Legislatura: 17Seduta di annuncio: 698 del 25/10/2016
Primo firmatario: DADONE FABIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2016 CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2016 COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2016 D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2016 NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2016 TONINELLI DANILO MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2016 NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 25/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 26/10/2016 Resoconto DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 26/10/2016 Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) REPLICA 26/10/2016 Resoconto DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 26/10/2016
SVOLTO IL 26/10/2016
CONCLUSO IL 26/10/2016
DADONE, DIENI, CECCONI, COZZOLINO, D'AMBROSIO, NUTI, TONINELLI e NESCI. —
Al Ministro dell'interno
. — Per sapere – premesso che:
nel mese di luglio 2016 si è appreso dalla stampa che l'agente Massimo Nucera è stato sanzionato con un giorno di sospensione in ordine alle sue dichiarazioni, rese in atti pubblici, in occasione del processo per i falsi verbali inerenti ai fatti occorsi nella notte del 21 luglio 2001 al G8 di Genova: egli dichiarò ed attestò di essere stato aggredito da un no-global e mostrò il suo giubbotto antiproiettile lacerato;
la corte d'appello di Genova, nel condannare l'agente per i reati di calunnia e falso ideologico, ha ritenuto l'episodio in questione «una delle più gravi e sfrontate messe in scena di questo processo» definendolo «inventato di sana pianta»;
la Corte di cassazione, con sentenza del 5 luglio 2012, nel dichiarare prescritto il reato di calunnia contestato al Nucera, condannava definitivamente lo stesso alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione per i restanti reati;
al Nucera veniva applicato l'indulto, posto che i fatti commessi erano accaduti prima del 2 maggio 2006 e lo stesso, di conseguenza, ha scontato la pena residua, pari a 5 mesi, agli arresti domiciliari;
dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 2012 l'organo disciplinare della polizia di Stato iniziava la procedura nei confronti del Nucera, procedimento che si concludeva con un mese di sospensione dello stipendio;
nel 2014, il capo della polizia ha rideterminato la sanzione all'agente in un giorno di sospensione dello stipendio — ovvero 47 euro — adducendo come motivazione «l'ottimo stato di servizio, i premi ricevuti e le capacità dimostrate»;
ad avviso degli interroganti, l'agente Nucera, condannato in via definitiva dalla Corte di cassazione a 3 anni e 5 mesi di reclusione, è stato oggetto di una sanzione disciplinare ad avviso degli interroganti irrisoria rispetto ai fatti di cui si è reso colpevole e soprattutto alla condotta che ha tenuto;
Nucera risulterebbe essere stato di nuovo condannato (con prescrizione successivamente intervenuta) in un processo per falsa testimonianza;
questi i fatti: al termine di una partita di basket Teramo-Roseto, infatti, tre poliziotti picchiarono selvaggiamente «senza alcuna valida giustificazione» (così recita la sentenza) un tifoso del Teramo; gli agenti furono condannati, compreso Nucera, il quale testimoniò che il tifoso si era fatto male «prima», durante una rissa mai avvenuta –:
se, in ordine all'applicazione della sanzione da parte dell'amministrazione all'agente Nucera, siano state rispettate tutte le procedure previste dalla legge. (5-09878)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):reato
sanzione penale
delitto contro la persona