ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10164

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 717 del 21/12/2016
Abbinamenti
Atto 5/10465 abbinato in data 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/12/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2016
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2016
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/12/2016
Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/02/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 23/02/2017
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/12/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/02/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/02/2017

DISCUSSIONE IL 23/02/2017

SVOLTO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10164
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo di
Mercoledì 21 dicembre 2016, seduta n. 717

   CHIMIENTI, TRIPIEDI, COMINARDI, CIPRINI, DALL'OSSO e LOMBARDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto legislativo del 4 marzo 2015 n. 23, in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 sono state introdotte le nuove tutele per i lavoratori illegittimamente licenziati, valide per i contratti a tempo indeterminato iniziati a partire dal 7 marzo 2015;
   a distanza ormai di quasi due anni dall'emanazione della norma sul contratto definito «a tutele crescenti» si è assistito ad un consistente aumento dei licenziamenti disciplinari;
   i dati pubblicati nel «Report mensile gennaio-settembre 2016» dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps avallano la tesi dell'aumento delle risoluzioni contrattuali a causa del Jobs Act. Dalla tabella 6 C del succitato report si evince, infatti, che i licenziamenti disciplinari sono aumentati del 28 per cento nei primi 8 mesi del 2016;
   l'incremento maggiore si è registrato nelle imprese con più di 15 dipendenti, cioè quelle interessate dalla norme del Jobs Act sul contratto a tutele crescenti e sull'abolizione della sanzione del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento ingiusto per gli assunti a partire dall'entrata in vigore della norma. In queste aziende i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo sono passati da 17.236 a 22.865, con un aumento quantificabile nel 32,6 per cento;
   in base all'articolo 1 della legge n. 604 del 1966 il licenziamento nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo, ma l'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entrato in vigore il 7 marzo 2015, disciplina il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico), giustificato motivo soggettivo o giusta causa (licenziamento disciplinare), nel senso di una riduzione dell'area della tutela reale, cioè della reintegrazione nel posto di lavoro;
   infatti, il comma 1 regola la tutela obbligatoria, prevedendo che nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per il licenziamento economico o per il licenziamento disciplinare, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a quattro mensilità e non superiore a ventiquattro;
   l'irretroattività del decreto legislativo n. 23 del 2015 è solo parziale, infatti in determinate condizioni le norme che esso prevede possono applicarsi anche ai contratti di lavoro stipulati prima della sua entrata in vigore, rendendo così i licenziamenti più facili;
   come riportato in un articolo pubblicato in data 11 dicembre 2016 dal quotidiano « La Stampa», alcuni lavoratori hanno subito il licenziamento durante il periodo di malattia o per contestazioni senza prove oggettive;
   nel suddetto articolo Giovanni Guizzardi, consigliere dell'ordine dei consulenti del lavoro di Bologna, dichiara: «senza lo spauracchio della reintegra molte aziende medie e grandi si arrischiano in licenziamenti che prima del Jobs Act avrebbero evitato» –:
   quali iniziative il Ministero interrogato intenda intraprendere per arginare il fenomeno dei licenziamenti disciplinari facilitati che colpiscono il mondo del lavoro già da tempo in situazione di sofferenza. (5-10164)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-10164

  I presenti atti parlamentari vertono entrambi sugli eventuali effetti prodotti dal decreto legislativo n. 23 del 2015 sui licenziamenti ed in particolare su quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, pertanto fornirò per essi una risposta congiunta.
  È opportuno al riguardo, come peraltro già suggerito dagli stessi interroganti analizzare i dati pubblicati dall'Inps nell'ambito dell'Osservatorio sul precariato.
  Poiché alla data odierna si dispone dei dati fino a novembre 2016, quindi più aggiornati rispetto a quelli citati nell'interrogazione dell'On. Chimienti, farò riferimento ad essi.
  Infatti, confrontando i dati sul complesso delle cessazioni intervenute nel periodo da gennaio a novembre 2016 con quelle dello stesso periodo del 2015 – in relazione all'area individuata come critica dagli interroganti cioè quella relativa alle aziende con più di 15 dipendenti – si rileva che i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo di contratti a tempo indeterminato sono poco meno di 29 mila a fronte di poco più di 22 mila dello stesso periodo del 2015, con un saldo di poco inferiore a 7 mila.
  Risulta, invece, una più marcata diminuzione delle dimissioni – riferite sempre a contratti a tempo indeterminato – che sono, nello stesso periodo del 2016, poco più di 323 mila a fronte di poco più di 354 mila del 2015, con un saldo di circa 31 mila unità, un numero circa 4 volte maggiore di quello dei licenziamenti.
  La ragione dello spostamento di una parte delle dimissioni verso i licenziamenti è con tutta probabilità legato all'introduzione, a partire dal primo trimestre 2016, delle disposizioni del decreto legislativo n. 151 del 2015 finalizzate a contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco».
  Vale la pena di notare che lo stesso andamento si riscontra anche nell'ambito delle aziende fino a 15 dipendenti, per le quali la disciplina dei licenziamenti non ha subito modifiche, ove a fronte di un aumento dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, circa 7 mila in più – da circa 31 mila nel periodo gennaio-novembre 2015 a circa 38 mila nel 2016 – corrisponde una più marcata diminuzione delle dimissioni che passano da circa 481 mila del 2015 a circa 399 mila nel 2016 (circa 82 mila dimissioni in meno).
  Complessivamente nel periodo gennaio-novembre 2016 si sono verificati 14 mila licenziamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2015 (si è passati da 53 mila a 67 mila), che si accompagnano però a 113 mila dimissioni in meno (si è passati da 835 mila a 722 mila).
  Il medesimo andamento, anche se con un'incidenza di gran lunga minore, si riscontra contestualmente nell'ambito dei contratti a tempo determinato: i licenziamenti sono aumentati di 3000 unità a fronte di 60 mila dimissioni in meno.
  Vale la pena di notare, comunque, che nel caso in cui il rapporto di lavoro si scioglie per licenziamento, il lavoratore beneficia di maggiori diritti e tutele rispetto al caso in cui il rapporto si scioglie per dimissioni.
  Si può concludere che l'aumento dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo non è un effetto legato alle modifiche delle norme sui licenziamenti, ma piuttosto legato all'introduzione delle disposizioni volte a contrastare le dimissioni in bianco.
  Per quanto concerne nello specifico i dati richiesti dall'Onorevole Maestri, faccio presente che per avere un quadro più analitico e significativo il Ministero del lavoro ha chiesto all'Inps di differenziare i dati sui licenziamenti di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 da quelli assunti dopo tale data. Inoltre, il Ministero ha richiesto all'Inps di precisare quanti di questi riguardano imprese che occupano più di 15 dipendenti e quanti imprese con meno di 15 dipendenti. Tali dati saranno poi posti a confronto con quelli sulle dimissioni che interessano lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015.
  In ogni caso, nell'assicurare l'impegno del Ministero del lavoro a proseguire nel lavoro di monitoraggio degli effetti complessivi della riforma, preciso che sarà mia cura fornire alla Commissione i predetti dati non appena disponibili precisando che la relativa elaborazione risulta piuttosto complessa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento

contributo sociale

diritto del lavoro