ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09642

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 682 del 29/09/2016
Abbinamenti
Atto 5/11037 abbinato in data 15/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: PANNARALE ANNALISA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 29/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/09/2016
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/09/2016
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/09/2016
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/09/2016
SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 29/09/2016
Stato iter:
15/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/06/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 15/06/2017
Resoconto GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/09/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 15/06/2017

DISCUSSIONE IL 15/06/2017

SVOLTO IL 15/06/2017

CONCLUSO IL 15/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09642
presentato da
PANNARALE Annalisa
testo di
Giovedì 29 settembre 2016, seduta n. 682

   PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO, PLACIDO, FRATOIANNI, PAGLIA e SCOTTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il nuovo anno scolastico 2016/2017 per varie ragioni ha preso l'avvio in un clima di grande caos e di conflittualità;
   con la legge n. 107 del 2015, meglio nota come riforma della «Buona Scuola», il Governo, nell'intento di sanare l'atavico problema del precariato storico, ha promesso l'assunzione di circa 100.000 insegnanti ed il completo assorbimento in tre anni dei docenti che permangono ancora nelle graduatorie ad esaurimento;
   il piano assunzionale previsto per le fasi B e C, avviato dal Governo con la riforma delle «Buona Scuola», si basava sull'accettazione su base volontaria dell'incarico da svolgersi su scala nazionale in uno qualunque dei cento ambiti scolastici provinciali del Paese e senza preventivamente conoscere quali posti si sarebbero resi disponibili sul territorio, la quantità per le svariate classi di concorso e senza conoscere le modalità con cui sarebbero stati definitivamente collocati in ruolo;
   tali circostanze sembrerebbero aver determinato, secondo gli interroganti, i 45.000 docenti delle graduatorie ad esaurimento, a non partecipare, per motivi familiari o personali, alla suddetta fase assunzionale, nonostante avessero il diritto ad essere collocati in ruolo, e ad aspettare pazientemente la conclusione del procedimento di assegnazioni, confidando in quanto previsto per loro dalle vigenti modalità di reclutamento e dalla richiamata legge n. 107 del 2015, come l'assunzione a partire dal corrente anno scolastico 2016/2017 del 50 per cento del personale da concorso e del rimanente personale dalle Graduatorie ad esaurimento. L'articolo 1, comma 109, lettera c), della legge n. 107 del 2015, recita, infatti, che: «per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,»;
   la ratio della norma, con il combinato disposto di quanto previsto dall'articolo 1-bis a seguito dell'approvazione del cosiddetto «emendamento Puglisi», in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 42 del 2016 («Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca») che, in itinere, ha sostanzialmente consentito, anche per l'anno scolastico 2016/2017, a tutti i docenti, inclusi i neoassunti, di richiedere l'assegnazione provvisoria in una provincia di gradimento (assegnazione disposta nel limite dei posti disponibili sia su tutto l'organico dell'autonomia che sull'organico di fatto) in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, si è rivelato, nei fatti, una manovra pregiudizievole per gli iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento e tale da compromettere il regolare scorrimento delle medesime;
   inoltre, il risultato della riforma del Governo ha comportato che i posti per legge riservati ai docenti in graduatoria ad esaurimento, venissero utilizzati per le assegnazioni provvisorie dei neoassunti, al fine di farli rimanere nelle loro province di residenza, calpestando ancora una volta i diritti professionali e lavorativi di quanti occupano da anni le graduatorie e lasciandoli senza incarico, senza ruolo, senza garanzie per il futuro;
   il carattere «facoltativo» della domanda di assunzione straordinaria non avrebbe dovuto, proprio in quanto tale, costituire oggetto di discriminazione o di scelte svantaggiose per quanti hanno deciso (sicuramente per validissimi motivi) di non presentarla. Inoltre, sempre nel rispetto dei diritti di questi ultimi sarebbe stato più giusto, ad avviso degli interroganti, prevedere che solo una parte dell'organico di fatto venisse utilizzato per le assegnazioni provvisorie, lasciando il restante per gli incarichi per le assunzioni a tempo indeterminato;
   ogni anno la mobilità nazionale riduce considerevolmente la probabilità di scorrimento delle graduatorie ad esaurimento; si tratta di un disagio, come si è visto, che quest'anno si è rivelato ancora più penalizzante per coloro che legittimamente non hanno accettato di produrre la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni volontarie della cosiddetta «Buona Scuola» ed affidare le proprie sorti professionali ad un algoritmo, ma piuttosto che aspettare l'applicazione della normativa vigente che, da sola, avrebbe dovuto garantire loro il riconoscimento dei diritti acquisiti;
   in diverse regioni meridionali sono in atto iniziative legali a tutela dei posti residuali delle graduatorie ad esaurimento contro le suddette assunzioni provvisorie –:
   alla luce di quanto esposto, se il Ministro interrogato non ritenga di dover assumere iniziative per procedere con urgenza all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di cui la scuola ha immediato bisogno viste le migliaia di cattedre vacanti e disponibili annoverate indebitamente nell'organico di fatto;
   se non ritenga di dover escludere che in futuro possano concedersi ulteriori deroghe alla normativa in materia di mobilità scolastica che prevede la permanenza per almeno tre anni nella provincia di immissione in ruolo e l'assegnazione provvisoria o il trasferimento concessi sul 50 per cento delle disponibilità organiche;
   quanti siano i pensionamenti previsti per i prossimi anni nel comparto scuola, al fine di avere una previsione di massima di quanti posti di ruolo potranno essere assegnati a quel 50 per cento di docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento che dovranno essere assunti entro il 2018. (5-09642)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09642

