ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09575

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 678 del 23/09/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/11937
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 23/09/2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 23/09/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/10/2016
Stato iter:
16/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/02/2017
Resoconto FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 16/02/2017
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 16/02/2017
Resoconto L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/09/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 12/10/2016

DISCUSSIONE IL 09/02/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/02/2017

DISCUSSIONE IL 16/02/2017

SVOLTO IL 16/02/2017

CONCLUSO IL 16/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09575
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Venerdì 23 settembre 2016, seduta n. 678

   L'ABBATE e SCAGLIUSI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'enfiteusi è un diritto reale ormai quasi completamente in disuso; fu usato soprattutto nell'800 per permettere agli agricoltori di avere pieni poteri sui fondi che coltivavano, con la possibilità per l'enfiteuta di affrancare il fondo divenendone proprietario. La costituzione dell'enfiteusi avviene per contratto, testamento o usucapione sia del diritto del concedente, che di quello dell'enfiteuta. L'enfiteuta ha molte delle facoltà che avrebbe il proprietario sul fondo (articolo 959 c.c.) ma non può alienarlo; può disporre del suo diritto sia per atto tra vivi che per testamento (articoli 965 e 967 c.c.), la forma scritta è richiesta a pena di nullità (articoli 1350, 2, c.c.) può affiancare il fondo in qualsiasi momento pagando al proprietario una somma pari a 15 volte il canone annuo (articolo 1, comma 4 della legge n. 607 del 1966) (articolo 971 c.c.), l'atto di affrancazione costituisce un diritto potestativo contro il quale il proprietario non può opporsi. Non è, inoltre, ammessa la subenfiteusi (articolo 968 c.c.) e l'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e ha l'obbligo di pagare un canone periodico che può consistere anche in una quantità fissa di prodotti naturali (articolo 960 c.c.). Il proprietario può chiedere la devoluzione (cioè la liberazione) del fondo enfiteutico se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo o, infine, è in mora nel pagamento di due annualità di canone (articolo 972 c.c.); quando cessa l'enfiteusi deve rimborsare l'enfiteuta dei miglioramenti e delle addizioni effettuate (articolo 975 c.c.); deve subire l'affrancazione del fondo. L'enfiteusi non può avere durata inferiore a venti anni, salvo il diritto di affrancazione e si può costituire in maniera perpetua; si prescrive per non uso ventennale. L'estinzione dell'enfiteusi può avvenire per decorso del termine eventualmente stabilito, per prescrizione ventennale, per affrancazione, per devoluzione, per perimento totale del fondo (articolo 963 c.c.);
   l'Agenzia del territorio, con circolare protocollo 29104 dell'11 maggio 2011, conferma l'esatta determinazione dei canoni enfiteutici periodici e del corrispondente capitale di affrancazione per fondi gravati, da enfiteusi. Nello specifico, vengono trattati i terreni di proprietà del Fondo edifici di culto concessi in enfiteusi e quindi tutti i terreni gravati da enfiteusi di cui al codice civile, da livello (equiparato ad un diritto di enfiteusi dalla giurisprudenza di legittimità – Cass. Civ. sez. III n. 64 del 1997 e, meno recentemente, Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – E1) e da canoni (demaniali) di natura enfiteutica che fanno espresso riferimento all'utilizzo del reddito dominicale (legge n. 607 del 1966, legge n. 1138 del 1970, articolo 9 della legge regionale della Basilicata 57 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e altre norme). Viene dedotto che il capita di affrancazione è pari a 15 volte il canone, come stabilito dalla legge n. 607 del 1966 e dalla legge n. 1138 del 1970. Viene menzionata la precedente nota dipartimentale DC STE protocollo n. E2/1517 del 26 ottobre 2000, che ha statuito che il canone debba essere equiparato al reddito dominicale opportunamente attualizzato tramite idonei criteri di aggiornamento;
   in ossequio alla pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 143 del 1997, è stato precisato che, per le enfiteusi successive al 28 ottobre 1941 un'utile criterio di aggiornamento è quello individuato dalla legge n. 1138 del 1970 che fa riferimento all'indennità di esproprio dei fondi rustici per il calcolo del canone enfiteutico; se consegue che ogni qualvolta il reddito dominicale rivalutato risulti inferiore a tale soglia, il canone andrà di fatto rapportato a tale diversa misura pari alla quindicesima parte dell'indennità di esproprio, con conseguente aggiornamento anche del capitale di affrancazione che sarà pari per l'appunto all'indennità di esproprio. Per le enfiteusi antecedenti al 1941, avendo al Corte Costituzionale statuito, con la citata sentenza 143 del 1997, che «la diversità di trattamento non trova ragionevole giustificazione», è stato suggerito di utilizzare idonei coefficienti di aggiornamento del canone quali, ad esempio, quelli usati per calcolare le imposte sui redditi. Sulla scia di tale orientamento, la nota dipartimentale su citata del 2000 determinava il canone periodico moltiplicando il reddito dominicale per il coefficiente 1,80, posto che l'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede una rivalutazione del reddito dominicale dei terreni pari all'80 per cento;
