Legislatura: 17Seduta di annuncio: 764 del 22/03/2017
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 22/03/2017
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 22/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 23/03/2017 Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE RISPOSTA GOVERNO 23/03/2017 Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) REPLICA 23/03/2017 Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
DISCUSSIONE IL 23/03/2017
SVOLTO IL 23/03/2017
CONCLUSO IL 23/03/2017
SCHULLIAN. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto «decreto competitività», come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha istituito i registri vitivinicoli dematerializzati, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009;
ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e di giacenza;
il decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, che a dato attuazione all'articolo 1-bis, ha regolamentato la tenuta dei registri dematerializzati, che inizialmente dovevano entrare in vigore dal 1o gennaio 2016 con una fase sperimentale di 6 mesi, poi il Ministro interrogato, con decreto ministeriale 8 maggio 2016, ha prorogato l'entrata in vigore dell'obbligo della tenuta dei registri telematici a decorrere dal 1o gennaio 2017;
il decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, in accordo con la normativa primaria, di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ha confermato l'esenzione per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione;
tale esenzione è stata riportata, con lievi modifiche, nell'articolo 58, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante il testo unico sul vino che recita: «Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza»;
è sorto il dubbio sui presupposti per l'applicazione dell'esenzione, in particolare in riferimento all'annessa attività di vendita diretta, anche con riguardo all'incidenza quantitativa della vendita diretta rispetto alla produzione complessiva — comunque pari o inferiore a 50 ettolitri annui –:
se il Ministro interrogato possa chiarire cosa si debba intendere per attività di vendita diretta annessa agli stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, e quale debba essere l'incidenza quantitativa della stessa, ai fini dell'esclusione dall'obbligo della tenuta dei registri telematici. (5-10928)
Faccio riferimento all'interrogazione a risposta immediata formulata dall'On. Schullian, per chiarire quanto segue.
L'esenzione dalla tenuta dei registri prevista dal Testo unico sul vino, approvato con legge n. 238 del 2016, è rivolta ai titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, per i quali la predetta tenuta si considera assolta con la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
Stando alla previsione testuale di cui alla norma di legge, l'esenzione riguarda gli stabilimenti enologici che «producono» fino a 50 Hl di vino.
Quanto al riferimento «quantitativo» di produzione pari o inferiore a 50 ettolitri di vino e/o mosto, non è relativo alla quantità di prodotto commercializzato attraverso attività di vendita diretta o ristorazione, ma riferito alla produzione annuale del soggetto titolare dello stabilimento enologico.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):vendita diretta
restrizione quantitativa