Legislatura: 17Seduta di annuncio: 746 del 22/02/2017
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/02/2017
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/02/2017 Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 23/02/2017 Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) REPLICA 23/02/2017 Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 23/02/2017
SVOLTO IL 23/02/2017
CONCLUSO IL 23/02/2017
PISANO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il nuovo comma 2-ter dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, prevede che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali ovvero mediante altre modalità che consentano un adeguato ed efficace controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
l'introduzione dell'obbligo di pagamento tramite strumenti tracciabili si è resa necessaria in conseguenza dell'uso diffuso del contante nel pagamento, dei detti corrispettivi: Tale modalità di pagamento, infatti, priva di tutela i soggetti che subiscono la ritenuta, in quanto, in caso di contestazione circa la regolarità dei versamenti, non possono fornire alcuna prova certa in merito alla ritenuta subita, quale potrebbe essere il bonifico del compenso al netto della ritenuta operata dal sostituto;
tuttavia, nell'applicazione della nuova disposizione, si registra un'incertezza interpretativa relativa al ricorso all'utilizzo di pagamenti mediante bollettini postali compilati manualmente con provvista in contanti e non tramite conto corrente intestato al disponente;
tale pratica, ha seri riflessi negativi sull'efficacia della previsione normativa: l'utilizzo di bollettini postali con versamento in contanti non garantisce l'identità del soggetto disponente il pagamento, trattandosi di moduli prestampati compilabili allo sportello;
in riferimento ad analoga disposizione contenuta nella legge n. 133 del 1999 (articolo 25, comma 5), l'Agenzia delle entrate ha precisato che per modalità idonee a garantire adeguati controlli deve intendersi l'utilizzo di strumenti che consentano un efficace controllo circa l'identità dei due soggetti interessati dalla transazione (si vedano C.M. 43/E/2000; C.M. 207/E/2000) –:
se il pagamento mediante l'utilizzo di bollettini postali con provvista in contanti, senza riferibilità a conto corrente intestato al disponente, soddisfi il requisito di tracciabilità richiesto dall'articolo 25-ter, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
(5-10667)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):appalto pubblico
contratto di forniture
amministrazione fiscale