   l'ultimo coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicali (non soggetto a revisione dal lontano 1979) pare essere ancora quello dell'80 per cento, l'Agenzia del territorio ha rilevato che, operando in tal senso, si perviene comunque alla determinazione di somme non adeguatamente corrispondenti alla realtà economica. Per questo, l'Agenzia del territorio ha ritenuto più opportuno utilizzare, anche con riferimento alle enfiteusi antecedenti al 1941, il criterio dell'indennità di esproprio dei fondi rustici, sostanzialmente in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 406 del 1988) in merito alla necessità di rapportare i canoni ed il capitale di affrancazione «alla effettiva realtà economica» (si veda anche, in proposito, il parere dell'Avvocatura distrettuale de L'Aquila CS 260 del 1999, recepito nella circolare del Ministero dell'interno n. 118 del 9 settembre 1999). Per tutte le enfiteusi su fondo agricola, il capitale di affrancazione ed i canoni andranno determinati facendo ricorso al criterio dell'indennità di esproprio e non piuttosto a quello del reddito dominicale rivalutato non più rispondente all'effettiva realtà economica;
   per quel che concerne, invece, le enfiteusi urbane l'Agenzia del territorio ha dichiarato di continuare a seguire il criterio di calcolo già esposto nella nata dipartimentale del 2000, determinando il canone con l'applicazione al valore dell'area edificabile e un equo saggio di rendimento, in quanto se si considerasse il valore venale del bene si determinerebbe un capitale di affrancazione eccessivamente oneroso per l'enfiteuta;
   in merito alla problematica dell'estinzione ex lege delle enfiteusi di cui all'articolo 60 della legge n. 222 del 1985 (che riguarda esclusivamente i terreni concessi dal Fondo edifici di culto) secondo cui si estinguono di diritto i rapporti enfiteutici per i quali il Fec abbia riscosso canoni inferiori alle lire 60.000 annue, il corrispondente canone per l'Agenzia del territorio andrà calcolato in relazione al valore del fondo accertato all'anno 1987;
   da qualche tempo, ad alcuni piccoli proprietari (per lo più braccianti o contadini) della provincia di Brindisi viene richiesto il pagamento di un canone enfiteutico, preteso da alcuni eredi di un vecchio concedente. Il canone vien chiesto in base a contratti di cui spesso neppure si trova traccia e che comunque risalgono ad almeno 70 anni. Gli eredi si rivolgono ad un giudice e ottengono una ingiunzione di pagamento del canone degli ultimi cinque anni (poiché le annualità precedenti sono prescritte), calcolato anche sulle migliorie apportate dal contadino-enfiteuta, mentre l'enfiteusi prevede che il canone sia calcolato sulla rendita iniziale, escluse le migliorie stesse. Questa situazione ha portato alla creazione del «Comitato No-Enfiteusi» che è riuscito a far approvare da diversi comuni del territorio brindisino una mozione dal testo seguente: «I Cittadini chiedono che il Consiglio Comunale si faccia parte attiva – insieme con i Consigli Comunali dei Paesi limitrofi interessati – presso i competenti organi democratico-rappresentativi e in particolare presso il Parlamento e il Presidente della Repubblica, per una soluzione legislativa al problema, poiché appare sommamente ingiusto che sia possibile ancora oggi chiedere i Canoni sui miglioramenti, a distanza di così tanto tempo, da considerare l'enfiteusi stesso un diritto non più effettivo»;
   con la delibera di giunta comunale n. 242 del 21 dicembre 2010, avente per oggetto la «Statuizione della somma minima e delle modalità di rogito e rappresentanza per gli atti di affrancazione dal diritto di enfiteusi», il comune di Ceglie Messapica (Brindisi) ha stabilito in 600 euro per ettaro e proporzionalmente, per maggiori estensioni (da introitare preventivamente sul Cap. 4020/0 «Proventi derivanti da alienazioni di immobili») la somma minima da versare per l'affrancazione dei fondi gravati da enfiteusi per il quale il comune brindisino è concedente –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;
   se e con quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere ai fini delle modifica di una norma che, caso dopo caso, dimostra, a parere dell'interrogante, tutta la sua vetustà ed il suo anacronismo di applicazione, sia per quanto concerne i soggetti dei rapporto enfiteutico sia per la tipologia di terreno e che ha determinato, ad oggi, la situazione espressa in premessa. (5-09575)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-09575

