ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10738

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 752 del 03/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO
Gruppo: AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'EUROPA
Data firma: 02/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 02/03/2017
Stato iter:
01/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/06/2017
Resoconto BIANCHI DORINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 01/06/2017
Resoconto VIGNALI RAFFAELLO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/03/2017

DISCUSSIONE IL 01/06/2017

SVOLTO IL 01/06/2017

CONCLUSO IL 01/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10738
presentato da
VIGNALI Raffaello
testo di
Venerdì 3 marzo 2017, seduta n. 752

   VIGNALI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 68 del 2003 ha innovato la normativa nazionale, contenuta nella legge n. 633 del 1941, riguardante la tutela del diritto d'autore relativa agli spartiti musicali;
   il comma 3 dell'articolo 68 della citata legge 633, afferma in modo inequivocabile «il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali (...) nei limiti del 15 per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico...»;
   il comma 4 recita: «I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3...»;
   il comma 6 infine, afferma che «È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.»;
   il primo comma dell'articolo 69, afferma che il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione: tale prestito può avere ad oggetto gli esemplari a stampa delle opere e i fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive ma sono esclusi dal prestito gli spartiti e le partiture musicali; e si sottolinea che trattasi ad ogni modo di prestito, non di autorizzazione alla copia;
   tale divieto assoluto di riproduzione di spartiti musicali, eccetto che nei limiti consentiti dalla legge del 15 per cento, viene spesso ignorato dalle strutture scolastiche (conservatori musicali e ISSM, Licei musicali, SMIM), oltre che dagli, stessi docenti e studenti;
   questo comporta un danno economico e culturale considerevole con ricadute nel settore sia a livello occupazionale che di mercato: secondo la ICMP, International Confederation of Music Publisher, a seguito di una ricerca del 2008 ad opera della TERA, società di consulenza francese, le perdite relative alla pirateria on line del settore musicale in Europa ammontano a circa 160 milioni di euro annui. All'interno di tale cifra, il dato relativo agli spartiti musicali si aggira intorno ai 27 milioni di euro, con particolare calo, 25 per cento, delle vendite legate al settore chitarra;
   secondo la AIDRO, Associazione italiana che tutela i diritti di riproduzione delle Opere libraie e periodiche, collegata all'AIE, associazione italiana editori, la dimensione del danno si aggira 320 milioni di euro annui, escludendo i danni derivanti dalla violazione delle norme tributarie;
   ciò comporta maggiori presidi di vendita al pubblico, oltre che limitare gli investimenti per la pubblicazione di nuovi autori;
   tantissimi rivenditori di musica hanno chiuso il reparto edizioni musicali, avendo perso quella redditività necessaria a giustificarne i costi: la difficoltà nella reperibilità del prodotto alimenta la diffusione della copia illegale;
   intere sezioni di cataloghi musicali non sono più sviluppate a causa della mancanza di redditività necessaria a permetterne quel minimo di ricavo economico, e tutto a svantaggio della creatività collettiva e dei posti di lavoro di un settore, pertanto, in continua contrazione –:
   quali iniziative, anche normative, i Ministri interrogati intendano adottare al fine di vietare ogni forma di riproduzione illecita, anche on line, delle edizioni musicali;
   se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza per il contrasto alla pirateria on-line, tramite l'utilizzo della polizia postale;
   se non si ritenga opportuno assumere iniziative al fine di demandare alla SIAE la quantificazione dei mancati introiti derivanti dalle copie illegali delle edizioni musicali. (5-10738)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-10738

  L'onorevole Vignali, richiede notizie in merito alla tutela del diritto d'autore relativo agli spartiti musicali.
  A tale proposito, sentita al riguardo la competente Direzione generale Spettacolo, preme evidenziare che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) sono tutelate «le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».
  Lo spartito musicale – che si sostanzia nella trascrizione dell'opera musicale in forma grafica – è anch'esso tutelato ai sensi della legge n. 633/194. Infatti, gli utilizzatori dell'opera protetta dovranno acquisire in via preventiva l'autorizzazione del titolare dei diritti secondo le forme d'uso previste dalla normativa in questione.
  Nel contempo, la Direttiva 2001/29/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 68/2003, ha introdotto nell'ambito della sezione della legge n. 633/1941 dedicata alle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore due disposizioni che fanno riferimento agli spartiti e alle partiture musicali: la prima, contenuta all'articolo 68, comma 3, della legge sul diritto d'autore, sancisce il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali: pertanto è vietata la riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo per fini personali nei limiti del 15 per cento di ciascun volume o fascicolo, riproduzione invece consentita per altre tipologie di opere presenti, per esempio, nelle biblioteche pubbliche.
  La seconda, contenuta all'articolo 69, comma 1, della legge sul diritto d'autore, esclude gli spartiti e le partiture musicali – ancora protette dal diritto d'autore – dal prestito gratuito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, anche se per fini esclusivi di promozione culturale e studio personale.
  È ammesso, invece, il prestito delle sole edizioni cadute in pubblico dominio, mentre la musica a stampa oggetto di tutela può essere consultata in loco.
  Ciò posto, non si può non tener presente la circostanza che la Direttiva 29/2001/CE si proponeva come finalità, non secondaria, quella di promuovere la cultura e l'apprendimento, proteggendo le opere, ma autorizzando, al tempo stesso, alcune eccezioni o limitazioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e d'insegnamento. Il tutto garantendo un giusto equilibrio fra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari, nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.
  Il Ministero dell'interno, dal canto suo e segnatamente per la parte dell'atto parlamentare connessa al contrasto alla pirateria e alla repressione dei reati, ha riferito che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rapporti di collaborazione con la Federazione Antipirateria Audio Visiva (FAPAV), la Motion Picture Association Americana (MPA), la S.I.A.E. e il C.N.A.C. (Consiglio Nazionale Anticontraffazione) che consentono di avere un quadro aggiornato del fenomeno ed intervenire tempestivamente sulle nuove forme di aggressione, reprimendole efficacemente, secondo la legislazione vigente.
  Nell'ambito di tale intesa, il predetto Dipartimento svolge attività di verifica delle segnalazioni pervenute e, in caso di violazione della normativa sul diritto d'autore, provvede ad interessare la competente Autorità Giudiziaria.
  Oltre che sul fronte della repressione, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni è impegnato in un'intensa attività di prevenzione, consistente nella sensibilizzazione dell'utenza sulla gravità delle condotte integranti la violazione della normativa a tutela della proprietà intellettuale.
  Le Amministrazioni interessate, On.le Vignali, continueranno a seguire la tematica con la massima attenzione al fine di contrastare ogni forma di riproduzione illecita, anche on line, delle edizioni musicali e assicurare adeguata tutela ai diritti di utilizzazione economica spettante agli autori.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

istituto di istruzione

promozione culturale