  Le interrogazioni cui si risponde vertono entrambe sul personale docente precario della scuola, incluso rispettivamente nelle graduatorie ad esaurimento ed in quelle d'istituto di seconda fascia, in favore del quale viene sollecitata l'adozione di misure finalizzate alla loro stabilizzazione ed immissione in ruolo, in considerazione sia della necessità di ricoprire tutte le piante organiche sia dell'opportunità di non reiterare i contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi di servizio, già oggetto di procedura di infrazione in sede comunitaria.
  Si evidenzia che la legge n. 107 del 2015 ed il recente decreto legislativo n. 59 del 2017 definiscono un quadro normativo organico teso a superare il così detto precariato storico e a ripristinare il principio dell'assunzione tramite concorso, come previsto dalla nostra Carta costituzionale.
  Si ricorda che a conclusione delle operazioni relative al piano straordinario di assunzioni previsto dalla «Buona scuola» la consistenza delle GAE si è ridotta significativamente. La legge n. 107 ha, altresì, confermato che le GAE continueranno a permanere in vigore fino al loro completo esaurimento e che continuerà ad applicarsi il cosiddetto «doppio canale», secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 109, lett. c), della legge n. 107 del 2015 (il 50 per cento del reclutamento avverrà per concorso, l'altro 50 per cento per scorrimento delle GAE).
  In aggiunta, il sopra citato decreto legislativo n. 59 del 2017, con il quale il MIUR ha esercitato la delega prevista dalla legge n. 107 del 2015 in materia di reclutamento e formazione iniziale dei docenti, ha introdotto una previsione transitoria volta a consentire l'immissione in ruolo attraverso percorsi semplificati dei precari di tutte le graduatorie di istituto e non solo delle GAE.
  È stato previsto che, accanto allo strumento ordinario del concorso a regime, in via transitoria si entrerà in ruolo nella scuola secondaria mediante procedure che serviranno ad esaurire oltre che le GAE anche tutte le altre graduatorie. In particolare, per settembre 2017 si attingerà anzitutto dalla graduatoria del concorso 2016 assumendo anche i cosiddetti idonei in deroga al limite percentuale del 10 per cento, di cui al testo unico della scuola, entro il termine di validità triennale delle graduatorie medesime e fatto salvo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo.
  Nel corso del prossimo anno, mediante apposita procedura concorsuale semplificata costituita da un esame orale, tutti i docenti già abilitati – cosiddetta seconda fascia d'istituto e GAE – saranno inseriti in una graduatoria di merito regionale, da cui si attingerà con cadenza annuale. Questi docenti svolgeranno un anno di servizio con valutazione finale di immissione in ruolo. Appositi concorsi, anch'essi semplificati e con uno scritto e l'orale, sono poi riservati ai precari non abilitati con almeno tre anni di servizio – cosiddetta terza fascia d'istituto – ai fini dell'avviamento al percorso di formazione e tirocinio con cadenza biennale.
  Riguardo agli altri punti evidenziati nell'interrogazione a prima firma dell'On. Pannarale, è noto che l'articolo 1, comma 108, della legge n. 107 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità su tutti i posti disponibili e in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. Si è trattato di una misura straordinaria introdotta dal legislatore nel presupposto che la disponibilità aggiuntiva, conseguente all'organico del potenziamento, giustificasse regole altrettanto straordinarie per la mobilità.
  Rientrando la questione nell'ambito della contrattazione, per l'anno scolastico 2017/2018, il contratto nazionale integrativo per la mobilità, siglato in via definitiva con le Organizzazioni sindacali di comparto, in data 11 aprile 2017, ha disposto la deroga al vincolo triennale.
  Infine, relativamente alle previsioni assunzionali per il prossimo anno scolastico, il 9 maggio scorso è stata raggiunta l'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze sull'attuazione della norma inserita nella legge di bilancio per il 2017 che prevede la trasformazione di circa 15.000 posti dell'organico di fatto, assegnati ogni anno a supplenti, in altrettanti posti dell'organico di diritto da coprire con docenti di ruolo con contratti a tempo indeterminato.
  A questi si aggiungeranno i posti rimasti liberi a seguito dei pensionamenti (circa 21.000) e i posti già vacanti e disponibili (circa 16.000). In tutto, quest'anno, saranno dunque disponibili circa 52.000 posti per le assunzioni a tempo indeterminato che serviranno a garantire maggiore continuità didattica e a dare precise risposte alle aspettative del personale precario.
  Tutto ciò posto, si può affermare che, per mezzo delle specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo descritto, nonché grazie all'attenzione che il Ministero sta assicurando alle necessarie attività preparatorie all'avvio del prossimo anno scolastico, si riuscirà a garantire una soluzione effettiva e completa a tutte le problematiche concernenti il precariato nella scuola, valorizzandone le specificità secondo i titoli posseduti e le esperienze professionali maturate, e ad assicurare alle studentesse e agli studenti un avvio regolare delle lezioni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

assunzione

impiegato dei servizi pubblici