ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10611

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/02/2017
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/02/2017
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/02/2017
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 15/02/2017
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 15/02/2017
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 15/02/2017
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 15/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 15/02/2017
Stato iter:
16/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/02/2017
Resoconto GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 16/02/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 16/02/2017
Resoconto GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/02/2017

SVOLTO IL 16/02/2017

CONCLUSO IL 16/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10611
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   GRILLO, LOREFICE, DI VITA, SILVIA GIORDANO, COLONNESE, NESCI, MANTERO e BARONI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   dal Sole 24 ore on-line del 6 febbraio 2017 si apprende che il 3 febbraio 2017 i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nei locali dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) a Roma e tra i filoni su cui è stata cercata documentazione pare vi sia quello del costo d'acquisto del farmaco anti epatite C, Sovaldi;
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul bollettino n. 6 del 7 marzo 2016 ha riportato il parere i relativo ai contenuti della determinazione n. 1.427, adottata dall'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA), il 4 novembre 2015 «Attività di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume per i medicinali per uso umano «Sovaldi» e «Harvoni», dal quale emerge la possibilità di «vincolare gli acquisti futuri di trattamenti anti-epatite C da parte delle Regioni a forniture dei Farmaci, con effetti di consolidamento/rafforzamento di posizioni commerciali che già vedono in Gilead il principale operatore nel mercato di riferimento»;
   sulla base del succitato parere l'Aifp: con determinazione 12 febbraio 2016 n. 227 ha riformato la determina n. 1.427;
   con determinazione 27 dicembre 2016 n. 1.631 l'Agenzia italiana per il farmaco individua la ripartizione regionale delle note di credito a favore delle strutture sanitarie, pari a oltre 354 milioni di euro, cifra in forte aumento rispetto alle precedenti forme di rimborso a dimostrazione che la determina di riforma n. 227 del 2016 non ha sortito alcun effetto rispetto al «consolidamento/rafforzamento di posizioni commerciali che già vedono in Gilead il principale operatore nel mercato di riferimento»;
   il 1o luglio 2017 l'Agenzia italiana per il farmaco ha comunicato come il contratto con la ditta Gilead per le specialità medicinali Sovaldi e Harvoni è scaduto il 18 giugno 2016 e nel periodo di rinegoziazione, per le regioni si applica quanto previsto dalla delibera del CIPE del 2001 e, fino alla conclusione del procedimento, resta operativo l'accordo precedente;
   sul quotidiano La Repubblica il 31 gennaio 2017 è stato pubblicato l'articolo «E Ora BigPharma abbassi i prezzi» nel quale il direttore generale dell'AIFA dichiara che: «il nuovo accordo e determineremo il prezzo, spero molto più basso di quello medio del passato contratto, avrà effetto anche per i 15mila trattamenti già anticipati dalle Regioni» –:
   quali siano, nel rispetto degli accertamenti condotti dalla magistratura, gli orientamenti del Ministro interrogato riguardo a quanto esposto in premessa, anche al fine di chiarire se, nelle more della scadenza del contratto con la ditta Gilead, siano presenti accordi confidenziali rispetto ai trattamenti «già anticipati dalle regioni». (5-10611)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-10611

  Con riferimento alla questione in esame, si riportano, di seguito, gli elementi di competenza dell'AIFA pervenuti al Ministero della salute dalla citata Agenzia.
  L'AIFA ha riformato la determina n. 1427/2015, in materia di note di credito, riformulandone il testo con la Determina n. 227 del 12 febbraio 2016 ed, in ultimo, con la determina n. 1631 del 27 dicembre 2016.
  Tale intervento è consequenziale al parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, pur riconoscendo la correttezza dello scopo della determina originaria, ha rappresentato l'esigenza di riformulare la detta determina al fine di evidenziare l'esistenza di un effettivo nesso causale tra il nuovo meccanismo di emissione di note di credito da parte di Gilead per l'acquisto dei farmaci Sovaldi/Harvoni e la presenza di debiti per forniture pregresse dei medesimi prodotti farmaceutici.
  Il nuovo testo della Determina AIFA ha, quindi, chiarito l'effetto meramente compensatorio già perseguito dalla precedente n. 1427/2015 e l'inesistenza di condizionamenti anticoncorrenziali suscettibili di vincolare gli acquisti futuri dei nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C da parte delle regioni.
  Si evidenzia che – stando a quanto comunicato dalla medesima AIFA – la stessa Autorità ha deciso di non impugnare davanti al TAR competente la determinazione AIFA n. 1427/2015, non ravvisando più la presenza dei presupposti per l'attivazione del ricorso previsto dall'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, con contestuale archiviazione del procedimento.
  Difatti, nel suo parere motivato deliberato nella riunione del 22 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l'AGCM aveva rilevato come il tenore letterale della determina n. 1427/2015 non lasciasse intendere l'effetto del nuovo sistema di note di credito – introdotto da AIFA in sostituzione di quanto originariamente previsto dalla determina n. 982/2015 per regolare alcuni aspetti economici dei rapporti di fornitura tra le amministrazioni sanitarie locali e l'impresa titolare dei farmaci Sovaldi e Harvoni, a valle di appositi accordi negoziali stipulati nel gennaio 2015 tra AIFA e la medesima impresa – come limitato a una compensazione debiti-crediti dipendente dallo stato dei pagamenti delle forniture già effettuate nel passato alle amministrazioni sanitarie locali.
  Secondo l'Agenzia, l'Autorità, nel proprio parere motivato, paventava, pertanto, il rischio che la determina n. 1427/2015 vincolasse gli acquisti futuri di trattamenti anti-epatite C, con effetti di consolidamento/rafforzamento delle posizioni commerciali esistenti.
  Preso atto di quanto stabilito da AIFA nella nuova determinazione n. 227/2016 del 12 febbraio 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2016, l'Autorità ha disposto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che quanto ivi chiarito e determinato fosse suscettibile di rimuovere tutti i dubbi concorrenziali espressi nel parere del 22 dicembre 2015.
  Per la parte relativa alle notizie riportate dall'edizione online de Il Sole24ore Sanità, la Agenzia ha comunicato di non poter fornire elementi, atteso che si tratta di accertamenti condotti da organi di polizia giudiziaria e pertanto sottoposti a segreto ai sensi del codice di procedura penale.
  Per quanto riguarda, invece, il punto relativo alla presenza di «accordi confidenziali rispetto ai trattamenti già anticipati dalle regioni», l'AIFA rappresenta quanto segue: «Come noto, l'AIFA ha negoziato accordi contrattuali con la società titolare Gilead Sciences per la definizione del prezzo per il farmaco per la cura dell'epatite C, accordi giunti a scadenza nel mese di giugno 2016.
  Successivamente alla scadenza di tale contratto, infatti, la scrivente Agenzia ha raggiunto un accordo di natura confidenziale con la Società, ai sensi del quale, nelle more dell’iter di negoziazione, si sarebbe concluso il trattamento, alle stesse condizioni contrattuali stipulate nell'accordo venuto a scadenza, ed i cui importi sono secretati, fino al raggiungimento dei 50.000 pazienti originariamente previsti.
  Successivamente, una volta raggiunti i 50.000 pazienti, è stata concordata per gli ulteriori trattamenti durante la fase del procedimento di negoziazione, l'applicazione del prezzo medio, con l'intesa condivisa che, al momento del raggiungimento del nuovo accordo, il prezzo di rimborso contrattato troverà applicazione retroattiva a partire dal paziente n. 50.001.».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mercato

prodotto farmaceutico

formazione dei prezzi