ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09612

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2016
FERRARI ALAN PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2016
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2016
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 28/09/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/10/2016
Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/02/2017
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 23/02/2017
Resoconto FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/09/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 20/10/2016

DISCUSSIONE IL 23/02/2017

SVOLTO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09612
presentato da
FIORIO Massimo
testo di
Mercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   FIORIO, FIANO, FERRARI, GADDA e LODOLINI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il « secondary ticketing» è un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, attivo particolarmente su internet, che offre in vendita tagliandi per ogni genere di eventi (in particolare dello «spettacolo dal vino») ad un prezzo maggiorato rispetto a quello iniziale. Questo fenomeno è attivo in tutto il mondo e sta raggiungendo pericolosi livelli di guardia anche nel nostro Paese, dove ormai per la prevendita dei biglietti il canale maggiormente utilizzato è proprio la rete;
   con sofisticati software è infatti possibile aggirare le restrizioni utilizzate dai siti ufficiali (solitamente quattro tagliandi per utente) ed acquistare centinaia di biglietti; tagliandi che uno stesso individuo, può rivendere, a prezzo maggiorato, sia su appositi siti internet dedicati a tale pratica, sia con pacchetti turistici che prevedono anche volo e pernottamento, sia attraverso le tradizionali forme di bagarinaggio;
   per fare alcuni esempi: per il concerto di Milano di Bruce Springsteen del mese di luglio 2016 sono stati venduti 40 mila tagliandi in un minuto; mentre particolarmente eclatante fu l'episodio dell'8 dicembre 2014, quando in un solo minuto un singolo acquirente riuscì ad acquistare online 1012 biglietti per un concerto degli U2 al Madison Square Garden di New York, nonostante il rivenditore avesse fissato un limite massimo di 4 tagliandi ad utente;
   recenti indagini hanno reso noto che i margini di guadagno medi per il mercato del « secondary ticketing» sono del 49 per cento a tagliando, mentre il volume di affari complessivo dovrebbe aumentare del 20 per cento nei prossimi 4 anni. Sono inoltre emersi, negli Stati Uniti, inquietanti intrecci di proprietà tra siti «ufficiali» e siti di «rivendita» (TicketsNow, ad esempio, appartiene dal 2008 a TicketMaster);
   il « secondary ticketing» sta continuando a crescere anche in virtù di una normativa, nazionale e comunitaria, parziale ed inefficace. I siti internet rivenditori di biglietti non sono attualmente soggetti a sanzioni giuridiche o penali rilevanti qualora l'acquirente, con tecniche informatiche fraudolente, acquisti un numero maggiore di biglietti rispetto a quelli consentiti. D'altro canto, la Corte di Cassazione, nel 2008 (sentenza numero 10081), ha sancito che «chi acquista e poi rivende a proprio rischio non compie alcuna attività di intermediazione, neppure atipica», almeno finché non venga dimostrata la provenienza illecita del bene;
   è altrettanto evidente che il « secondary ticketing» causi anche perdite alla finanza pubblica, in quanto i ricavi effettuati con la vendita «non ufficiale» dei tagliandi non vengono spesso denunciati come reddito;
   su questo stesso tema è intervenuta anche la Siae che ha posto seri dubbi circa l'assolvimento degli oneri legati ai versamenti, da parte di intermediari non autorizzati, dell'imposta sugli spettacoli che è proporzionale proprio a prezzo di vendita;
   oltre alle problematiche che riguardano i consumatori circa gli aumenti esponenziali dai biglietti e quelli di natura fiscale degli intermediari non autorizzati, il « secondary ticketing» assume oggi anche una valenza di sicurezza pubblica. Recenti tragici episodi di cronaca hanno infatti evidenziato come eventi di massa come gli spettacoli dal vivo, di ogni natura, possano essere obiettivi sensibili del terrorismo internazionale. Con le attuali norme è oggi impossibile poter risalire dal biglietto al nominativo che lo ha effettivamente utilizzato;
   nell'ordinamento italiano, per gli spettacoli sportivi calcistici in impianti superiori alle 10 mila unità, è vigente dal 2005 il decreto del Ministero dell'interno 6 giugno 2005. In base a tale atto i biglietti devono essere associati anche alle generalità od alla ragione sociale dell'acquirente. Si tratta in sintesi di biglietti nominativi che permettono l'ingresso esclusivamente assieme ad un documento valido di identità e che quindi non possono essere utilizzati, ad esempio, nei circuiti del « secondary ticketing»;
   l'Unione europea, nonostante il « secondary ticketing» abbia una dimensione evidentemente transfrontaliera, ha ribadito in più occasioni la volontà di lasciare ai singoli Stati membri la possibilità di legiferare in materia. In alcune nazioni sono, infatti, in discussione proposte di legge: in Inghilterra è stato prospettato di vietare la rivendita di tagliandi con un ricarico superiore al 10 per cento rispetto al loro prezzo base, mentre in Belgio è stata avanzata l'idea di mettere in vendita biglietti di ingresso nominativi ai concerti, nonché la determinazione di un numero massimo di biglietti per persona –:
   se i Ministeri interrogati, in relazione a quanto espresso in premessa, non ritengano necessario assumere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, per contrastare con efficacia e tempestività il fenomeno del « secondary ticketing», al fine di tutelare i consumatori, garantire la sicurezza pubblica ed evitare forme di evasione fiscale. (5-09612)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-09612

  Nell'atto in discorso si segnala la necessità di intervenire, anche attraverso iniziative di carattere normativo, per contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing ovvero un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato. La segnalata necessità d'intervento è dettata dall'esigenza di contrastare la rapida espansione del detto fenomeno che danneggia non solo i consumatori (costretti ad acquistare al prezzo maggiorato fissato da questo canale distributivo) ma anche la finanza pubblica poiché i ricavi ottenuti da tale modalità di vendita non vengono spesso denunciati come reddito impattando peraltro sull'imposta sugli spettacoli.
  Nel condividere le preoccupazioni segnalate dall'interrogante e evidenzio che anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come da comunicato stampa 18 ottobre 2016, sta appositamente indagando sul fenomeno mediante apposito procedimento istruttorio avviato nei confronti di Ticketone S.p.A. e dei quattro principali operatori del mercato secondario in Italia, al fine di verificare eventuali violazioni del Codice del Consumo.
  Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 sono diventate operative le norme per il contrasto del fenomeno della rivendita on line di biglietti noto appunto, come il secondary ticketing.
  Tali nuove prescrizioni, infatti, prevedono che:
   (comma 545) «Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. Le Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionate, purché senza finalità commerciali.».
   (comma 546) «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori».

  Di seguito al citato intervento del legislatore rappresento altresì che è in corso, a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali l'attività finalizzata all'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 1 comma 546 della legge di bilancio per l'anno 2017.
  Infine, la predetta Amministrazione riferisce al riguardo che il provvedimento sarà disposto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello della Giustizia sarà perfezionato entro il prossimo mese di marzo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

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