ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10599

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2017
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2017
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2017
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2017
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2017
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2017
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2017
DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/02/2017
Stato iter:
16/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/02/2017
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 16/02/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/02/2017
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/02/2017

SVOLTO IL 16/02/2017

CONCLUSO IL 16/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10599
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   FRAGOMELI, PELILLO, PETRINI, MARCO DI MAIO, DE MARIA, MORETTO, LODOLINI, RIBAUDO e DONATI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, prevede che gli immobili con autonomia funzionale e reddituale, destinati ad uso commerciale, industriale, uffici privati ovvero ad uso diverso, non possano essere accatastati nella categoria E;
   i quartieri fieristici sono immobili speciali, storicamente accatastati nella categoria E, pertanto esenti da IMU, sia in funzione della tipologia della specifica attività svolta, sia per le caratteristiche di tale attività, di interesse collettivo;
   con circolare n. 4 del 16 maggio 2006, l'amministrazione finanziaria ha assimilato le fiere ai padiglioni industriali, classificandoli nella categoria D8 attualmente assoggettata ad Imu;
   molte commissioni tributarie, in linea con la risposta del Governo pro-tempore ad una interrogazione parlamentare del 2005, volta a chiarire che i padiglioni fieristici, qualora per le loro specifiche caratteristiche non rientrino nelle altre categorie e per gli stessi sia presente un interesse pubblico diffuso, continuano ad essere censiti nel gruppo E, hanno accolto la tesi per cui gli spazi fieristici rientrerebbero nella categoria E/9, in quanto destinati a esigenze di interesse pubblico, che prevalgono su quelle di carattere economico/commerciale;
   il censimento nel gruppo E dei padiglioni fieristici è avvalorato dalla qualificazione delle unità Immobiliari urbanistiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, nel quale le fiere permanenti sono inserite nel gruppo «unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo», associato alla categoria catastale E;
   la sentenza della Corte di Cassazione del 30 aprile 2015, n. 8773, ha stabilito che il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, oltreché eventuali funzioni sociali come ad esempio la promozione economica o culturale, sono irrilevanti e pertanto tali immobili vanno inclusi nel gruppo D, in quanto oggetto di attività commerciale;
   la presunzione assoluta della natura commerciale dell'attività svolta negli immobili danneggia pesantemente il settore, in quanto si stima che la percentuale di utilizzo degli spazi espositivi nel corso di un anno sarebbe in media pari al 10 per cento; tale dato rappresenta la naturale conseguenza della specifica attività delle fiere, caratterizzata da una forte stagionalità, da tempi lunghi di allestimento e dalla necessità di ampi spazi di servizio –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato circa l'introduzione di idonei correttivi dell'Imu sugli immobili fieristici attraverso coefficienti che tengano conto dell'effettivo utilizzo degli spazi espositivi, a tal fine anche stimando la quantificazione dell'onere a carico del bilancio dello Stato. (5-10599)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10599

  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta.
  Con riferimento alla qualificazione (attribuzione della categoria) delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del Gruppo «E», come indicato dagli Onorevoli interroganti, assumono rilievo le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legislativo 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, laddove il Legislatore ha disposto che: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».
  Tale disposizione sancisce, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificazione in categoria «E», fino al punto di prevedere che se un immobile, a tale uso destinato, sia ricompreso in una più ampia unità immobiliare in detta categoria classificata, l'immobile de quo, che abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, debba essere necessariamente classificato in un diverso gruppo (cfr. C. Cass., 14 marzo 2012, nn. 4028, 4029 e 430).
  Alla luce del complessivo quadro di riferimento, pertanto, l'Agenzia ha precisato, con la circolare n. 4/T del 2007, che sono censibili nella categoria E/4 le unità immobiliari destinate a fiera, spazi espositivi, mostre, mercati e simili costituite soprattutto da aree scoperte, saltuariamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive, e con modeste costruzioni destinate a soddisfare alcune esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, eccetera).
  Laddove, invece, si tratti di compendi composti da più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all'uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell'arco dell'anno, è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, attribuendo a ciascuna di esse la corretta categoria catastale di tipo commerciale (D/8 o C/1), al fine di individuare, separatamente, gli immobili destinati alla mera esposizione delle merci e ai servizi strettamente correlati (quali biglietterie, padiglioni espositivi, eccetera) e quelli ad altra destinazione (quali quelli destinati alla vendita di beni e servizi).
  Delineati in tal modo i profili concernenti la classificazione catastale degli immobili in argomento, la proposta di modifica prospettata dagli Onorevoli interroganti dovrebbe comunque essere riferita non solo all'IMU ma anche al tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  Ai sensi dell'articolo 1 comma 380, lett. f), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) è riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre i comuni possono aumentare detta aliquota fino a 0,3 punti percentuali per acquisirne il relativo gettito.
  Conseguentemente, l'eventuale accoglimento della proposta comporterebbe una perdita di gettito, che riguarderebbe in prevalenza lo Stato relativamente alla quota di IMU calcolata ad aliquota di base ed i comuni relativamente all'eventuale maggiorazione IMU deliberata nonché alla TASI gravante sugli stessi.
  Una puntuale quantificazione della perdita di gettito potrebbe essere effettuata solo qualora fossero definite preventivamente le modalità attuative della proposta, in termini di riduzione della rendita catastale degli immobili in argomento, come auspicato dagli Onorevoli interroganti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

promozione culturale

censimento

imposta locale