ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11081

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 775 del 06/04/2017
Abbinamenti
Atto 5/11153 abbinato in data 01/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: GINEFRA DARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARRONI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
CASTRICONE ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
CHAOUKI KHALID PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 06/04/2017
Stato iter:
01/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/06/2017
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 01/06/2017
Resoconto GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/06/2017

DISCUSSIONE IL 01/06/2017

SVOLTO IL 01/06/2017

CONCLUSO IL 01/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11081
presentato da
GINEFRA Dario
testo di
Giovedì 6 aprile 2017, seduta n. 775

   GINEFRA, BOCCIA, CASTRICONE, CHAOUKI, GRASSI, MARRONI, MONGIELLO, PELILLO, TARANTO e VALIANTE. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il 3 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, recante il «Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;
   in particolare, l'articolo 15 del citato decreto consentirebbe, di fatto, alle compagnie petrolifere non solo di terminare un progetto, ma persino di modificare il programma di sviluppo previsto al momento del rilascio di una concessione e recuperare le riserve esistenti anche entro le 12 miglia;
   tale articolo appare agli interroganti essere in contrasto con il dettato dell'articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale;
   in tal modo, inoltre, sarebbero vanificati anche gli obiettivi al 2030 di Winter package e di rispetto degli accordi di Parigi, proseguendo con la corsa alle energie fossili –:
   quali siano state le valutazioni che hanno determinato la scelta di adottare le misure di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016;
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuna una modifica del citato decreto finalizzata a garantire il rispetto di quanto disposto all'articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia estrattiva;
   se non ritenga altresì necessario assumere iniziative, anche in seno alla Conferenza Stato-regioni, per avviare un'ampia consultazione sulla materia anche al fine di recepire gli indirizzi degli attori locali. (5-11081)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-11081

  Rispondo congiuntamente agli atti in parola, avendo gli stessi analogo argomento, rappresentando quanto segue.
  Il decreto ministeriale 25 marzo 2015 recante «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» è stato modificato in seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 che ha dettato nuove norme in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ed imposto al Mise di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, dalle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza.
  Tale adempimento è stato garantito con due decreti ministeriali Mise del 30 ottobre 2015 con i quali sono state ridefinite le competenze, mantenendo in capo ad una Direzione Generale le attività inerenti la sicurezza e la gestione tecnica dei titoli minerari ed assegnando invece ad un'altra Direzione Generale le funzioni di rilascio delle licenze minerarie e di gestione dei relativi ricavi.
  Lo schema del nuovo decreto ministeriale tiene conto pertanto, della citata suddivisione di funzioni nonché delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ed al Testo Unico dell'ambiente, in materia di attività upstream.
  In conclusione, il nuovo disciplinare tipo è stato redatto per rispondere a due esigenze fondamentali:
   la ridefinizione delle funzioni tra le Direzione Generali del Mise, ovvero tra licensing (licenza) e competent authority (autorità competente);
   l'attuazione dell'articolo 1 commi da 239 a 242 della legge di stabilità 2016.

  Evidenzio che non sono contemplate, nell'ambito di titoli già conferiti, nuove attività di ricerca per l'individuazione di giacimenti diversi da quelli in coltivazione indicati, come si evince dall'articolo 15 del citato decreto ministeriale, laddove si specifica che le uniche fattispecie di attività contemplate, anche in caso di modifica di programmi di sviluppo, sono quelle «funzionali a garantire l'esercizio (degli impianti) nonché consentire il recupero delle riserve accertate».
  Nessuna nuova apertura, quindi, ma esclusivamente, la regolamentazione delle procedure da seguire in tutti quei casi in cui l'operatore, per sopraggiunte modifiche di comportamento del giacimento o dei piani, per l'esigenza di adeguare le tecnologie impiantistiche alle best practices europee in continua evoluzione, per modificare o rimuovere parti d'impianti o intere piattaforme, debba necessariamente ottenere dall'Amministrazione le relative autorizzazioni, previa Valutazione d'Impatto Ambientale.
  Va poi rilevato che il citato decreto del 7 dicembre 2016, quale atto regolamentare, e pertanto strumento normativo di rango inferiore, non può in alcun modo modificare il quadro normativo vigente previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge 208 del 2015 che ricordo, stabilisce «il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».
  Coerentemente con l'indirizzo espresso nel decreto ministeriale saranno a breve dettagliate le operazioni ed attività di cui si tratta nelle apposite procedure esecutive messe a punto dalle Direzioni competenti del Ministero dello sviluppo economico e in corso di emanazione.
  Conseguentemente, attraverso le nuove descritte procedure, le sole attività finalizzate al completamento della produzione dei giacimenti già in coltivazione potranno essere autorizzate, previo istruttoria ministeriale, VIA ed esame da parte del neocostituito Comitato per la Sicurezza Offshore di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 145/2015 composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle Capitanerie di Porto, dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

idrocarburo

licenza edilizia

protezione dell'ambiente