ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09593

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPONE SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/09/2016
Stato iter:
20/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 20/10/2016
Resoconto CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/09/2016

DISCUSSIONE IL 20/10/2016

SVOLTO IL 20/10/2016

CONCLUSO IL 20/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09593
presentato da
CAPONE Salvatore
testo di
Mercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   CAPONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il 12 ottobre 2015 la regione Puglia, con determina n. 37 12/10 del servizio scuola, università e ricerca (pubblicata sul BURP n. 138 del 22 ottobre 2015) approvava definitivamente la graduatoria regionale relativa alle manifestazione di interesse presentate dagli enti locali pugliesi per la realizzazione di nuove scuole nell'ambito del più complessivo programma nazionale #scuoleinnovative. Tra i partecipanti all'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che aveva destinato alla Puglia fondi pari a 21 milioni 633 mila 515 euro finalizzati alla costruzione di scuole innovative, c'erano il comune di Bari, con un intervento stimato pari a 9 milioni 500 mila euro, classificatosi primo in graduatoria con un punteggio pari a 164 e la provincia di Lecce che, con la candidatura per l'intervento di ricostruzione dell'Istituto Nautico di Gallipoli «Amerigo Vespucci», era stata ammessa dalla regione Puglia per un finanziamento di 12 milioni di euro, ottenendo il secondo posto in graduatoria con un punteggio pari a 162;
   ai sensi dell'avviso pubblico, e successivamente alla approvazione della graduatoria, al Ministero spettavano la ratifica delle proposte e l'approvazione definitiva della graduatoria con l'ammissione a finanziamento. Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca spettava anche il compito di bandire un concorso di progettazione nazionale per la scelta del miglior progetto finalizzato alla realizzazione del nuovo Nautico;
   secondo l'ordine della graduatoria e per quanto è dato apprendere dalle ricostruzione degli organi di stampa, i due interventi sommati insieme esaurivano la disponibilità delle risorse finanziarie assegnate alla Puglia e, così si legge dalle ricostruzioni, «nell'ambito della definizione delle aree progettuali la ripartizione delle risorse da parte del Ministero ha determinato un taglio dei fondi destinati a Gallipoli di 9 milioni di euro che sono invece stati convogliati per incrementare il progetto delle scuole del capoluogo pugliese passato da una previsione di spesa di 9 milioni e mezzo a oltre 18 milioni di euro»;
   si apprende inoltre che, «dopo la conclusione della procedura di evidenza pubblica e l'approvazione della graduatoria finale di merito, il Comune di Bari ha proposto alla Regione Puglia una nuova stima del costo del progetto, rideterminando la spesa per l'intervento da 9.500 mila euro a 18 milioni di euro, nuova valutazione del progetto accettata sia dalla Regione Puglia che dal Miur»;
   in seguito a tale situazione che, a parere dell'interrogante, ha il profilo di un vero e proprio «colpo di scena», la provincia di Lecce ha presentato ricorso al Tar del Lazio denunciando la illegittimità della decisione assunta sostenendo come «nelle procedure di evidenza pubblica, siano esse gare di appalto, concorsi pubblici, bandi per finanziamenti o contributi, le domande presentate dai concorrenti corredate della relativa documentazione amministrativa, tecnica ed economica, una volta inviate tempestivamente all'Amministrazione che ha indetto l'avviso pubblico non possono essere modificate, variate, integrate, pena la inevitabile violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, che costituiscono le regole fondanti di ogni procedura selettiva pubblica»;
   il Tar del Lazio ha inizialmente, con decreto del 14 giugno 2016, sospeso l'efficacia degli atti impugnati fissando la discussione del ricorso nella camera di consiglio del 2 agosto 2016. In questa sede, attraverso una ordinanza cautelare, ha ritenuto fondate le ragioni della ricorrente provincia di Lecce dando il via libera alla restituzione dei 12 milioni destinanti all'Istituto nautico di Gallipoli e fissando udienza pubblica per la discussione del merito il 28 febbraio 2016. Nello specifico, si apprende dalla stampa, «la nuova ordinanza del giudice amministrativo romano ha ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti dal difensore di Palazzo dei Celestini, ravvisando nei provvedimenti impugnati “la violazione dei principi di parità di trattamento, tutela della par condicio e del legittimo affidamento”» –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti precedentemente descritti che appaiono lesivi del diritto acquisito regolarmente dall'Istituto nautico di Gallipoli e gravemente dannosi per l'intero territorio salentino; quali determinazioni il Ministro interrogato intenda assumere dinanzi all'ordinanza cautelare del Tar Lazio e se non ritenga di dover procedere, in autotutela, alla riassegnazione delle somme così come dalla graduatoria dell'ottobre 2015 pubblica sul Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 138 del 2015;
   posto che in ogni caso appare grave una ridestinazione così decisa di risorse affidate dietro pubblico avviso e sancite da una graduatoria pubblica se, anche per questo, non ritenga necessario procedere alla restituzione delle somme nel rispetto dei principi inviolabili di trasparenza, legalità e di equità. (5-09593)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09593

  In merito alla questione sollevata dall'on.le interrogante circa il finanziamento per la ricostruzione dell'edificio dell'Istituto tecnico nautico «Vespucci» di Gallipoli, si evidenzia preliminarmente che la normativa vigente in materia, ovvero l'articolo 1, commi da 153 a 155, della legge 13 luglio 2015, n. 107, attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca solo poteri di indirizzo e di finanziamento, mentre il potere di programmazione e di individuazione delle aree oggetto di intervento spetta alle singole regioni. In base alla richiamata normativa, il Ministero non deve, infatti, compiere attività istruttoria, ma limitarsi a recepire le determinazioni e le graduatorie regionali finalizzate all'individuazione delle aree finanziabili.
  Posto ciò, si precisa che, ogni regione ha proceduto autonomamente, pur nel rispetto dei principi e dei criteri individuati dalla normativa primaria e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593, richiamato nell'atto di sindacato ispettivo, ad individuare con procedura pubblica le aree finanziabili e a segnalarle, successivamente e in ordine di graduatoria, al Ministero. A ciascuna regione è stato assegnato con il citato decreto del Ministro una quota parte delle risorse dei 300 milioni destinati al programma #scuole innovative, quale budget massimo a disposizione.
  Riguardo al caso specifico, si rappresenta che il Ministero conosce perfettamente la situazione, già oggetto di impugnativa innanzi al TAR Lazio – Sezione III-bis e di un provvedimento di sospensiva disposto dallo stesso nell'udienza del 2 agosto 2016.
  Ai fini di una esaustiva cognizione della questione, si espongono di seguito le principali fasi della vicenda così come svoltesi:
   con nota del 12 ottobre 2015, la regione Puglia ha inviato la comunicazione relativa alle 5 aree proposte per la costruzione delle scuole innovative con le relative schede tecniche;
   con nota del 19 gennaio 2016 (prot. 1908), il MIUR ha richiesto alla regione Puglia, così come alle altre regioni, chiarimenti ai fini dell'ammissione delle aree ai finanziamenti previsti, con particolare riferimento al rispetto degli standard minimi previsti dal decreto ministeriale del 18 dicembre 1975. In data 8 febbraio 2016 (con nota prot. 2648) la regione Puglia ha trasmesso i chiarimenti richiesti confermando le aree, nonché i requisiti minimi;
   con nota successiva del 9 marzo 2016, il comune di Bari ha inviato la documentazione richiesta ai fini del concorso di idee e una scheda da cui è emerso un aumento dell'importo del progetto rispetto a quello originariamente presentato. A questo punto, il Ministero con nota del 16 marzo 2016 (prot. n. 5411) ha chiesto alla regione Puglia chiarimenti in merito all'importo del progetto del comune di Bari che appariva superiore «a quello indicato e autorizzato dalla Regione» originariamente in sede di acquisizione delle manifestazioni di interesse. Con la medesima nota, si è, altresì, chiesto alla regione di confermare o meno tale proposta del comune di Bari, evidenziando espressamente che, in caso di conferma, la provincia di Lecce non sarebbe stata ammessa al concorso di idee in ragione del superamento del budget massimo a disposizione della medesima regione;
   il 17 marzo 2016, la regione Puglia ha confermato l'importo del comune di Bari, prendendo atto di una valutazione sulla congruità dei costi effettuata dalla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio in data 25 febbraio 2016 «per effetto della quale il Comune di Bari ha rideterminato il costo dell'intervento in euro 18.000.000,00, a fronte del budget complessivo di euro 21.633.515,52 a disposizione della regione Puglia». Nella medesima nota è stato confermato, quindi, l'intervento relativo al comune di Bari, pur evidenziandosi la necessità di assicurare il finanziamento anche per la provincia di Lecce;
   il 3 maggio 2016, il Ministero, non potendo autorizzare finanziamenti superiori a quelli stanziati in bilancio, ha comunicato alla regione Puglia e, per conoscenza, al comune di Bari e alla provincia di Lecce che, pur prendendo atto dell'esigenza rappresentata con riferimento alla provincia di Lecce, era possibile ammettere al concorso di idee il solo comune di Bari in considerazione dell'entità delle risorse disponibili a livello regionale;
   in data 6 giugno 2016 la provincia di Lecce ha proposto ricorso giurisdizionale al Tar Lazio contro la regione Puglia, il MIUR e nei confronti del comune di Bari per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della sopra citata nota del MIUR del 3 maggio 2016 per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
   il Tar Lazio, con ordinanza cautelare n. 4358 del 2 agosto 2016, ha accolto l'istanza cautelare precisando che la variazione dell'importo del progetto effettuata dal comune di Bari con l'assenso della regione ha influito sulla posizione degli altri concorrenti in graduatoria regionale.

  Conseguentemente, in esecuzione della suddetta ordinanza il Ministero ha tempestivamente provveduto a sospendere il concorso di idee per l'area del comune di Bari. Ogni successiva determinazione verrà assunta all'esito della definizione nel merito della controversia da parte del Giudice amministrativo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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