ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10447

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 734 del 01/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 01/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIRACI' NICOLA MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 01/02/2017
ALTIERI TRIFONE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 01/02/2017
CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 01/02/2017
DISTASO ANTONIO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 01/02/2017
MARTI ROBERTO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 01/02/2017
CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 01/02/2017
LATRONICO COSIMO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 01/02/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 01/02/2017
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 01/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/02/2017
Stato iter:
02/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 02/02/2017
Resoconto CIRACI' NICOLA MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
 
RISPOSTA GOVERNO 02/02/2017
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 02/02/2017
Resoconto CIRACI' NICOLA MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/02/2017

SVOLTO IL 02/02/2017

CONCLUSO IL 02/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10447
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 1 febbraio 2017, seduta n. 734

   GEBHARD, CIRACÌ, ALTIERI, CAPEZZONE, DISTASO, MARTI, CHIARELLI, LATRONICO, PALESE e FUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2016;
   con l'adesione, al contribuente viene concesso di pagare, in massimo tre rate nel 2017 e due rate nel 2018, solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Sono escluse sanzioni, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;
   per usufruire della definizione agevolata, il debitore presenta apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017;
   mentre i contribuenti hanno potuto aderire alla definizione agevolata fin dal 6 novembre 2016 e potranno farlo fino al 31 marzo 2017, l'agente dalla riscossione avrà tempo fino al 31 maggio 2017 per comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse, indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione;
   durante l'esame parlamentare è stato tentato, vanamente, attraverso proposte emendative, di introdurre un termine perentorio di risposta da parte dell'agente della riscossione, parametrandolo alla data di presentazione di ogni singola dichiarazione, al fine di evitare che chi, fin dal mese di novembre, ha manifestato la volontà di saldare i propri debiti con l'erario possa ricevere risposta nella stessa data di chi ha atteso l'ultimo giorno utile;
   a seguito del processo di riorganizzazione che sta subendo Equitalia per effetto dello stesso decreto-legge n. 193 del 2016, è giunta notizia che diversi contribuenti sono stati informalmente avvisati dall'agente della riscossione di riferimento che i tempi di risposta non saranno brevi –:
   se non ritenga opportuno intervenire – assumendo iniziative nei confronti dell'agente nazionale di riscossione o promuovendo uno specifico strumento normativo – per ridurre al minimo i tempi fra l'invio della citata dichiarazione e la risposta e per precisare che le scadenze di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 6 siano da intendersi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1, secondo periodo, come termini massimi, lasciando facoltà all'agente della riscossione e al debitore di accordarsi diversamente, anche per poter consentire ai contribuenti, in particolare quelli che hanno deciso di ridurre al minimo la rateizzazione, di saldare celermente i propri debiti con il fisco liberando da eventuali procedure i propri beni, mobili o immobili. (5-10447)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10447

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, evidenziando che i debitori devono presentare la dichiarazione di adesione alla definizione entro il 31 marzo 2017 e che la Società di riscossione deve comunicare agli aderenti entro il successivo 31 maggio l'importo dovuto, nonché la scadenza e l'ammontare delle singole rate nelle quali l'interessato ha scelto di effettuare il pagamento.
  Gli Onorevoli interroganti sollecitano un'iniziativa volta a ridurre al minimo i tempi di risposta dell'Agente della riscossione alle predette istanze, facilitando gli accordi con quei contribuenti che intendano velocizzare le procedure di rateizzazione del debito tributario.
  Al riguardo, la Società di riscossione riferisce quanto segue.
  Il termine in esame è stato fissato in considerazione della complessità degli interventi procedurali ed organizzativi necessari alla gestione della definizione agevolata, tenuto conto della platea molto ampia dei debitori potenzialmente interessati e della numerosità dei carichi definibili.
  Deve sottolinearsi altresì che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 193/2016, la disciplina di riferimento è stata significativamente modificata, con rilevanti riflessi sull'operatività della Società di riscossione, poiché è stato disposto che i debitori possono definire i carichi affidati a Equitalia fino al 31 dicembre 2016, e non più fino al 31 dicembre 2015 e che entro il cennato termine del 31 marzo 2017 possono essere presentate non soltanto nuove dichiarazioni di adesione, ma anche integrazioni di dichiarazioni già presentate (cfr. articolo 6, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 193/2016).
  In questo contesto, l'Agente della riscossione ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016, dovrà agire sul sistema informativo della riscossione mediante ruolo per procedere, tra l'altro, a:
   a) individuare i carichi definibili, avuto riguardo alle cause di esclusione della definizione previste dai commi 10 e 11 dell'articolo 6 citato;
   b) identificare i carichi affidati fino al 31 dicembre 2016 per i quali la cartella di pagamento non era stata ancora notificata alla stessa data, carichi per i quali deve essere inviato ai debitori l'avviso contemplato dal comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016;
   c) calcolare le somme dovute da ciascuno dei soggetti che aderiscono alla definizione, computando gli eventuali, precedenti pagamenti parziali, effettuati anche a seguito di provvedimenti di dilazione, secondo le particolari regole dettate dal comma 8 dell'articolo 6 in parola;
   d) imputare i pagamenti effettuati a titolo di definizione agevolata in modo da rispettare l'effetto di abbattimento di sanzioni e interessi di mora previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 e, dunque, in deroga alla disciplina ordinaria.

  Pertanto, in virtù dei tempi tecnici necessari a completare tali interventi, si ritiene che il termine unico del 31 maggio 2017 indicato dal legislatore per il riscontro ai debitori che aderiscono alla definizione agevolata risulti congruo e non suscettibile di riduzione, anche in ragione della circostanza che l'effettivo consolidamento delle dichiarazioni da lavorare si avrà soltanto alla data del 31 marzo 2017, atteso che – come sopra evidenziato – fino a tale data i debitori potranno integrare le dichiarazioni già presentate.
  In merito alla richiesta di velocizzare le procedure di rateizzazione, deve altresì rilevarsi che il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 individua già in modo puntuale il numero delle rate in cui dovrà essere dilazionato il pagamento dei debiti fiscali dei soggetti che presentano istanza di adesione agevolata, nonché le rispettive scadenze.
  Per l'anno 2017 sono previste tre rate con scadenza fissata, rispettivamente, nei mesi di luglio settembre e novembre; per l'anno 2018 sono previste due rate fissate rispettivamente nei mesi di aprile e settembre.
  La Società di riscossione assicura comunque che sta provvedendo con il massimo impegno a porre in essere tutte le iniziative utili ad assicurare la regolare e tempestiva lavorazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata e che tali attività non saranno in alcun modo ostacolate dallo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla costituzione del nuovo ente pubblico economico Agenzia delle Entrate – Riscossione.
  Relativamente, poi, al riferimento effettuato dagli Onorevoli interroganti all'incidenza della definizione agevolata sulle eventuali procedure di riscossione coattiva, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 193/2016, la semplice presentazione della dichiarazione impedisce l'avvio di nuove procedure cautelari ed esecutive, nonché la prosecuzione delle azioni precedentemente avviate, sia di natura cautelare, sia di natura esecutiva.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

debito

contribuente