ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10500

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 737 del 07/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BOSSI UMBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 07/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 07/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 07/02/2017
Stato iter:
08/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/02/2017
Resoconto PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 08/02/2017
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 08/02/2017
Resoconto PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/02/2017

SVOLTO IL 08/02/2017

CONCLUSO IL 08/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10500
presentato da
BOSSI Umberto
testo di
Martedì 7 febbraio 2017, seduta n. 737

   BOSSI e GIANLUCA PINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   il sistema «EU Pilot» è un meccanismo istituito tra Commissione europea e Stati membri per lo scambio di informazioni e la risoluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità della legislazione nazionale alla normativa dell'Unione europea concepito per la fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione;
   la legge n. 234 del 2012, che è la legge che regola i rapporti tra l'Italia e l'Unione europea, prevede all'articolo 4 che «Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi»; ciò ha comportato di fatto effetti particolarmente restrittivi in ordine alla possibilità dei parlamentari di essere adeguatamente informati circa i casi «EU Pilot»;
   quindi, a parere degli interroganti, la disposizione di legge citata è suscettibile di dare luogo a una violazione dei diritti e dei doveri di un parlamentare, in quanto egli, come rappresentante del popolo, deve potere svolgere al meglio il proprio mandato ed effettuare le scelte più idonee alle necessità dei propri cittadini e aziende, soprattutto quando si tratta di decisioni che provengono dall'Unione europea, e per questo deve essere messo in condizione di poter studiare e portare a conoscenza della collettività i documenti che hanno portato la Commissione europea a contestare le norme interne;
   la ratio che ha spinto a questa scelta di «segretezza» sembra essere stata quella per la quale trattandosi, appunto, di casi EU Pilot si è di fronte al fatto che il Governo tratta direttamente con la Commissione europea e nella fase della trattativa qualsiasi informazione che «esce» potrebbe determinarne l'esito negativo: inoltre, questi documenti contengono molto spesso informazioni e dati sensibili che sono riservati e che riguardano aziende, persone giuridiche e anche persone fisiche che non possono diventare pubblici –:
   se non ravvisi la necessità di adottare iniziative normative per procedere ad una modifica della legge n. 234 del 2012, al fine di favorire la massima trasparenza, in particolare nei confronti del parlamentari, con riguardo alle procedure «EU Pilot» e di poter tutelare adeguatamente i cittadini e le aziende italiani. (5-10500)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XIV (Unione europea)
5-10500

  La legge 234/2012 ha introdotto importanti caratteri di innovazione e semplificazione entro l'ordinamento nazionale. In particolare, lo strumento è volto a potenziare efficacemente la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  Uno dei criteri ispiratori è proprio assicurare il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell'Unione. In questo quadro, si inserisce l'articolo 4 della Legge n. 234 del 2012, ove vengono esplicitati gli obblighi di informazione e consultazione del Governo nei confronti del Parlamento, con le modalità previste da rispettivi Regolamenti (c. 4). Parimenti, il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi (c. 6), per quanto gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento (c. 7).
  Posso dire con un certo orgoglio che questa Legge non solo costituisce un sostanziale rafforzamento al sistema democratico, che acquisisce così una autentica dimensione multilivello, ma pone anche l'Italia all'avanguardia rispetto ai partner europei.
  Il sistema EU Pilot, lanciato nel 2008 dalla Comunicazione della Commissione «Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario» (COM(2007)502), è un meccanismo istituito tra Commissione europea e Stati membri per lo scambio di informazioni e la risoluzione di problematiche in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità della legislazione nazionale alla normativa UE. È importante notare che questo sistema è stato concepito per la fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione ex articolo 258 TFUE.
  Si tratta quindi, di una procedura informale atta a garantire un dialogo fluido tra le istituzioni europee e nazionali e attraverso cui è possibile mettere a fuoco le tematiche ed eventuali criticità connesse.
  Esprime quindi preoccupazione per un orientamento che starebbe emergendo in seno alla Commissione europea di ridurre il ricorso alle procedure Eu Pilot, avviando invece direttamente, in tempi assai più brevi, le procedure di infrazione vere e proprie. Ritiene che si determinerebbe in tal modo un notevole aumento del contenzioso, e un allungamento dei tempi, poiché l'apertura dei casi Eu Pilot serve proprio per evitare di cristallizzare nella formalità le contestazioni della Commissione europea.
  La natura informale di questa procedura impone un certo riserbo nella trattazione delle comunicazioni, al fine di evitare che la pubblicità degli stessi possa in alcun modo influire negativamente sulla trattativa in corso, contravvenendo allo scopo fondativo dello stesso sistema EU Pilot. L'efficacia di quest'ultimo, al fine di scongiurare l'apertura di nuove e gravose procedure di infrazione a carico dell'Italia, è conseguentemente da considerarsi di primaria importanza e giustifica ipso facto l'applicazione di ogni strumento cautelativo volto in tal senso.
  Appare opportuno sottolineare che i sopra richiamati obblighi di consultazione e informazione, posti in capo al Governo ed introdotti con la L. 234/2012, sono tesi proprio a consentire al Parlamento di poter adeguatamente assolvere ai propri doveri, consentendo ai suoi membri di effettuare consapevolmente le scelte che essi ritengono essere più idonee alle necessità dei cittadini.
  Ben diversa è la questione della pubblicità degli atti relativi alle procedure di pre-infrazione il cui pubblico dominio pregiudicherebbe il perseguimento dell'obiettivo ultimo del sistema EU Pilot, di primario interesse per la collettività nella sua interezza.
  L'equilibrio raggiunto, d'intesa con il Parlamento, mi sembra tale da soddisfare opportunamente le giuste esigenze conoscitive dei parlamentari nonché la necessità di evitare che la pubblicità della documentazione relativa a questa peculiare procedura, che ricordo – ha natura informale – pregiudichi gli esiti auspicati e gli obiettivi del sistema EU-Pilot.
  Tuttavia, il Governo riconosce la rilevanza della questione sollevata che, come tale, meriterebbe una appropriata riflessione presso le sedi parlamentari competenti. A tale riflessione il Governo si dichiara disponibile e ad essa darà volentieri il proprio contributo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura CE d'infrazione

diritto comunitario

revisione della legge