ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 770 del 30/03/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/15968
Firmatari
Primo firmatario: BERRETTA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/03/2017
Stato iter:
20/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/04/2017
Resoconto BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/03/2017

DISCUSSIONE IL 20/04/2017

SVOLTO IL 20/04/2017

CONCLUSO IL 20/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11010
presentato da
BERRETTA Giuseppe
testo di
Giovedì 30 marzo 2017, seduta n. 770

   BERRETTA e GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, ai commi 118-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2015, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico «dei datori di lavoro privati»;
   l'Università «Kore» di Enna ha richiesto il codice 6Y – necessario per poter beneficiare dell'esonero contributivo – con esclusivo riferimento al proprio personale amministrativo;
   il 29 giugno del 2016 l'Inps ha revocato nei confronti dell'Università «Kore» di Enna il codice 6Y ritenendo che, sulla base della circolare Inps n. 17 del 2015, le «Università non statali legalmente riconosciute debbano considerarsi enti pubblici non economici»;
   il legislatore ha utilizzato un'espressione generale, quella di «datore di lavoro privato», nell'individuazione della categoria dei soggetti beneficiari;
   l'Inps, con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, ha fornito una interpretazione che si rivela, per l'interrogante, immotivatamente restrittiva, ritenendo che «nel novero degli enti che non possono fruire dell'esonero contributivo triennale rientrano anche le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria»;
   tale circolare contrasta, a giudizio dell'interrogante, con la lettera e la ratio della legge, oltre che essere in contraddizione con i più recenti orientamenti della giurisprudenza richiamata dall'Inps;
   le università non statali legalmente riconosciute rientrano tra le istituzioni previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 2 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 oltre che dagli articoli 198 e successivi del medesimo testo legislativo, grazie al quale è stata prevista la possibilità di istituire università non statali sottoponendole al riconoscimento legale da parte del competente Ministero;
   tali enti agiscono come soggetto privato nello svolgimento dell'attività amministrativa e, dunque, anche con riferimento al rapporto di lavoro del personale amministrativo;
   esse quindi, sono secondo l'interrogante datori di lavoro privati, che agiscono come soggetti pubblici nel reclutamento di professori e ricercatori di ruolo, e ovviamente nel procedimento che porta al rilascio di titoli accademici aventi valore legale;
   le università non statali legalmente riconosciute possiedono dunque, secondo le più recenti statuizioni del Consiglio di Stato, un doppio canale di funzionamento: uno privatistico (la gestione amministrativa ed organizzativa) ed uno pubblicistico (la funzione accademica) (sul punto, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2660 del 3 febbraio 2015, si veda altresì, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043);
   le università non statali, secondo la prevalente giurisprudenza civile ed amministrativa, non rientrano tra gli enti pubblici e, dunque, non possono esser assoggettate alla disciplina pubblicistica (Cass. Civ. sez. lavoro n. 14129/1999, Tar Lazio sez. III n. 351/2005, Tar Lazio, sez. II, n. 3971/2013 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 2660/2015);
   la giurisprudenza amministrativa, intervenuta di recente sul tema, valorizzando l'articolo 33 della Costituzione, ha escluso che il riconoscimento del potere di rilasciare titoli aventi valore legale incida sulla natura privatistica delle università (TAR del Lazio sent. n. 8374 del 2015, Consiglio di Stato, n. 3034 del 2016) –:
   quali iniziative si intenda assumere al fine di garantire la riconducibilità delle università non statali legalmente riconosciute tra i soggetti beneficiari dell'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, con particolare riferimento al personale amministrativo in servizio. (5-11010)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11010

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare degli onorevoli Berretta e Gnecchi inerente l'applicazione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 alle assunzioni da parte di università non statali legalmente riconosciute, con particolare riferimento al personale amministrativo.
  Come è noto, allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.
  Come già chiarito nelle circolari n. 17 e n. 178 del 2015 emanate dall'INPS, l'esonero contributivo in argomento può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno natura di imprenditore.
  Hanno, inoltre, diritto all'accesso alla fruizione del suddetto esonero i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un'attività economica ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, in regime di concorrenza con imprenditori privati. Inoltre, la fruizione dell'incentivo attiene anche ai datori di lavoro che, pur essendo tenuti all'assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione Pubblici Dipendenti hanno natura di soggetto privato.
  Si ritiene, invece, che le università non statali legalmente riconosciute siano escluse dall'ambito di applicazione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge di stabilità per il 2015, in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza sia amministrativa che di legittimità, hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e, pertanto, rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la conseguenza che i rapporti di lavoro alle loro dipendenze sono assoggettati alla disciplina pubblicistica.
  Alla medesima conclusione si è pervenuti in relazione all'applicazione dell'obbligo contributivo afferente al Fondo di solidarietà residuale ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 92 del 2012, istituto anch'esso previsto solo per i datori di lavoro a natura giuridica privata. In questo caso, l'esito della valutazione, fondata sui medesimi presupposti giurisprudenziali sopra richiamati, ha comportato, per le citate istituzioni universitarie, l'esenzione dall'assoggettamento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

contratto di lavoro

personale