ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10203

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 721 del 10/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2017
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 06/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/01/2017
Stato iter:
06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/04/2017
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 06/04/2017
Resoconto COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/01/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/04/2017

DISCUSSIONE IL 06/04/2017

SVOLTO IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10203
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo presentato
Martedì 10 gennaio 2017
modificato
Giovedì 6 aprile 2017, seduta n. 775

   AGOSTINELLI, COLLETTI, FERRARESI, FERRARESI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   da fonte stampa di fine dicembre 2016, si è appreso che per il concorso a 300 posti di notaio, indetto con decreto del 26 settembre 2014, i cui esami orali sono terminati da circa un mese, è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica;
   l'autore dell'esposto, avendo esercitato il diritto di accesso agli atti e, dunque, avendo avuto modo di leggere gli elaborati dei candidati vincitori, ha riscontrato che molti degli stessi, almeno una decina, presentano imprecisioni tali da rendere nulli, secondo la legge, gli atti pubblici stipulati e che, ciononostante, detti compiti hanno conseguito una votazione sufficiente al superamento della prova scritta. Altri settanta elaborati presenterebbero insufficienze meno gravi, ma comunque rilevabili. Gli stessi errori ed imprecisioni, invece, sembrerebbero essere stati ritenuti dalla medesima commissione di concorso talmente gravi da impedire la promozione di altri candidati, che, quindi, non hanno potuto accedere alla successiva prova orale;
   sulla denuncia è stata avviata un'indagine durante la quale è stato interrogato il vicepresidente della commissione esaminatrice, un consigliere della Corte d'appello, che alle domande sugli errori evidenziati nell'esposto ha risposto: «Non posso escludere che possano esservi state sviste, o interpretazioni non perfettamente collimanti, ma sulla valutazione delle stesse andrebbe sentito un notaio, e io non lo sono». L'indagine viene chiusa, forse in modo troppo rapido, senza che nessun notaio sia stato sentito e viene presentata una richiesta di archiviazione, che a parere degli interroganti, appare quantomeno frettolosa. Risulta, poi, dalla stessa fonte stampa che uno dei notai in commissione abbia addirittura dichiarato: «Siamo stati tutti molto attenti a che non ci fossero pressioni su eventuali favoritismi. Sono andata proprio per verificare questo», aggiunge, «certo, può capitare che qualcuno ce l'abbia fatta e qualcun altro no, pur con lo stesso errore, magari... ma se è successo è stato per stanchezza e per stress: ci hanno messo molta pressione sul far presto. Io sono stata accurata al massimo, ma non sempre alla fine della giornata riesci ad avere la stessa lucidità»;
   alla decisione della Procura è stata presentata opposizione, dove si evidenziano anche almeno altre otto «nullità». Intanto, i praticanti promossi stanno per diventare notai. I candidati che non avrebbero avuto la sufficienza, sembrerebbe, a causa degli stessi errori, non hanno la possibilità di presentare ricorso comparativo al Tar, in quanto detti ricorsi possono giustificare una revisione della decisione della commissione solo a parità di soluzioni valide, mentre, nel caso in oggetto, così non è;
   la disciplina di accesso alla professione di notaio è stata anche recentemente oggetto di modifica in quanto viene limitato il numero delle consegne da parte dei candidati, che non può essere superiore a tre inidoneità. Pertanto, la valutazione sulla bocciatura del candidato ha conseguenze che vanno al di là del singolo concorso e che, talvolta, può comportare l'impossibilità di accedere al successivo bando di concorso –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti;
   se non ritenga grave quanto dichiarato dai commissari di cui in premessa che, a giudizio degli interroganti, lungi dal formulare una difesa del proprio operato sembrano piuttosto esprimere una ammissione di colpa e quali iniziative di competenza intenda assumere in merito;
   se non ritenga opportuno promuovere non solo una revisione della modalità di accesso alla professione notarile, sopprimendo il limite delle consegne delle prove d'esame da parte dei candidati, tenuto conto del fatto che, ad avviso degli interroganti, tale professione può ancora vantare privilegi, se la prova di concorso garantisce l'effettiva selezione delle persone più preparate, ma anche la trasparenza e la stabilità nei criteri di correzione, riducendo al minimo l'alea concorsuale. (5-10203)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-10203

