ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10929

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 764 del 22/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 22/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 22/03/2017
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 22/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 22/03/2017
Stato iter:
23/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/03/2017
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2017
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 23/03/2017
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/03/2017

SVOLTO IL 23/03/2017

CONCLUSO IL 23/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10929
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Mercoledì 22 marzo 2017, seduta n. 764

   FEDRIGA, SIMONETTI e GUIDESI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   nella campagna 2015/2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (+65 per cento rispetto al 2008/2009 e +14 per cento al 2014/2015) delle quali 369.678 tonnellate dai Paesi meno avanzati (P.M.A.), con il 20 per cento proveniente dalla Cambogia, primo fornitore dell'Unione europea;
   l'Italia, primo produttore di riso in Europa, ha un territorio di 234.300 ettari. Nella filiera operano 4.265 aziende risicole, con una estensione media di 55 ettari, gli addetti al settore sono 5.000. Le industrie risiere sono circa 100, delle quali 6 detengono complessivamente più del 50 per cento del mercato, per un volume di affari di circa 1 miliardo di euro;
   la legge n. 4 del 2001 prevede, allo scopo di garantire al consumatore finale una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non, l'obbligo di riportare nell'etichettatura degli stessi anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa europea; dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale;
   la medesima legge dispone che, per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione, mentre per quelli trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente, utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti;
   sempre ai sensi della legge n. 4 del 2001, le modalità per la predetta indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale debbano essere definite con decreti interministeriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata;
   il 17 marzo 2017 è stato approvato in Consiglio dei ministri lo schema di decreto attuativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta;
   a parere degli interroganti, tale provvedimento non comporta alcun vantaggio all'agricoltura sul piano economico, posto che si prevede l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento, se diverso dal responsabile del prodotto, e non l'origine della materia prima utilizzata;
   quali iniziative intenda adottare affinché in etichetta sia inserita anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, come richiesto dal mondo agricolo, e non solo lo stabilimento di produzione. (5-10929)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-10929

  Premetto che la tutela e la salvaguardia del «Made in Italy» sono una priorità per il Ministero delle politiche agricole che si è sempre adoperato sia in sede comunitaria e nazionale per rendere obbligatoria in etichetta l'indicazione del paese di origine della materia prima degli alimenti.
  Le istituzioni europee sul tema hanno manifestato da sempre un approccio molto prudente e la Commissione – grazie al lavoro di sensibilizzazione della Presidenza italiana di turno, – nel giugno 2015 ha presentato, sullo specifico tema, le relazioni al Consiglio dei ministri dell'agricoltura rappresentando le proprie posizioni.
  Queste si sostanziano nella considerazione che l'etichettatura di origine obbligatoria comporterebbe maggiori oneri per la maggior parte dei prodotti esaminati, per cui la Commissione è orientata verso il mantenimento della indicazione dell'origine a livello facoltativo senza ulteriori adempimenti. Su tale interpretazione, in ogni sede, l'Italia si è opposta ritenendo la necessità dell'indicazione dell'origine obbligatoria in etichetta per la tutela delle produzioni e la corretta informazione al consumatore.
  Numerosi sono stati gli inviti da parte del nostro Ministero verso la Commissione a non limitarsi alle indicazioni proposte nella relazione ed a continuare ad approfondire questa tematica considerando le esigenze di informazione in materia di origine dei prodotti espressi dalla maggioranza dei consumatori e degli operatori.
  Dopo anni di attesa, in linea con le disposizioni europee e in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, abbiamo notificato il provvedimento che introduce in via sperimentale, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine della materia prima per il latte e derivati.
  Il Commissario europeo per la Salute e la Sicurezza Alimentare, Andriukaitis, ha recentemente comunicato al Ministro Martina che a breve sarà predisposto dalla Commissione UE un ulteriore provvedimento in materia, il cui obiettivo principale dovrebbe essere quello di evitare che il consumatore possa essere indotto in errore in merito alla vera origine dell'ingrediente primario di prodotti agroalimentari.
  Richiamo infine l'attenzione sul marchio collettivo, già registrato dall'Ente Nazionale Risi, con la funzione di garantire l'origine, la natura e la qualità del riso commercializzato dagli operatori italiani. L'utilizzo di detto marchio, da parte degli operatori, è gratuito e prevede unicamente controlli da parte dell'Ente sul prodotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organismo geneticamente modificato

paese meno sviluppato

cerealicoltura