ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09695

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 687 del 06/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/10/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/10/2016
Stato iter:
20/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 20/12/2017
Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/10/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 28/10/2016

DISCUSSIONE IL 20/12/2017

SVOLTO IL 20/12/2017

CONCLUSO IL 20/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09695
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 6 ottobre 2016, seduta n. 687

   CARRESCIA e MANZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la legga n. 107 del 2015 («buona scuola»), all'articolo 1, commi 87, 88, 89, ha previsto una «sanatoria» (corso intensivo riservato) per coloro i quali, alla data della sua entrata in vigore (16 luglio 2015), avevano un contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico 2004 e 2006, ma non per quelli che avevano ricorsi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011 e che avevano superato tutte le prove (preselezione, due prove scritte e l'orale);
   i bandi di concorso del 2004-2006 per dirigente scolastico non contemplavano una prova preselettiva, a differenza di quello del 2011, che ne prevedeva una con 100 quesiti a risposta multipla sulle materie attinenti al ruolo e alle funzioni del ruolo, da risolvere in 100 minuti;
   per superare questo differente trattamento e ridurre contenziosi costosi per Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per coloro che hanno ancora ricorsi pendenti davanti al Consiglio di Stato sulle precedenti prove concorsuali sarebbe opportuno valutare la possibilità, in occasione del prossimo bando di concorso per dirigenti scolastici, di prevedere l'ammissione di diritto alle prove scritte, superando la fase preselettiva, per quanti hanno già abbondantemente dimostrato, nel concorso del 2011 la loro preparazione e che talora, negli anni seguenti, hanno anche svolto funzioni vicarie di dirigenza scolastica –:
   se si intenda prevedere, nel prossimo bando di concorso per dirigenti scolastici l'ammissione diretta alle prove scritte, senza preselezione, per gli idonei del concorso per dirigenti scolastici del 2011. (5-09695)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 dicembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09695

  Gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla situazione di quei soggetti che, ad oggi, abbiano un ricorso ancora pendente relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con il decreto direttoriale del 13 luglio 2011 e per i quali propongono l'ammissione diretta alle prove scritte del nuovo concorso, senza doversi sottoporre alla fase della preselezione.
  Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017 è stato pubblicato il bando del nuovo corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
  Il bando citato fa seguito all'entrata in vigore del Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 che definisce le modalità di svolgimento delle prove e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.
  Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento, il bando prevede lo svolgimento della prova preselettiva per tutti i candidati, senza eccezioni, tranne quella prevista dall'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104 del 1992 che recita: «la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista».
  Infatti, l'articolo 25 del Regolamento, riguardante le disposizioni transitorie, ha previsto quale unica ipotesi di riserva quella destinata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge n. 107/2015.
  In relazione alla presunta disparità di trattamento fra i partecipanti al concorso di cui al DDG del 13 luglio 2011 che non sono individuati dalla legge n. 107/2015 quali destinatari della procedura di cui all'articolo 1, comma 87, ed i partecipanti ai diversi concorsi banditi in anni differenti con i DD.GG. 22 novembre 2004 e 6 ottobre 2006, si osserva che i commi 87-91 dell'articolo 1 della succitata legge hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a precedenti procedure concorsuali.
  Le suddette norme si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell'intera procedura regionale) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), evidentemente a scapito di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buon andamento della pubblica amministrazione.
  Si tratta, pertanto, di una procedura dai contenuti e dai criteri ben individuati, introdotta al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88 della legge n. 107/2015 e come tale rivolta a una specifica platea di destinatari.
  Nello specifico, la previsione di cui al comma 88, lettera a), è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali (comma 90) addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo.
  Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.
  La previsione di cui al comma 88, lettera b), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale.
  Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo.