ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10294

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 725 del 17/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 17/01/2017
Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/02/2017
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 23/02/2017
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/01/2017

ATTO MODIFICATO IL 18/01/2017

SOLLECITO IL 09/02/2017

DISCUSSIONE IL 23/02/2017

SVOLTO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10294
presentato da
CRIPPA Davide
testo presentato
Martedì 17 gennaio 2017
modificato
Mercoledì 18 gennaio 2017, seduta n. 726

   CRIPPA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   nel mese di dicembre 2016, la società E-distribuzione ha inviato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico la richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/eel recante: «Riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione – 2017-2019;
   E-distribuzione, svolge in concessione fino al 2030, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in circa 7.500 comuni italiani, gestendo quasi 32 milioni di misuratori attivi in bassa e media tensione;
   in data 2 dicembre 2016, l'Autorità ha definito e pubblicato sul proprio sito internet le modalità operative per la discussione pubblica del Piano di messa in servizio del sistema di smart metering 2G che, secondo un fitto calendario, dovrebbe portare alla definizione del piano di sostituzione, entro il mese di febbraio;
   la direttiva 2014/32/UE, MID, all'articolo 4 definisce «strumento di misura ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura», così come indicati all'articolo 2 della stessa;
   la metrologia legale nazionale, ad oggi, non ha ancora definito un sistema di misura, materia che compete esclusivamente a questo ministero;
   il misuratore elettronico che E-distribuzione intende installare, data per scontata l'omologazione MID del singolo apparato, si configurerebbe a giudizio dell'interrogante come uno dei componenti di un sistema, che comprende concentratori, reti di comunicazione, i criteri e le procedure di tele-lettura e tele-gestione da remoto del misuratore stesso;
   tale sistema, che prevede la modifica da remoto di variabili fondamentali nella gestione del dato di misura da parte del distributore, non sembrerebbe garantire, al contrario, adeguati strumenti di verifica di tali eventi né al consumatore né agli organi di vigilanza;
   quanto proposto da E-distribuzione, nel suo insieme, sembrerebbe configurarsi come privo dell'omologazione legale necessaria a garantire trasparenza e completa oggettività nelle operazioni effettuabili da remoto sul contatore, alcune in grado di influenzare anche la stessa misurazione e potenzialmente la lealtà delle transazioni commerciali;
   il decreto legislativo n. 102 del 2014 e successive modifiche, all'articolo 9, comma 3, al contrario prevede che «i Sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia», e che «sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali» –:
   se il Ministro interrogato sia al corrente di quanto in premessa;
   se quanto esposto in premessa corrisponda al vero e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare, anche sul piano normativo, per garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela della fede pubblica cui è preposto il servizio di metrologia legale, affidato al Ministero dello sviluppo economico.
(5-10294)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-10294

  La questione posta nell'interrogazione in titolo verte sulla presunta assenza di una definizione di «sistema di misura», di cui al richiamato articolo 4 della Direttiva 2014/32/UE, di rifusione della Direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura, detta «MID», da cui conseguirebbe l'asserita assenza di omologazione legale del sistema complessivo di prossima adozione da parte di E-distribuzione SpA.
  Si deve rilevare, al riguardo, che l'articolo 2 della Direttiva dispone che essa «si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici (...) concernenti i contatori dell'acqua (MI- 001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI- 009) e gli analizzatori di gas di scarico (MI-010)». In tale lungo elenco è presente un unico «sistema di misura», riferito alla «misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua» ed oggetto dell'allegato specifico VII (MI-005), mentre nell'ambito della misurazione del consumo di energia elettrica la Direttiva trova applicazione con esclusivo riferimento ai «contatori di energia elettrica attiva», cui è dedicato l'allegato specifico V (MI-003).
  L'interpretazione sopra esposta è confermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, tra le altre, con sentenza del 10 settembre 2014, resa a definizione della causa C-423/13 (la quale, seppur riferita a contatori d'acqua calda, esprime valutazioni giuridiche perfettamente aderenti anche alla questione in esame) afferma che «(35) Un contatore siffatto [scil.: un contatore conforme a tutti i requisiti previsti dalla direttiva], pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della stessa direttiva. (36) Per contro, quanto al dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica), occorre osservare che la sua funzione è limitata alla trasmissione di dati a distanza previamente misurati dal contatore dell'acqua calda. Non avendo un dispositivo siffatto «funzioni di misura» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/22, esso non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima. (37) Inoltre, tale direttiva non si applica nemmeno al sistema contenente il contatore dell'acqua stesso e il dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica). Infatti, a differenza dell'allegato MI 005 della direttiva in parola, relativo ai sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, che definisce il «sistema di misurazione» come «sistema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione», l'allegato MI 001 della medesima direttiva non fa alcun riferimento a tale concetto. La mancanza di un tale riferimento è dovuta al fatto che un contatore dell'acqua rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/22 è inteso come uno strumento di misura completo che non necessita di altri dispositivi per poter garantire, in quanto sistema, una corretta misurazione o agevolare le operazioni di misurazione».
  Coerentemente con le disposizioni dell'Unione Europea, nell'adottare le norme interne necessarie a disciplinare i controlli successivi alla messa in servizio degli strumenti di misura previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della Direttiva MID, il Ministero dello Sviluppo Economico ha tenuto conto della circostanza che l'ambito di applicazione delle norme per essa stabilite è riferito esclusivamente agli strumenti di misura e non si estende ad altri dispositivi eventualmente ad essi collegati, posto che questi ultimi non devono, in ogni caso, influenzare le caratteristiche metrologiche degli strumenti.
  Per quanto invece attiene alla regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di misura, a partire dai dati di misura generatisi nei contatori di energia elettrica, a valle dell'elaborazione metrologica (che evidentemente determinano ricadute sulla fatturazione dell'energia somministrata all'utente), si evidenzia che la competenza è attribuita all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  In particolare, compito dell'Autorità è quello di disciplinare la «gestione post misura», ovvero le modalità di utilizzo dei dati quantitativi, derivanti dalla misurazione di energia elettrica, ai fini della determinazione delle partite energetiche effettivamente consegnate all'utente finale, nonché della corretta applicazione dei relativi corrispettivi (prezzi di vendita e tariffe di trasporto, distribuzione e misura): il decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 , dispone all'articolo 35, comma 5, che «allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligente e reti intelligenti». Tale competenza è ribadita dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , il cui articolo 9, comma 3, stabilisce che, fatto salvo quanto già stabilito dal sopra citato decreto legislativo 93/2001, l'Autorità «predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi». Particolarmente rilevanti alla luce dell'interrogazione avanzata dall'onorevole interrogante risultano le lettere a) e d) del comma che, tra le finalità della predetta disciplina, individuano le seguenti: «a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato» e «d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili».
  In conclusione, ritengo, comunque che il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle competenza degli altri Enti preposti, quale l'Autorità citata in precedenza, possa valutare l'opportunità di emanare un'apposita circolare esplicativa volta ad eliminare o ridurre al minimo il rischio di incertezza o disinformazione tra utenti e consumatori.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione d'energia

servizio

metrologia