  Con l'interrogazione in oggetto vengono evidenziati profili di criticità nello svolgimento delle operazioni del concorso per la nomina a notaio, bandito nel 2014 e le cui prove orali si sono concluse lo scorso mese di dicembre.
  Premesso che «da fonte di stampa di fine dicembre 2016, si è appreso che per il concorso a 300 posti di notaio, indetto con decreto del 26 settembre 2014... è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica», gli onorevoli interroganti evidenziano numerosi errori che il candidato denunciarne avrebbe rilevato negli elaborati di diversi candidati, viceversa, dichiarati idonei dalla commissione esaminatrice, assumendo come, invece, gli stessi errori sarebbero stati ritenuti talmente gravi da comportare la inidoneità di altri candidati.
  Riferiscono, ancora, gli interroganti che taluni commissari avrebbero «ammesso» che nelle operazioni di correzione possano esservi state delle sviste, ritenendo che la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura, cui è stata proposta opposizione, appare frettolosa all'interrogante; che «la valutazione della bocciatura del candidato ha conseguenze che vanno al di là del singolo concorso e che, talvolta, può comportare l'impossibilità di accedere al successivo bando di concorso».
  Chiedono, pertanto, «se il Ministro sia conoscenza dei fatti esposti; se non ritenga grave quanto dichiarato dai commissari» ed inoltre «se non ritenga opportuno promuovere non solo una revisione della modalità di accesso alla professione notarile, sopprimendo il limite delle consegne delle prove d'esame da parte dei candidati, tenuto conto del fatto che tale professione può ancora vantare privilegi, se la prova di concorso garantisce l'effettiva selezione delle persone più preparate, ma anche la trasparenza e la stabilità nei criteri di correzione, riducendo al minimo l'alea concorsuale».
  In risposta agli Onorevoli interroganti va, preliminarmente, osservato come il Ministero rivolga particolare attenzione allo svolgimento dei concorsi di cui gli è attribuita l'organizzazione, garantendo – attraverso le competenti articolazioni ministeriali – la legittimità delle procedure, nel rispetto dei principi di trasparenza ed accessibilità.
  A tal fine, nel rispetto delle componenti professionali previste dalla legge, il Ministro procede alla nomina delle commissioni curando di selezionare, tra quanti indicati dalle categorie di appartenenza e che abbiano manifestato la propria disponibilità, il Presidente ed i componenti che siano in possesso delle necessarie caratteristiche di competenza, autonomia ed affidabilità.
  In particolare, come noto, il concorso per la nomina a notaio viene gestito, dalla fase di pubblicazione del bando a quella della assegnazione delle sedi ai vincitori nominati, dalla Direzione Generale della giustizia civile, e per la composizione della commissione, di nomina ministeriale, vengono scrupolosamente seguiti – sia nella fase di costituzione che per la eventuale sostituzione dei componenti – i criteri selettivi richiamati.
  Nel quadro così delineato e con riferimento alla procedura concorsuale richiamata nell'interrogazione, dalle informazioni trasmesse dalla competente articolazione ministeriale consta come, in seguito alla denuncia di una candidata dichiarato inidonea, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia abbia iscritto il procedimento penale n. 2016/006674 RGNR per i reati di falso ed abuso di ufficio.
  La medesima direzione generale ha comunicato di aver consegnato all'ufficio giudiziario procedente ogni documento utile all'approfondimento dei fatti rappresentati.
  All'esito degli approfondimenti investigativi, il Pubblico Ministero ha avanzato al Gip, in data 10 ottobre 2016, richiesta di archiviazione.
  Secondo quanto comunicato dall'autorità giudiziaria, le indagini sono state delegate alla sezione di Polizia Giudiziaria che ha assunto a sommarie informazioni sia l'esponente-candidata, che il vice presidente della Commissione esaminatrice del concorso, oltre ad aver acquisito copiosa documentazione.
  La candidata aveva lamentato gravi irregolarità nell'espletamento del concorso e, segnatamente, nella fase di correzione degli elaborati, la non corretta e difforme applicazione dei criteri di valutazione che la Commissione si era data, segnalando che in alcuni casi erano stati ammessi a sostenere la prova orale del concorso candidati che avevano commesso gravi errori (ipotesi di nullità, gravi insufficienze o incompletezze). Gli stessi errori, in altri casi, avevano invece – secondo la prospettazione dell'esponente – portato alla dichiarazione di inidoneità dei candidati. Con successivo atto, peraltro, l'esponente aveva integrato la precedente denuncia, evidenziando ulteriori anomalie, quali la difforme indicazione, nei verbali, di talune votazioni rispetto a quelle riportate in calce ad alcuni elaborati di candidati dichiarati idonei a sostenere la prova orale.
  All'esito della valutazione degli elementi acquisiti, il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari ravvisando, con ampia e circostanziata argomentazione, in riferimento agli ipotizzati delitti la innocuità del falso e la evidente carenza del dolo intenzionale del reato di cui all'articolo 323 codice penale.
