Legislatura: 17Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Primo firmatario: SARTI GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 15/02/2017
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/02/2017 Resoconto SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 16/02/2017 Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) REPLICA 16/02/2017 Resoconto SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 16/02/2017
SVOLTO IL 16/02/2017
CONCLUSO IL 16/02/2017
SARTI e DE LORENZIS. —
Al Ministro della giustizia
. — Per sapere – premesso che:
sono note le gravi carenze del personale impegnato nell'amministrazione della giustizia. Si apprende dalla relazione del I presidente della Corte di cassazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2016, che, a fronte di un organico fissato in 10.151 unità, risultavano in servizio 9.078 magistrati ordinari, con una scopertura virtuale di 1.073 posti, anche se è maggiore se si considerano i magistrati ordinari in tirocinio senza funzioni e quelli fuori ruolo;
altrettanto noto è l'arretrato della giustizia penale. Dalla relazione emerge che i procedimenti penali pendenti al 30 giugno 2016 erano 3.229.284 unità. Con riferimento alla situazione dei tribunali (dibattimento e ufficio del giudice per le indagini e l'udienza preliminare), si apprende che l'anno giudiziario 2015/2016 ha evidenziato un leggero incremento delle iscrizioni (+2,1 per cento);
anche che negli uffici di merito si registra complessivamente un apprezzabile aumento delle prescrizioni. Quelle dichiarate dai tribunali ordinari sono state 31.610 (+6,9 rispetto al periodo 2014-2015). La maggior parte delle prescrizioni è dichiarata dagli uffici del giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti contro noti e ignoti e negli uffici dei giudici delle udienze preliminari (complessivamente 82.923, 59,4 per cento);
numerose sono anche le pronunce di scarcerazione a seguito dell'annullamento da parte del tribunale del riesame delle ordinanze con cui il gip dispone sulle misure cautelari in ragione dell'assenza di motivazione. Secondo fonti di stampa gli annullamenti sarebbero dovuti al ricorso dei gip alla cosiddetta prassi del «copia e incolla» della richiesta d'arresto formulata dal pubblico ministero per motivare la propria ordinanza cautelare;
l'attuale normativa sulle misure cautelari, a seguito della riforma del 2015, impone, ex comma 9 dell'articolo 309 c.p.p., che il tribunale annulli il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa;
detto obbligo motivazionale grava sugli uffici maggiormente carenti ed oberati di lavoro, non sostenuti da adeguati interventi legislativi, provocando numerose e gravi scarcerazioni emerse agli onori della cronaca, tradendo la funzione stessa delle misure cautelari e creando un grave problema di sicurezza –:
quali iniziative di competenza il Ministro intenda assumere al fine di risolvere il problema della grave carenza di organico del personale impegnato nell'amministrazione della giustizia e di evitare il citato fenomeno delle scarcerazioni, anche promuovendo una revisione della disciplina delle misure cautelari. (5-10603)
L'esigenza di rispondere con maggiore tempestività alle esigenze degli uffici giudiziari ha costituito obiettivo prioritario dell'azione di governo.
In tale prospettiva, si colloca anche la ridefinizione complessiva degli organici degli uffici giudiziari, sul presupposto che soltanto un adeguato dimensionamento degli organici delle sedi giudiziarie possa porsi come indispensabile supporto per realizzare una struttura ordinamentale idonea a fornire adeguata risposta alla domanda di giustizia.
Con decreto ministeriale del 1o dicembre 2016 sono state, pertanto, definite, con l'unanime parere del Consiglio Superiore della Magistratura, le nuove piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado ed è stata avviata analoga riflessione in merito agli uffici giudiziari di secondo grado, minorili e della Procura Generale della Corte di Cassazione.
Pari impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale.
Nel prossimo anno entreranno in servizio 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con legge 197 del 2016, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.
Lo scorso ottobre è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali, come già avvenuto nell'ultimo triennio.
Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, inoltre, previsto nel decreto-legge citato – e confermato nella legge di conversione – anche l'innalzamento da tre a quattro anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda, bandite dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Le convergenti iniziative adottate consentiranno di migliorare la performance degli uffici, anche con riferimento al numero dei procedimenti definiti per prescrizione.
I dati statistici raccolti ed elaborati dalla Direzione Generale della statistica e dell'analisi organizzativa evidenziano che il numero complessivo di procedimenti penali presso gli uffici giudiziari ha conosciuto una sensibile riduzione, risultando pendenti, alla data del 30 giugno 2016, 3.229.284 procedimenti, con una riduzione del 6,9 per cento rispetto al giugno 2015.
Il calo delle pendenze va ricondotto anche ad un positivo incremento delle definizioni, che sono salite del 5,2 per cento.
Il quadro complessivo della giustizia penale evidenzia, dunque, un andamento comunque positivo ed una ragionevole aspettativa di miglioramento può formularsi per effetto delle innovazioni, organizzative e normative, in atto.
Quanto alle criticità lamentate dal l'interrogante in relazione all'articolo 292 del codice di procedura penale, così come modificato nel 2015, si osserva che la ratio sottesa alle norme che impongono al giudice di effettuare l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e di motivare adeguatamente, escludendo ogni integrazione da parte del Tribunale per il riesame, è chiaramente ispirata alla tutela delle garanzie difensive dell'indagato.
Le istanze di assicurare la ragionevole durata e la razionalizzazione del processo penale sono, invece, affidate al disegno di legge, di iniziativa governativa, A.S. n. 2067, attualmente all'esame del Senato.
Le misure contenute nel disegno di legge mirano, infatti, principalmente a semplificare e rendere spedita la celebrazione dei processi penali, dando attuazione al principio della ragionevole durata del processo, senza tralasciare le istanze di garanzia degli imputati, le indicazioni che provengono dalle convenzioni e dalle direttive europee, così come dalla giurisprudenza internazionale, il dialogo e il coordinamento con le nuove misure sostanziali e processuali recentemente introdotte in campo penale.
La rapida approvazione del nuovo testo normativo produrrà senz'altro effetti positivi anche sulla concreta applicazione delle norme che disciplinano il procedimento relativo alle misure cautelari.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):giudice
udienza giudiziaria
relazione