ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09716

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 687 del 06/10/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/14310
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2016
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/10/2016
Stato iter:
08/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/02/2017
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 08/02/2017
Resoconto COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/10/2016

DISCUSSIONE IL 08/02/2017

SVOLTO IL 08/02/2017

CONCLUSO IL 08/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09716
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Giovedì 6 ottobre 2016, seduta n. 687

   COLLETTI, DEL GROSSO e VACCA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il 19 dicembre del 2014 la corte di assise di Chieti presieduta dal dottor Romandini definiva il maxi processo per la discarica di Bussi con l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato di avvelenamento delle acque e con il proscioglimento per intervenuta prescrizione dalla fattispecie di disastro ambientale, previa derubricazione nell'ipotesi colposa;
   il caso giudiziario, già noto alle cronache oltre per la gravità dei fatti anche per le incaute dichiarazione rese dal precedente presidente del collegio Spiniello che sono valse la sua ricusazione dal processo, riceveva un'ulteriore eco mediatica dopo la pubblicazione su Il Fatto Quotidiano di pesanti dichiarazioni rese da due giudici popolari secondo cui la loro libera valutazione sarebbe impedita dalla mancata lettura degli atti e viziata da indebite pressioni esercitate dal Romandini che, appena tre giorni prima la data della pronuncia della sentenza, nel corso di un incontro conviviale in un locale pubblico di Pescara, avrebbe spiegato loro, peraltro in maniera equivoca, che se gli imputati fossero stati condannati per dolo avrebbero potuto appellarsi e, in caso di accoglimento dei loro motivi, rivalersi sui giudici aggredendone il patrimonio personale;
   intervistato sulla vicenda, Romandini non commentava le dichiarazioni, nel rispetto della segretezza della camera di consiglio, ignorando però che l'episodio descritto dai giudici popolari non si fosse verificato in camera di consiglio, bensì durante un incontro informale;
   in ragione di ciò e di altri elementi equivoci – la conoscenza da parte del presidente D'Alfonso di gravi anomalie sull'andamento del processo nonché le «voci» circolate poche settimane prima della conclusione del processo e riportate dall'avvocato Gerardis secondo cui lo stesso si sarebbe definito con l'assoluzione di tutti gli imputati – veniva presentata al Ministro della giustizia l'interrogazione n. 5-05613 poi tramutata nell'interrogazione n. 3-02468, ambedue presentate dal primo firmatario del presente atto – per chiedere al Ministro se fosse a conoscenza dei fatti narrati e se intendesse promuovere un'ispezione ministeriale presso il tribunale di Chieti in relazione ai medesimi;
   il 13 settembre 2016, nel corso della seduta n. 671, l'interrogazione riceveva risposta dal Sottosegretario alla giustizia, Gennaro Migliore che, dopo aver riassunto i termini della vicenda, rappresentava che il Ministro aveva avviato gli accertamenti volti a fare piena luce sulla vicenda, segnalando che a ciò era seguita lo scorso mese di maggio la promozione di un'azione disciplinare a carico del Romandini «per violazione degli articoli 1 e 2, comma primo, lettera e), del decreto legislativo n. 109 del 2006, per avere questi ingiustificatamente interferito nella libertà di determinazione dei giudici popolari componenti del collegio della Corte di assise dallo stesso presieduto, ponendo in essere condotte idonee a condizionarne la serenità di giudizio»;
   Migliore, dopo aver dichiarato che analoga iniziativa era stata promossa dalla procura generale presso la Corte di Cassazione, concludeva informando che il procedimento a carico del Romandini era stato definito il 5 gennaio 2016 con decreto di archiviazione dal gip del tribunale di Campobasso, conclusione dalla quale sembrerebbe evincersi, a giudizio degli interroganti, che in tal modo per il Ministero è stato chiarito ogni dubbio e soddisfatta ogni esigenza investigativa;
   la risposta resa dal Ministero risulta agli interroganti, non soddisfacente, apparendo piuttosto insolito che un procedimento disciplinare originato da pesanti dichiarazioni rese a carico di un magistrato, nella fattispecie di un presidente di corte d'assise in una vicenda tanto delicata come quella della mega discarica di Bussi, sia stato definito con un decreto di archiviazione senza che ad esso sia seguita l'apertura di un'indagine per reato di calunnia a carico dei due giudici popolari, o del giornalista del Fatto, ovvero dall'avvocato Gerardis (questi ultimi sentiti il 20 maggio 2015 dal procuratore di Campobasso come «persone informate sui fatti»);
   questa circostanza dimostra, ad avviso degli interroganti, come l'ambiguità e la poca chiarezza che hanno da subito contraddistinto questa vicenda giudiziaria perduri ancora oggi al punto da richiedere ulteriori approfondimenti ispettivi, tenuto conto anche del fatto che ad essere coinvolta è una procura, quella di Campobasso, che, chiamata ad indagare su un magistrato, avrebbe dovuto agire con massima perizia e scrupolo, senza lesinare trasparenza e neutralità –:
   di quali ulteriori elementi disponga il Ministro interrogato in ordine a quanto esposto in premessa;
   se il Ministro interrogato, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 2006, abbia richiesto la trasmissione di copia degli atti in relazione al provvedimento di archiviazione adottato nell'ambito del procedimento disciplinare sopracitato e se, a fronte della gravità dei fatti descritti in premessa, si sia avvalso della facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza di discussione orale al presidente della sezione disciplinare. (5-09716)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-09716

  Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli On.li interroganti, facendo seguito ad una precedente interrogazione e riepilogando il contenuto della risposta già resa dal Ministero della giustizia in data 13 settembre 2016, hanno chiesto ulteriori chiarimenti in merito ai fatti relativi al processo per la discarica di Bussi.
  Va ribadito, anche in questa sede, che il Ministro della giustizia ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dott. Camillo Romandini proprio con riguardo alla vicenda delle dichiarazioni rese da due giudici popolari di quel processo agli organi di stampa circa «indebite pressioni» esercitate nei loro confronti dal medesimo.
  Tale procedimento disciplinare è in corso innanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
  In ordine, invece, alla facoltà del Ministro di richiedere la fissazione dell'udienza di discussione orale innanzi al C.S.M., è appena il caso di rilevare che tale esigenza si porrebbe solo nella diversissima ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia deciso di procedere all'archiviazione, come prevede l'articolo 16, comma 5-bis, decreto legislativo n. 109 del 2006.
  Dispone, infatti, tale norma che, per il caso in cui il Procuratore generale presso la Corte di cassazione proceda all'archiviazione, il Ministro della giustizia dissentendo da tale scelta – può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.
  Si ribadisce, in conclusione, che, diversamente da quanto prospettato, per i fatti oggetto dell'atto ispettivo l'azione disciplinare è stata esercitata dal Ministro della giustizia.

   (1) Il resoconto stenografico delle audizioni è consultabile sul sito http://www.camera.it/leg17/1101 ?shadow–organo–parlamentare=2076&id–commissione=02

   (2) Come sottolineato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio nel corso della relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2016, «demandare in via esclusiva alla giurisprudenza la soluzione di questioni che involgono scelte impegnative dal punto di vista etico-sociale non è la via preferibile, mentre sarebbe da privilegiare il percorso ermeneutico disegnato sulla base di una chiara ed esplicita volontà legislativa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura disciplinare

disastro causato dall'uomo

deposito dei rifiuti