ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10648

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 745 del 21/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: ROTTA ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/02/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/02/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/03/2017
Stato iter:
27/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/04/2017
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/02/2017

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 02/03/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/04/2017

DISCUSSIONE IL 27/04/2017

SVOLTO IL 27/04/2017

CONCLUSO IL 27/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10648
presentato da
ROTTA Alessia
testo presentato
Martedì 21 febbraio 2017
modificato
Giovedì 27 aprile 2017, seduta n. 785

   ROTTA, GNECCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la vertenza Pragma Service è già stata oggetto di atto di sindacato ispettivo nella precedente legislatura (n. 5-02377) a firma dell'onorevole Miglioli ed altri senza peraltro alcuna risposta;
   nel suddetto atto si evidenziava in merito alla cessione da parte del gruppo Mediaset del settore trucco, acconciatura e sartoria che riguarda a 56 dipendenti – in gran parte donne, alcune delle quali impiegate da 20/30 anni nell'azienda Mediaset – alla società Pragma Service S.r.l. Milano, che secondo le organizzazioni sindacali, la motivazione del gruppo Mediaset riguardo alla «cessione di ramo d'azienda» non trovavano riscontro nell'articolo 2112 del codice civile, che la regola, in quanto la cessione è legittima solo se la struttura ceduta è dotata di pregressa autonomia organizzativa ed è idonea, già all'atto della cessione, a costituire un'entità economica unitaria, finalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni e servizi;
   il 26 febbraio 2010 tuttavia le parti pervennero ad un accordo di armonizzazione con il quale si stabilivano almeno condizioni favorevoli per la continuità dei trattamenti delle lavoratrici cedute, nonché una clausola di salvaguardia occupazionale che impegna Mediaset a farsene garante anche oltre i 5 anni (articolo 10). Ciò nonostante, Pragma ha iniziato nei mesi successivi ad esercitare pressioni individuali sulle lavoratrici per ottenere la rinuncia ai trattamenti derivanti dall'accordo del 22 febbraio 2010;
   tali pressioni, da un lato, hanno ottenuto adesioni individuali e collettive mediante l'assistenza di alcune organizzazioni sindacali e, dall'altro lato, hanno indotto ad un esodo «spontaneo» tale che in soli 5 anni, a dicembre 2015, le lavoratrici cedute si erano ridotte in numero da 56 a 27 (con un anomalo tasso di dispersione del 52 per cento);
   nei primi mesi del 2015, in vista della scadenza del contratto di appalto, le minacce di licenziamento si sarebbero intensificate;
   dalla fine del 2015 ad oggi le intimidazioni, a quanto risulta all'interrogante, avrebbero subìto un forte incremento in quantità e qualità;
   le lavoratrici iscritte a SLC-CGIL (o, comunque, che hanno rifiutato di conciliare o che hanno opposto ricorso con l'assistenza di SLC-CGIL), sono state escluse dal servizio mensa e hanno subìto tre trasferimenti Roma-Milano e uno Milano-Roma (con effetto rinviato all'11 luglio 2017 con l'assunzione di altre lavoratrici in sostituzione;
   non si vuole mettere in discussione la facoltà per l'imprenditore di cedere un ramo di azienda, ma le modalità con le quali è stato attuato;
   la vicenda che vede interessate queste lavoratrici assume altresì, ad avviso dell'interrogante, contorni contraddittori e sicuramente incoerenti con quanto è possibile riscontrare sul sito della Movigroup srl (Cernusco sul Naviglio – Milano), al quale appartiene la Pragma srl, che per quanto riguarda la mission e nello specifico i valori, testualmente recita: «Investire nel proprio personale attraverso la formazione e la riqualificazione per garantire in ogni circostanza la massima professionalità» –:
   se non ritenga il Governo di promuovere ogni iniziativa di competenza in relazione ai comportamenti della Pragma srl (Milano), che appaiono all'interrogante di dubbia legittimità e tali da produrre effetti discriminatori nei confronti delle lavoratrici. (5-10648)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-10648