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti dopo aver richiamato il quadro normativo del diritto di enfiteusi, evidenziano alcune criticità connesse alle modalità di quantificazione del canone enfiteutico.
  Al riguardo, viene evidenziato un primo orientamento assunto dall'Amministrazione con la circolare n. 29104 del 2011, secondo cui il canone debba essere equiparato al reddito dominicale opportunamente attualizzato tramite idonei criteri di aggiornamento.
  Successivamente, l'amministrazione ha ritenuto che per tutte le enfiteusi su fondo agricolo il capitale di affrancazione ed i canoni siano determinati facendo ricorso al criterio dell'indennità di esproprio e non piuttosto a quello del reddito domenicale rivalutato, non più rispondente all'effettiva realtà economica.
  Ciò posto, rilevano gli interroganti che nel territorio della provincia di Brindisi alcuni eredi di vecchi concedenti, con riferimento a presunti contratti di enfiteusi risalenti ad almeno 70 anni, avrebbero preteso canoni enfiteutici nei confronti di alcuni piccoli proprietari (per lo più braccianti o contadini) determinati secondo criteri non corretti. Nello specifico, gli interessati lamentano l'ingiusta richiesta di un canone calcolato anche sulle migliorie apportate dal contadino-enfiteuta.
  Auspicano pertanto gli interroganti opportune iniziative al fine di una soluzione della problematica segnalata.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Va preliminarmente evidenziato che la direttiva interna prot. n. 29104/2011 dell'Agenzia delle entrate, emanata a chiarimento ed integrazione della nota dell'allora Dipartimento del Territorio, prot. E2/15127 del 26 ottobre 2000, e citata nella interrogazione stessa, è stata diffusa alle strutture periferiche al fine di fornire specifiche istruzioni utili allo svolgimento delle attività legale alla determinazione dei canoni enfiteutici e del capitale di affrancazione dei beni immobili di proprietà del Ministero dell'interno – Fondo Edifici di Culto (FEC).
  Per completezza, si fa presente che, per chiarire specifiche problematiche segnalate dal FEC nella gestione delle attività in questione, dopo un approfondimento congiunto in materia tra il Ministero dell'interno e l'Agenzia delle entrate, è stato interessato il Consiglio di Stato, il quale ha fornito il parere n. 1278/2014.
  Alla luce di tale parere, l'Agenzia ha quindi diffuso un'ulteriore direttiva interna, prot. n. 125201 del 3 ottobre 2014. che, superando i contenuti della precedente circolare del 2011, ha modificato i criteri di determinazione dei valori suddetti.
  In sostanza, dall'analisi del complesso quadro normativo e giurisprudenziale consolidatosi in materia nel corso di questi anni, e sensibilmente inciso da numerose pronunce della Corte costituzionale, sono stati adottati i principi e i criteri di immediata applicazione deducibili da tali pronunce, validi per tutte le tipologie di enfiteusi.
  In particolare, in assenza di puntuali disposizioni legislative, in coerenza con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la base di partenza deve riferirsi al valore di esproprio, il quale, attualmente, corrisponde al valore di mercato. Tale valore è suscettibile di oscillazioni in relazione alle contingenze del mercato immobiliare.
  In linea con la tendenza della legislazione volta a favorire l'enfiteuta, si è quindi pervenuti all'orientamento – anch'esso condiviso dal Consiglio di Stato – di scegliere in via cautelativa il valore corrispondente all'estremo inferiore di detto intervallo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

espropriazione

eredita'

imposta sul reddito