ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09760

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 691 del 12/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/10/2016
Stato iter:
14/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/09/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 14/09/2017
Resoconto MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/10/2016

ATTO MODIFICATO IL 17/10/2016

DISCUSSIONE IL 14/09/2017

SVOLTO IL 14/09/2017

CONCLUSO IL 14/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09760
presentato da
MARZANA Maria
testo presentato
Mercoledì 12 ottobre 2016
modificato
Lunedì 17 ottobre 2016, seduta n. 693

   MARZANA, VACCA, LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, CHIMIENTI, D'UVA, BRESCIA e DI BENEDETTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   anche quest'anno scolastico numerosi posti di dirigente scolastico rimangono vacanti: una scuola su sette è retta dal dirigente di un altro istituto;
   attualmente esistono circa 50 presidi incaricati in Italia che svolgono, a tempo determinato da ormai 10 anni ininterrottamente, la funzione di dirigente scolastico e che sono pagati come dirigenti scolastici;
   il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, articolo 28-bis, comma 3 (poi articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha stabilito che non sarebbe stato possibile conferire incarichi di presidenza a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, e che essi sarebbero stati titoli valutabili proprio ai fini concorsuali;
   il legislatore, dunque, da un lato prevede una procedura concorsuale come requisito per accedere al suddetto ruolo dirigenziale, dall'altra riconosce che i presidi incaricati, svolgendo la funzione di dirigente da diversi anni, hanno maturato capacità, esperienze e competenze, ritenute essenziali per assicurare continuità amministrativa e gestionale alle scuole;
   nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico;
   poi intanto, il legislatore è intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che sebbene abbia posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti;
   detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, ponendo in essere una reiterazione dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti che non è stata sanata neanche dal concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito nel 2004, poi gravato da numerosi problemi di tipo giudiziario;
   i contratti a tempo determinato sono stati posti in essere in contrasto con la normativa che regola la materia e, in particolare, il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ulteriormente modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, con il quale l'ordinamento italiano ha inteso dare attuazione alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
   il contenzioso che si è generato presso il giudice del lavoro si è risolto con l'ottenimento della parità retributiva, con scatti d'anzianità e arretrati, unita al riconoscimento che lo svolgimento reiterato delle funzioni dirigenziali, che abbia superato i 3 anni, debba essere considerato identico al servizio svolto dai dirigenti assunti a tempo indeterminato;
   lo schema di decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del mese di giugno 2016, per la «Definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli delle dirigenza scolastica», nelle premesse cita l'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 nella parte in cui prevede che in sede di prima applicazione il bando-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una quota dei posti ai soggetti: «(...) che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43» che poi non trova riscontro nell'articolato apposto –:
   quali iniziative intenda assumere per includere nella procedura concorsuale per titoli ed esami, disposta dall'articolo 1, comma 87 e successivi, della legge n. 107 del 2015, tutti quei dirigenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. (5-09760)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09760

  Gli On.li interroganti sollecitano l'adozione di iniziative per l'accesso definitivo al ruolo dei dirigenti scolastici per i docenti che hanno ottenuto per almeno un triennio la conferma nell'incarico di presidenza a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, in particolare mediante l'inserimento degli stessi nella procedura concorsuale per titoli ed esami prevista dall'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge n. 107 del 2015.
  È di tutta evidenza che l'ipotesi prospettata non può trovare soluzione al di fuori dell'approvazione di un'apposita modifica legislativa stante che i commi sopra citati non prendono in considerazione la categoria degli incaricati di presidenza, bensì le seguenti:
   a) soggetti già vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011;
   b) soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel 2004 e nel 2006 di cui al decreto direttoriale del 22 novembre 2004, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

  Si segnala che la descritta normativa, peraltro, è stata oggetto di specifico contenzioso. Si ricorda in proposito la sentenza del TAR del Lazio n. 8787 depositata il 27 luglio 2016 che, nel pronunciarsi sul ricorso proposto da alcuni presidi incaricati, ha respinto il gravame statuendo che i ricorrenti non si trovano nella condizione soggettiva richiesta normativamente dall'articolo 1, comma 88, lettere a) e b) della legge n. 107.
  Inoltre, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso presentato da alcuni soggetti che avevano partecipato al concorso per dirigente scolastico bandito nel 2011, con ordinanza n. 3008 del 4 maggio 2017 pubblicata in data 21 giugno 2017 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 1, commi da 87 a 90, della legge n. 107 che investe pertanto l'intero intervento legislativo che ha disciplinato la procedura straordinaria di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici. Allo stato, quindi, non si può che attendere le determinazioni che assumerà la Corte al riguardo.
  Si rappresenta, comunque, che è in fase di imminente emanazione il regolamento ministeriale che definisce le nuove modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi, previsto dal comma 217 della legge n. 208 del 2015, propedeutico all'emanazione del prossimo bando del corso-concorso selettivo di formazione. Il relativo schema di decreto, redatto dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
  Si evidenzia che il regolamento prevede, limitatamente al primo corso-concorso da bandire secondo la nuova disciplina, la riserva di una quota dei posti messi a concorso in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014, e quindi anche in favore dei presidi incaricati, purché non rientrino tra le fattispecie individuate dal suddetto comma 87 della legge n. 107 del 2015.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

diritto del lavoro

esame