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Rotta – inerente alla tutela dei lavoratori ceduti dal gruppo Mediaset alla società Pragma Services srl – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare, ai fini di un corretto inquadramento della vicenda in esame che, il 1o marzo 2010, Videotime spa – società del gruppo Mediaset che si occupa della progettazione e realizzazione di programmi televisivi – ha effettuato, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, una cessione di ramo d'azienda nei confronti di Pragma Services srl. Tale cessione – avente efficacia a decorrere dal 4 marzo 2010 – aveva ad oggetto i servizi di sartoria, trucco e acconciatura nell'ambito della produzione di programmi televisivi e i relativi rapporti di lavoro con 56 dipendenti, in gran parte donne, impiegati presso le sedi di Cologno Monzese, Milano 2 e Roma. In proposito occorre subito precisare che i dipendenti ceduti sono stati di fatto 44, avendo Videotime spa offerto ai lavoratori interessati la possibilità di ricorrere alla risoluzione incentivata del rapporto di lavoro prima della data di definitiva efficacia dell'accordo di cessione (4 marzo 2010).
  Unitamente al contratto di cessione di ramo d'azienda, le società Videotime spa e Pragma Services srl hanno proceduto alla stipula di un contratto di appalto di servizi e di un accordo di armonizzazione, entrambi con scadenza nel marzo 2015.
  Più precisamente, il contratto di appalto aveva ad oggetto la fornitura, da parte di Pragma Services srl, dei predetti servizi di sartoria, trucco e acconciatura nei confronti di Videotime spa. L'accordo di armonizzazione – sottoscritto dalle due società unitamente alle rappresentanze sindacali di categoria – stabiliva invece le condizioni per il trasferimento del ramo d'azienda. Nello specifico, tale accordo prevedeva l'applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti ceduti sia del CCNL delle imprese radiotelevisive private – peraltro già applicato ai lavoratori in forza presso Pragma Services srl – sia dell'accordo integrativo aziendale Mediaset. L'intesa garantiva inoltre al personale ceduto il mantenimento del posto di lavoro per l'intera durata quinquennale del contratto di appalto stipulato tra le due società. Infine – in caso di risoluzione anticipata del contratto di appalto e, comunque, alla scadenza di quest'ultimo – l'accordo di armonizzazione prevedeva l'impegno, da parte di Videotime spa, ad individuare con le rappresentanze sindacali soluzioni in grado di salvaguardare l'occupazione, considerando anche la possibilità di una ricollocazione dei lavoratori interessati all'interno del gruppo Mediaset.
  Occorre peraltro precisare che, nel marzo 2015, alla scadenza del contratto di appalto, lo stesso non veniva più stipulato direttamente tra Videotime spa e Pragma Service srl bensì tra Videotime spa e Movigroup srl. Quest'ultima a sua volta affidava in subappalto alla consorziata Pragma Service srl la fornitura dei servizi, in forza di una espressa autorizzazione in tal senso, contenuta nel contratto principale di appalto. Il contratto di subappalto tra Pragma Service srl e Movigroup srl – avente scadenza al 28 febbraio 2018 – ha tuttavia previsto la possibilità di recesso da parte di Movigroup srl con un preavviso di 30 giorni.
  Il 30 aprile 2015 – successivamente alla scadenza del contratto di armonizzazione e del contratto di appalto di servizi – Pragma Service srl ha sottoscritto un accordo separato con due delle sigle sindacali presenti in azienda (Fistel-Cisl e Uilcom-Uil). Le ragioni che avevano reso necessaria la sottoscrizione di tale accordo erano riconducibili essenzialmente alla crisi del settore e alle conseguenti difficoltà economiche della società. L'accordo in parola – applicabile esclusivamente ai lavoratori coinvolti nella cessione del ramo di azienda, in forza presso le sedi di Milano e Roma – veniva in seguito approvato dalla maggioranza delle lavoratrici aderenti alle sigle sindacali firmatarie.
  Nello specifico, per quanto concerne il trattamento retributivo, l'accordo del 30 aprile ha previsto l'abolizione del superminimo non assorbibile e la contestuale introduzione di un premio di produttività legato alle presenze effettive in azienda; per quanto riguarda invece l'organizzazione del lavoro l'accordo ha operato un sostanziale riallineamento alla disciplina del CCNL imprese radiotelevisive private con specifico riferimento al conteggio dei giorni lavorativi e alla disciplina della trasferta. Inoltre – allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali – l'accordo in parola ha previsto l'impegno, da parte di Pragma Service srl, a non effettuare licenziamenti fino al 28 febbraio 2018, data di scadenza del contratto di subappalto tra Pragma Service srl e Movigrup, a meno che non sia già intervenuta la sua cessazione per effetto del recesso da parte di Movigrup. Dunque proprio quest'ultimo aspetto rappresenta l'elemento di distinzione tra l'accordo separato del 2015 e l'accordo di armonizzazione del 2010 che invece prevedeva, come detto poc'anzi, l'impegno di Videotime spa a salvaguardare i lavoratori interessati anche alla scadenza del contratto di appalto di servizi con Pragma Service srl ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso.
