Legislatura: 17Seduta di annuncio: 730 del 25/01/2017
Primo firmatario: CAPEZZONE DANIELE
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 25/01/2017
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 26/01/2017 Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI RISPOSTA GOVERNO 26/01/2017 Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 26/01/2017 Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI INTERVENTO PARLAMENTARE 26/01/2017 Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'ITALIA
DISCUSSIONE IL 26/01/2017
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/01/2017
SVOLTO IL 26/01/2017
CONCLUSO IL 26/01/2017
CAPEZZONE. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 165 del 2015 ha riformulato il testo dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992 ed ha così introdotto l'immediata esecutività delle sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali;
lo stesso articolo 69 prevede, altresì, che il pagamento di somme di importo superiore a 10 mila euro, diverse dalle spese di lite, possa essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, la cui disciplina è rimessa a un apposito decreto ministeriale in attesa di emanazione, nonostante il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 novembre 2016;
la nuova disciplina, pro contribuenti, volta a favorire il pagamento di somme di importo superiore a 10 mila euro resta, quindi, ancora sospesa per il protrarsi dell'inerzia ministeriale nell'emanazione del relativo regolamento attuativo;
lo stesso articolo 69, invece, per il pagamento di somme di importo inferiore a 10 mila euro non richiede il rilascio di alcuna garanzia;
l'Agenzia delle entrate, inopinatamente e assumendo di fatto funzioni che spetterebbero al legislatore, con circolare 38/E del 2015 ha subordinato l'applicazione della nuova normativa all'emanazione del decreto ministeriale anche con riferimento alle sentenze favorevoli al contribuente di importo inferiore a 10 mila euro sostenendo che «fino all'approvazione del richiamato decreto ministeriale(...) restano applicabili le previgenti disposizioni»;
a differenza di quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate, la nuova disciplina sui casi inferiori ai 10 mila euro non prevede alcuna garanzia, quindi alcun ostacolo all'immediata e piena applicazione della norma e non si comprende come possa una semplice circolare comportare addirittura uno slittamento dell'entrata in vigore di una legge primaria;
facendo quindi riferimento alle sentenze sotto soglia, la riforma del contenzioso tributario volta a ristabilire un minimo di parità tra Stato e contribuenti e la stessa attività legislativa del Parlamento vengono, a giudizio dell'interrogante, di fatto vanificate per decisione autonoma di una struttura amministrativa –:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Governo per far sì che una fonte del diritto (legge ordinaria) non venga prevaricata da una semplice circolare dell'Agenzia delle entrate e che le sentenze non definitive pro contribuenti, per importi inferiori ai 10 mila euro, siano immediatamente esecutive come sancito da espressa disciplina legislativa, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale relativo alle sentenze di importo superiore ai 10 mila euro. (5-10386)
Con i documenti in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156, nella parte in cui si dispone l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.
L'articolo 69 dispone che il pagamento possa essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia ove l'ammontare superi 10.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante e nel comma 2 viene demandata ad un decreto ministeriale la disciplina della predetta garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Al riguardo, gli Onorevoli interroganti sollecitano l'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
In proposito, si fa presente che il provvedimento di cui trattasi è in corso di emanazione.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contribuente
fonte del diritto