ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09558

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 678 del 23/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: ROMANINI GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016
ROSSI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/09/2016
Stato iter:
27/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 27/04/2017
Resoconto ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/09/2016

DISCUSSIONE IL 27/04/2017

SVOLTO IL 27/04/2017

CONCLUSO IL 27/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09558
presentato da
ROMANINI Giuseppe
testo di
Venerdì 23 settembre 2016, seduta n. 678

   ROMANINI, ROCCHI, ZANIN, CAROCCI, PAOLO ROSSI, AMATO, ALBANELLA, PRINA, CASELLATO, TERROSI, GIOVANNA SANNA e PATRIZIA MAESTRI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, ha indetto un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
   il concorso in parola, riservato ai soli candidati in possesso di abilitazione conseguita tramite uno dei percorsi previsti Percorsi abilitativi speciali (PAS), Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) e Tirocini formativi attivi (TFA), ammetteva agli stessi, ai sensi del D.D.G. n. 106 del 2016, di partecipare a più procedure concorsuali per la scuola secondaria, purché nella medesima regione (articolo 4, comma 1), oppure per posti della secondaria e della scuola dell'infanzia, primaria o sostegno, anche in regioni diverse (articolo 4, comma 3);
   diversi candidati in effetti sono in possesso di abilitazione per più di una classe di concorso anche perché alcune di queste danno diritto «a cascata» ad altre: ad esempio, gli abilitati in «matematica e fisica» ricevono a cascata sia l'abilitazione in »matematica» sia quella in «fisica»;
   dal momento quindi che il bando non escludeva la possibilità di partecipare a più procedure concorsuali, taluni candidati hanno esercitato questa opzione e sono poi risultati vincitori in più di una graduatoria di merito;
   lo stesso bando tuttavia limitava i posti delle graduatorie di merito con l'articolo 9, comma 1, disponendo che «la commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'articolo 6, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10 per cento ai sensi dell'articolo 400, comma 15, del Testo unico così come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g), della legge n. 107 del 2015»;
   per conseguenza, i candidati che sono risultati vincitori in più di una graduatoria di merito sono stati chiamati ad esercitare un'opzione determinando in tal modo un vuoto nella graduatoria della classe di concorso non opzionata;
   risulta agli interroganti che gli uffici scolastici regionali, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, non abbiano nemmeno pubblicano il nome di coloro che sono stati promossi, ma che non rientrano nel numero di posti messi a bando maggiorati del 10 per cento, alla stregua dei bocciati;
   in sostanza, essendo previsto che un candidato potesse partecipare anche a più procedure concorsuali e perciò ritrovarsi anche in più di una graduatoria di merito, i posti messi a bando in molti casi non sono stati coperti per intero causa il depennamento dalle graduatorie delle classi di concorso di coloro che hanno optato per altre graduatorie e lo scorrimento limitato ai posti messi a bando maggiorati del 10 per cento;
   in numerosi casi il 10 per cento di maggiorazione non è stato sufficiente a coprire le tante rinunce dei vincitori, ovvero il numero dei posti messi a bando, sicché si hanno posti disponibili non coperti, pur in presenza di idonei al concorso;
   questa circostanza sta riducendo significativamente il numero dei docenti collocati utilmente in graduatoria causando, in alcuni casi, l'esauristi della stessa già a seguito dell'immissione in ruolo in occasione del primo dei tre anni di vigenza della graduatoria, come nel caso, ad esempio, delle classi di concorso A020 fisica, A026 matematica e A027 matematica e fisica dell'ambito orizzontale AD07 Emilia-Romagna per le quali le graduatorie sono già pressoché completamente svuotate –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della circostanza sopradescritta e se non ritenga di farsi promotore di una nota interpretativa o di una modifica della normativa tale da consentire l'immissione in graduatoria di quei candidati che, alla luce delle «opzioni» esercitate da numerosi docenti che hanno superato più di una prova concorsuale, risulterebbero necessari al fine di integrare le medesime graduatorie in funzione dello stimato fabbisogno triennale. (5-09558)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09558

  L'On.le interrogante sollecita l'adozione di misure finalizzate ad assicurare che tutti i posti del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, previsti dal bando di concorso indetto con decreto direttoriale del 23 febbraio 2016, vengano effettivamente ricoperti, entro il triennio di validità delle graduatorie, con la nomina dei rispettivi vincitori. In alcuni casi, infatti, può verificarsi che taluni candidati, i quali hanno superato la selezione in più procedure relative a diverse classi di concorso, debbono effettuare la conseguente opzione per una sola di esse e, contestualmente, la percentuale del 10 per cento degli idonei inclusi in graduatoria potrebbe risultare insufficiente a ricoprire tutti i posti rimasti scoperti.
  Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il detto limite del 10 per cento è stato previsto dall'articolo 1, comma 113, lettera g), della legge n. 107 del 2015, che ha, in tal senso, modificato il comma 15 dell'articolo 400 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.
  La situazione segnalata nell'interrogazione, unitamente ad altre problematiche inerenti alle procedure di reclutamento, è stata affrontata e risolta nel corso dell'esercizio della delega legislativa prevista dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della medesima legge n. 107 del 2015 in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria, in corso di pubblicazione proprio in questi giorni.
  Il testo definitivo dello schema di decreto legislativo, infatti, ha recepito la condizione proposta, con i rispettivi pareri, dalle Commissioni parlamentari di coprire prioritariamente il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016, anche in deroga al limite del 10 per cento, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo alle legittime aspettative dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo.
  Ciò consentirà, già con il prossimo anno scolastico 2017/2018, di inserire nelle graduatorie tutti gli idonei, anche oltre il 10 per cento dei posti, e conferire così le nomine in ruolo anche ai soggetti che hanno superato le prove concorsuali e tuttavia non hanno conseguito un punteggio sufficiente per essere iscritti in graduatoria, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili e secondo l'ordine di graduatoria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della legge

assunzione

istruzione secondaria