ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10649

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 746 del 22/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 22/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 22/02/2017
Stato iter:
13/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/06/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 13/06/2017
Resoconto ZARATTI FILIBERTO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/02/2017

DISCUSSIONE IL 13/06/2017

SVOLTO IL 13/06/2017

CONCLUSO IL 13/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10649
presentato da
ZARATTI Filiberto
testo di
Mercoledì 22 febbraio 2017, seduta n. 746

   ZARATTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   i lavoratori marittimi italiani rappresentano un'eccellenza a livello internazionale in termini di competenze e dedizione al proprio lavoro;
   i lavoratori marittimi possono svolgere le propria attività lavorativa sulle navi solo se in possesso del cosiddetto certificato di competenza Imo Stcw, che indica nello specifico le competenze (coperta o macchina) cui sono abilitati e che in Italia vengono rilasciati e rinnovati dalle capitanerie di porto, con durata 5 anni;
   i certificati trovano regolamentazione, a livello internazionale, nella convenzione STCW adottata a Londra nel 1978;
   la convenzione Stcw è stata da ultimo emendata in seno alla Conferenza diplomatica di Manila nel 2010 e tali emendamenti sono entrati in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2012;
   la regola I/15, numero 2, della convenzione stabilisce che fino al 1o gennaio 2017 uno Stato può continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità con le disposizioni della convenzione stessa che si applicavano immediatamente prima del 1o gennaio 2012, data di entrata in vigore degli emendamenti di «Manila 2010»;
   a livello europeo gli emendamenti «Manila 2010» alla Stcw sono stati recepiti dalla direttiva 2012/35/UE;
   nel nostro ordinamento, in recepimento e attuazione della direttiva 2012/35/UE, è stato emanato il decreto legislativo n. 71 del 2015 che ha stabilito, all'articolo 28 commi 2 e 5, che «2. Fino al 1o gennaio 2017, le autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136»;
   con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 ottobre 2016 denominata «Riesame della Circolare Unica n. 17 del 17.12.2008» di attuazione del decreto ministeriale del 25 luglio 2016 «si raccomanda a tutte le parti interessate (marittimi e compagnie di navigazione) che effettuano traffico nazionale di rimandare la procedura di adeguamento dopo il 15 gennaio 2017 e comunque non oltre il primo trimestre, favorendo l'adeguamento dei certificati ai marittimi impiegati sul traffico internazionale»;
   la stessa circolare precisa che «(...) Il corso direttivo per primi ufficiali, comandanti e direttori di macchina è obbligatorio per il rinnovo»;
   tale obbligo comporta che l'intero Stato maggiore dei marittimi italiani, costituito da ufficiali di coperta e di macchina, comandanti e direttori di macchina con esperienza professionale decennale siano costretti a frequentare corsi direttivi di 300 e 570 ore per poter rinnovare il certificato di competenza;
   nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 71 del 2015 solo alcune capitanerie di porto avrebbero rinnovato i certificati di competenza e fino al 1o gennaio 2017;
   questa situazione non consente ai marittimi italiani di lavorare e di avere certezze sul proprio futuro, spingendoli a lasciare il Paese per andare a conseguire analoghi certificati presso altri Stati;
   il Tar del Lazio, rilevando la violazione e falsa applicazione dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con sentenza n. 06619/2016 ha stabilito che i certificati conformi ai requisiti «abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno validità di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati» –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda promuovere al fine di assicurare anche ai marittimi italiani il rinnovo dei propri certificati per tutti i 5 anni di regolare durata, tenendo in debito conto delle professionalità e dei titoli di servizio maturati nel corso della carriera, per riallineare la posizione dei lavoratori del mare italiani a quella dei colleghi europei, affinché non accada che l'Italia si trovi ad adottare una normativa di recepimento meno favorevole ai propri cittadini.
(5-10649)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-10649
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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