ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10835

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 760 del 15/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: FREGOLENT SILVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/03/2017
Stato iter:
23/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/03/2017
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/03/2017
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/03/2017

SVOLTO IL 23/03/2017

CONCLUSO IL 23/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10835
presentato da
FREGOLENT Silvia
testo di
Mercoledì 15 marzo 2017, seduta n. 760

   FREGOLENT e PELILLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza del 29 settembre 2015 (C-276/14) la Corte di giustizia europea, rispondendo alle questioni sollevate dai giudici polacchi in merito alla corretta interpretazione degli articoli 9 e 13 della cosiddetta direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), sul tema della rilevanza dell'imposta sulle operazioni compiute dagli enti pubblici, ha stabilito che l'ente locale è l'unico soggetto passivo IVA per tutte le attività commerciali svolte dalle proprie unità organizzative, le quali sono prive di autonomia giuridica e di indipendenza;
   il citato articolo 9 della direttiva qualifica come soggetto passivo chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività;
   in deroga a tale regola generale, il citato articolo 13, paragrafo 1 della direttiva, esclude la soggettività passiva degli enti di diritto pubblico per le attività ed operazioni economiche che essi esercitano in quanto pubbliche autorità, salvo che il mancato assoggettamento provochi importanti distorsioni della concorrenza;
   in relazione ad attività economiche svolte da unità iscritte al bilancio del comune, la Corte di giustizia europea ha ritenuto determinante il fatto che tali unità svolgano le attività economiche loro assegnate in nome e per conto del comune stesso e non rispondano dei danni provocati da tali attività, dato che una siffatta responsabilità ricade esclusivamente sul comune;
   nella citata sentenza viene precisato che nel determinare il significato di «indipendenza», con riferimento agli enti pubblici, si deve verificare se il soggetto svolga le attività in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, nonché se esso si assuma il rischio economico legato all'esercizio di dette attività;
   risulta perciò evidente che la soggettività passiva IVA deve essere analizzata con riferimento all'ente pubblico al cui interno si trovano le unità organizzative e non in relazione alla singola unità organizzativa iscritta al bilancio comunale;
   in concreto, risulterebbe pertanto evidente la soggettività passiva autonoma in capo alle società in house, come pure alle varie tipologie di agenzie ma, specularmente, non vi sarebbe soggettività IVA autonoma rispetto a quella dell'ente di appartenenza in relazione a tutte le articolazioni interne degli enti pubblici quali dipartimenti, istituzioni e scuole –:
   se non ritenga urgente, alla luce della citata sentenza della Corte di giustizia europea, intervenire in via amministrativa al fine chiarire la normativa relativa alla qualificazione del soggetto passivo IVA con esplicito riferimento all'ente di diritto pubblico piuttosto che alle singole unità organizzative iscritte al bilancio. (5-10835)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10835

  Nel Question Time in questione gli On.li interroganti evidenziano che, con la sentenza del 29 settembre 2015 (C-276/14), la Corte di Giustizia della UE ha stabilito che l’«ente locale è l'unico soggetto passivo IVA per tutte le attività commerciali svolte dalle proprie unità organizzative, le quali sono prive di autonomia giuridica e indipendenza».
  Secondo gli interroganti, «in concreto risulterebbe pertanto evidente la soggettività passiva autonoma in capo alle società in house, come pure alle varie tipologie di Agenzie, ma, specularmente, non vi sarebbe soggettività IVA autonoma rispetto a quella dell'ente di appartenenza in relazione a tutte le articolazioni interne degli enti pubblici quali dipartimenti, istituzioni, scuole».
  Ciò premesso, viene chiesto se non si «ritenga urgente, alla luce della citata sentenza della Corte di giustizia europea, intervenire in via amministrativa al fine di chiarire la normativa relativa alla qualificazione del soggetto passivo IVA con esplicito riferimento all'ente di diritto pubblico piuttosto che alle singole unità organizzative iscritte al bilancio».
  Con riferimento alla tematica in questione, sentiti gli Uffici interessati, si rappresenta quanto di seguito.
  La sentenza della Corte di Giustizia europea del 29 settembre 2015 (C-276/14) è relativa alla corretta interpretazione degli articoli 9 e 13 della Direttiva IVA 2006/112/CE sul tema della rilevanza dell'IVA sulle operazioni compiute dagli enti pubblici.
  L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 chiarisce, riguardo all'assoggettabilità ad IVA delle operazioni poste in essere da enti pubblici, che sono soggette all'Imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici... che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole», nonché dagli enti pubblici che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, se dette operazioni siano effettuate «nell'esercizio di attività commerciali o agricole».
  Vengono, inoltre, considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, una serie di attività elencate dalla norma.
  Al riguardo, si rappresenta che, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, la sentenza fa esplicito riferimento a quelle unità organizzative iscritte al bilancio comunale prive di personalità giuridica, che non dispongono di beni propri, si limitano a gestire i beni appartenenti al patrimonio del Comune, e svolgono le attività in nome e per conto del Comune.
  Tali unità organizzative non possono essere qualificati come soggetti passivi IVA in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza prevista dalla citata disposizione.
  Dette caratteristiche non sembrano, invece, connotare gli enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale (ad esempio le società in house, le aziende speciali, ecc.) per i quali diversi documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate hanno precisato la natura commerciale e, quindi, la loro rilevanza sia ai fini dell'IRES sia dell'IVA (cfr. risoluzione n. 131/E del 2005, risoluzione n. 92/E del 2001, circolare n. 131/E del 1999).
  Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che la questione cui fa riferimento l'interrogazione non necessiti di specifici interventi, in quanto la prassi amministrativa risulta già coerente con le statuizioni della Corte di Giustizia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

ente pubblico

Corte di giustizia CE