  Faccio inoltre presente che, il 6 maggio 2015, l'organizzazione sindacale che si era rifiutata di sottoscrivere l'accordo separato (SLC CGIL) – ritenendolo peggiorativo rispetto alle condizioni previste dall'accordo di armonizzazione – ha inviato una lettera a Pragma Service srl nella quale si evidenziava come la sottoscrizione dell'accordo separato del 30 aprile 2015 avesse determinato tra l'altro la violazione delle regole generali – condivise dalle organizzazioni sindacali confederali – sulla rappresentanza. Tale circostanza, a giudizio della predetta organizzazione sindacale, era confermata dalla richiesta avanzata dalla società ai lavoratori di ratifica dell'accordo separato del 2015 e dal deposito, presso l'ispettorato territoriale del lavoro di Milano, di verbali di conciliazione redatti in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 411 codice di procedura civile, ed aventi ad oggetto le intervenute modifiche contrattuali.
  Ciò posto, con riferimento a quanto evidenziato nel presente atto parlamentare in ordine a presunti comportamenti illegittimi e discriminatori da parte di Pragma Service srl, faccio presente quanto segue.
  Nel corso del 2015, Pragma service srl – in considerazione della riduzione della richiesta del servizio di sartoria sulla sede di Roma – ha valutato la possibilità di trasferire due dipendenti da tale sede a quella di Milano. Tuttavia, tenendo conto del parere delle lavoratrici interessate, la società non ha proceduto ad alcun trasferimento. Successivamente, nel corso del 2016 – a causa della diminuzione della richiesta del servizio di trucco presso la sede di Milano e a fronte della richiesta di truccatori qualificati presso la sede di Roma – Pragma service srl ha proceduto al trasferimento di una dipendente dalla sede di Milano a quella di Roma. A seguito dell'impugnazione del provvedimento di trasferimento da parte della lavoratrice, le parti addivenivano – in sede giudiziale – ad un accordo che prevedeva la revoca del trasferimento e la contestuale trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time.
  Nel corso del 2016, inoltre, la società ha effettuato un licenziamento per giusta causa di una dipendente. La lavoratrice ha impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale di Milano che ha respinto la domanda della ricorrente relativa all'asserita natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento, dichiarando altresì risolto il rapporto di lavoro con l'esclusivo riconoscimento alla lavoratrice licenziata di una indennità risarcitoria.
  Faccio altresì presente che un gruppo di lavoratrici aderenti alla Cgil Sic ha avviato un contenzioso nei confronti di Pragma Service srl rivendicando sia l'applicazione del precedente contratto integrativo Mediaset – benché scaduto nel marzo del 2015 – sia il riconoscimento del superminimo relativo all'ex premio di produzione (già ridotto con l'accordo di aprile 2015). Il giudice del lavoro presso il tribunale di Milano – con sentenza n. 319 del 2016 si è pronunciato sulla non applicabilità alle lavoratrici in parola dell'accordo separato del 30 aprile 2015, riconoscendo nel contempo alle ricorrenti il diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate e rigettando invece le richieste aventi ad oggetto l'applicazione dell'accordo integrativo previsto dall'accordo di armonizzazione del 2010. Tale sentenza è stata successivamente impugnata da Pragma service srl innanzi alla corte di appello di Milano (la relativa udienza di discussione è fissata al 5 dicembre 2018).
  Pertanto, fermo restando quanto sinora detto, ogni ulteriore considerazione in ordine alla legittimità dei comportamenti posti in essere da Pragma service srl potrà essere effettuata solo all'esito definitivo dei giudizi tutt'ora in corso.
  Da ultimo, preciso che – dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato territoriale del lavoro di Milano – è emerso che i lavoratori tutt'ora in forza presso Pragma service srl, provenienti dalla cessione del ramo di azienda del 2010, sono 27 suddivisi fra le sedi di Milano e Roma.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sindacato

assunzione

sindacato giurisdizionale