ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10950

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 766 del 24/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: SAMMARCO GIANFRANCO
Gruppo: AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'EUROPA
Data firma: 24/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 24/03/2017
Stato iter:
05/10/2017
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/03/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/09/2017

RINUNCIA ATTO PER ASSENZA IL 05/10/2017

DICHIARATO DECADUTO IL 05/10/2017

CONCLUSO IL 05/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10950
presentato da
SAMMARCO Gianfranco
testo di
Venerdì 24 marzo 2017, seduta n. 766

   SAMMARCO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) sono state introdotte nuove disposizioni normative regolanti l'attività dei call-center;
   in particolare l'articolo 1, al comma 243 della legge n. 232 del 2016 ha sostituito l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 del 2012;
   l'articolo introduce alcuni obblighi per gli operatori economici che, anche mediante affidamento terzi e indipendentemente dal numero di dipendenti, esercitino attività di call-center. Gli operatori interessati dalla disciplina, infatti, devono dare comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Garante per la protezione dei dati personali della eventuale localizzazione della loro attività in un Paese non membro dell'Unione europea e delle numerazioni telefoniche dagli stessi messi a disposizione del pubblico;
   non solo, durante qualsiasi comunicazione con il pubblico, gli operatori che svolgono attività di call-center devono dare notizia del Paese in cui si trovano fisicamente;
   gli operatori inadempienti alla presente normativa rischiano sanzioni amministrative dai 10.000 ai 150.000 euro;
   la ratio di tale gravosa regolamentazione è, oltre a quella di tutelare i diritti del consumatore, di disincentivare le frequenti delocalizzazioni operate nel settore. Orbene, considerato che «l'attività di call-center» è definita nell'articolo 1, lettera d) della delibera n. 79/09/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che la inquadra come «un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti (attraverso più mezzi, per esempio telefonia, internet, posta)», e considerato altresì che la citata delibera ha individuato gli operatori economici destinatari delle prescrizioni in essa contenute (quali appunto: gli operatori di rete; i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione; le imprese concessionarie di pubblicità; le agenzie di stampa a carattere nazionale, e altro, appare opportuno specificare l'ambito di applicazione così da escludere gli operatori economici che non sono «operatori di comunicazione» e quindi i soggetti esercenti attività commerciale, tra cui gli operatori Turistici, per come definiti dal decreto legislativo n. 79 del 2011 i quali, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di servizi di comunicazione per via elettronica, mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete;
   questi, infatti, non necessitano di adottare le disposizioni delle direttive generali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di qualità e carte dei servizi. La delibera 79/09/CSP, che definisce l'attività di call center, trova il suo fondamento nella necessità di tutela dei consumatori, concernente in particolare le tutele di fronte alle seguenti problematiche: a) difficoltà nel contattare gli addetti e lunghi tempi di attesa; b) mancanza di certezza di presa in carico di reclami/richieste di informazioni formulate dall'utente; c) inadeguatezza delle risposte rese dagli addetti; d) mancato invio del modulo di contratto, ove previsto; e) mancata indicazione degli strumenti di tutela a disposizione dell'utente; f) servizi non richiesti; g) contratti conclusi a distanza a mezzo di operatore telefonico, e altro – i cui contenuti violano o potrebbero violare le norme del codice del consumo;
   è pacifico che le fattispecie sopra evidenziate non appartengano al modo di svolgere attività economica da parte degli operatori turistici –:
   se, anche al fine di non creare incertezze interpretative che potrebbero inflazionare i lavori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non si ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, per limitare il campo di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 232 del 2016 agli «operatori di comunicazione», così da escluderne l'operatività per gli operatori economici che non svolgano servizi di comunicazione elettronica in forma prevalente o esclusiva, come nel caso degli operatori turistici. (5-10950)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

societa' di servizi

prestazione di servizi