2017

SVOLTO IL 01/06/2017

CONCLUSO IL 01/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11153
presentato da
CRIVELLARI Diego
testo di
Martedì 18 aprile 2017, seduta n. 780

   CRIVELLARI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il 3 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 78) il decreto del Ministero dello sviluppo economico (7 dicembre 2016) concernente le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazioni di idrocarburi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
   lo stesso decreto (Capo III, articolo 15) prevederebbe – fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree – la possibilità di consentire «attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma dei lavori originariamente approvato»;
   la lettera a) comma 3 dell'articolo 15 precisa inoltre che sarebbero autorizzate: «le attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione necessarie all'esercizio»;
   sulla base di tale decreto, sembrerebbe all'interrogante nuovamente consentite le attività di ricerca, prospezione e coltivazione anche nelle aree comprese entro le 12 miglia;
   va considerata la situazione particolare di aree come la costa veneta e in particolare del Delta del Po, zone tuttora soggette al fenomeno della subsidenza e interessate da una sempre più preoccupante aumento dell'erosione costiera –:
   se i Ministri interrogati, considerati i rischi che le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi determinano per diverse aree fragili del nostro Paese e del rilevante impatto del fenomeno della subsidenza in aree come il Delta del Po, non intendano assumere iniziative per ritirare o modificare il decreto in questione. (5-11153)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-11153

  Rispondo congiuntamente agli atti in parola, avendo gli stessi analogo argomento, rappresentando quanto segue.
  Il decreto ministeriale 25 marzo 2015 recante «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» è stato modificato in seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 che ha dettato nuove norme in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ed imposto al Mise di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, dalle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza.
  Tale adempimento è stato garantito con due decreti ministeriali Mise del 30 ottobre 2015 con i quali sono state ridefinite le competenze, mantenendo in capo ad una Direzione Generale le attività inerenti la sicurezza e la gestione tecnica dei titoli minerari ed assegnando invece ad un'altra Direzione Generale le funzioni di rilascio delle licenze minerarie e di gestione dei relativi ricavi.
  Lo schema del nuovo decreto ministeriale tiene conto pertanto, della citata suddivisione di funzioni nonché delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ed al Testo Unico dell'ambiente, in materia di attività upstream.
  In conclusione, il nuovo disciplinare tipo è stato redatto per rispondere a due esigenze fondamentali:
   la ridefinizione delle funzioni tra le Direzione Generali del Mise, ovvero tra licensing (licenza) e competent authority (autorità competente);
   l'attuazione dell'articolo 1 commi da 239 a 242 della legge di stabilità 2016.

  Evidenzio che non sono contemplate, nell'ambito di titoli già conferiti, nuove attività di ricerca per l'individuazione di giacimenti diversi da quelli in coltivazione indicati, come si evince dall'articolo 15 del citato decreto ministeriale, laddove si specifica che le uniche fattispecie di attività contemplate, anche in caso di modifica di programmi di sviluppo, sono quelle «funzionali a garantire l'esercizio (degli impianti) nonché consentire il recupero delle riserve accertate».
  Nessuna nuova apertura, quindi, ma esclusivamente, la regolamentazione delle procedure da seguire in tutti quei casi in cui l'operatore, per sopraggiunte modifiche di comportamento del giacimento o dei piani, per l'esigenza di adeguare le tecnologie impiantistiche alle best practices europee in continua evoluzione, per modificare o rimuovere parti d'impianti o intere piattaforme, debba necessariamente ottenere dall'Amministrazione le relative autorizzazioni, previa Valutazione d'Impatto Ambientale.
  Va poi rilevato che il citato decreto del 7 dicembre 2016, quale atto regolamentare, e pertanto strumento normativo di rango inferiore, non può in alcun modo modificare il quadro normativo vigente previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge 208 del 2015 che ricordo, stabilisce «il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».
  Coerentemente con l'indirizzo espresso nel decreto ministeriale saranno a breve dettagliate le operazioni ed attività di cui si tratta nelle apposite procedure esecutive messe a punto dalle Direzioni competenti del Ministero dello sviluppo economico e in corso di emanazione.
  Conseguentemente, attraverso le nuove descritte procedure, le sole attività finalizzate al completamento della produzione dei giacimenti già in coltivazione potranno essere autorizzate, previo istruttoria ministeriale, VIA ed esame da parte del neocostituito Comitato per la Sicurezza Offshore di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 145/2015 composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle Capitanerie di Porto, dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

acque territoriali

ambiente marino