  Sulla opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata dalla persona offesa denunciante, risulta che il GIP non si sia ancora pronunciato.
  Nelle more della definizione del procedimento penale, attualmente rimesso all'apprezzamento del GIP anche in ordine al tenore delle dichiarazioni assunte dalle persone informate dei fatti, escusse nel corso delle indagini, il Ministero non dispone di alcun potere di sindacato sull'esercizio delle prerogative giurisdizionali riguardo la rilevanza penale dei fatti rappresentati, non potendosi, allo stato, ravvisare ipotesi di violazione di legge inescusabile o di abnormità.
  Quanto alle dichiarazioni attribuite dall'interrogante a membri della commissione esaminatrice, ci si limita ad osservare che, allo stato, le stesse risultano solo da mere ricostruzioni giornalistiche.
  Sotto il versante della legittimità amministrativa, peraltro, la Direzione Generale della giustizia civile ha evidenziato come la ragionevolezza e la logicità delle valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice abbiano, allo stato, superato il vaglio del giudice amministrativo, come è dimostrato dalla circostanza che non risulta accolto alcuno dei numerosi ricorsi proposti al TAR riguardo alle operazioni di correzione del concorso notarile in questione, nel cui ambito la commissione ha esaminato i tre elaborati scritti, consegnati da ben 1462 candidati, in un arco temporale di circa 13 mesi e con diverse composizioni delle sottocommissioni.
  Per quanto attiene, infine, alla richiesta di valutare una revisione della modalità del concorso, con particolare riferimento all'eliminazione del limite delle tre inidoneità disposto dalla legge n. 69/2009, l'ufficio legislativo di questo Dicastero ha richiamato il quadro normativo di riferimento, innovato dalla 1. 18 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e, precisamente, l'articolo 66 (Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato).
  Esaminata nel suo complesso, la riforma dell'accesso alla professione notarile, recentemente introdotta, ha disposto alcune significative novità: in particolare, è stata eliminata la preselezione informatica in quanto – a giudizio del legislatore e conformemente all'unanime opinione degli operatori – si trattava di uno strumento (quello del quiz a risposta multipla) non idoneo a selezionare i più preparati. Nel contempo, si è voluto agevolare l'accesso alla professione, favorendo l'indizione delle prove in tempi più brevi, con bandi annuali.
  Soprattutto – per quel che qui interessa – si è previsto che l'aspirante notaio possa partecipare al concorso notarile solo tre volte, quando consegni tutte le tre prove scritte.
  Si tratta di un vincolo che è stato introdotto per finalità ragionevoli poiché finalizzato a garantire l'accesso alla professione in età ancora giovanile; inoltre, sotto il profilo sistematico, detto limite si pone in linea con analoga previsione dettata per l'accesso alla carriera magistratuale. In conformità a tali disposizioni si pone, inoltre, la previsione del limite massimo di cinquanta anni per l'accesso alla professione.
  L'evoluzione degli ultimi anni segnala, invece, un ridimensionamento del problema, il che suggerisce, in effetti, la possibilità di rivalutare nella sua globalità il percorso di formazione del futuro notaio e le modalità del concorso, all'insegna del riconoscimento il più ampio possibile del diritto di partecipare al concorso.
  Ciò pone, tra l'altro, l'esigenza di coordinare le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89 in materia di pratica notarile con i principi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, tra l'altro:
   chiarendo – eventualmente anche in via amministrativa – che la cancellazione dal registro dei praticanti non priva del diritto di partecipare al concorso;
   stabilendo che in ogni caso, nell'ambito della pratica notarile della durata di diciotto mesi, deve essere compiuto un periodo di pratica inderogabilmente svolta presso un notaio iscritto a ruolo, con l'effettiva assistenza all'istruzione e stipula degli atti notarili;
   rivalutando la questione del limite numerico di partecipazione alle prove concorsuali.

  Un secondo angolo visuale può suggerire la revisione di alcune delle modalità di svolgimento del concorso, nonché delle regole relative alla composizione ed al funzionamento della commissione e delle sottocommissioni, delle modalità di correzione degli elaborati, di attribuzione ed espressione del punteggio, eventualmente prevedendo anche il conseguimento di un attestato di conoscenza di almeno una lingua straniera, nonché fissando il periodo nel quale si svolga, annualmente, il concorso notarile.
  Nel quadro così delineato, potranno essere valutate anche proposte normative in materia di requisiti per la partecipazione al concorso, nel necessario bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela ed in linea con le recenti misure finalizzate ad ampliare l'accesso alla professione ed alla copertura delle sedi notarili (con decreto del 21 aprile 2016 è stato, difatti, bandito un concorso a 500 posti di notaio, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016 e nel quale hanno consegnato i tre compiti 1.607 candidati).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso alla professione

notaio