ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09543

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 677 del 21/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: VELLA PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/09/2016
SECCO DINO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/09/2016
Stato iter:
22/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/09/2016
Resoconto SECCO DINO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2016
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 22/09/2016
Resoconto SECCO DINO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 22/09/2016

SVOLTO IL 22/09/2016

CONCLUSO IL 22/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09543
presentato da
VELLA Paolo
testo di
Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677

   VELLA e OCCHIUTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni è stato richiesto agli Stati membri dell'Unione europea un impegno sempre maggiore e incisivo verso la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, oltreché il riuso e la raccolta differenziata di qualità;
   l'Unione europea è intervenuta con la direttiva 2008/98/CE al fine di stabilire il quadro normativo di riferimento sui rifiuti, precisando concetti basilari quali le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, intervenendo a rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, prevedendo un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e concentrando l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti;
   a tutti gli Stati dell'Unione europea è richiesto di attivarsi per fare in modo che, entro il 2020, si avviino politiche di prevenzione del rifiuti e almeno il 50 per cento dei rifiuti domestici o simili (come carta, plastica, vetro, metalli) venga riciclato o riutilizzato per ottenere nuovi prodotti: una parte importante delle politiche sull'economia circolare che anche l'Unione europea intende implementare;
   a livello nazionale i principi comunitari di cui alla direttiva sopra citata sono stati recepiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», stabilendo all'articolo 179, comma 1 che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e) smaltimento;
   il comma 2 dell'articolo 179 del decreto sopra citato stabilisce altresì che nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1 devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articolo 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
   il comma 3 dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 174, specifica altresì che con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità sopra citato qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
   ai sensi dell'articolo 182, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli;
   in materia di rifiuti è altresì intervenuto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», che, all'articolo 6, comma 1, lettera p), ha stabilito che non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) >g 13.000 kJ/kg a partire dal 29 febbraio 2016 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;
   tale previsione è finalizzata al successivo recupero energetico di dette tipologie di rifiuto nel rispetto della gerarchia delle operazioni di gestione dei rifiuti così come prevista all'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   successivamente, la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», all'articolo 46, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
   alla luce di quanto sopra esposto, il quadro normativo di riferimento in materia ambientale appare piuttosto confuso specialmente in merito alle opzioni di utilizzo delle discariche autorizzate al deposito dei rifiuti di rottamazione, considerato che l'obiettivo di destinare in via esclusiva la discarica allo smaltimento di rifiuti, con elevato potere calorifico e per i quali sono ormai disponibili e ampiamente collaudate efficienti tecnologie di recupero energetico, sembra essere stato ampiamente vanificato –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere le opportune iniziative al fine di definire le modalità di utilizzo delle discariche autorizzate fino ad oggi al deposito dei rifiuti da rottamazione e se una eventuale autorizzazione, che consenta di colmare le discariche ad oggi utilizzate in via esclusiva per i rifiuti da rottamazione anche con altre tipologie di rifiuto, possa essere oggetto dell'avvio di una procedura di infrazione presso le competenti sedi europee, alla luce della gerarchia di gestione che relega lo smaltimento ad una fase esclusivamente residuale. (5-09543)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-09543

  Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, costituisce il recepimento della specifica disciplina comunitaria riguardante le misure e le procedure necessarie finalizzate a prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle discariche di rifiuti durante il loro intero ciclo di vita. Detta disciplina è stata attuata nel sistema normativo italiano anche mediante l'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 dicembre 2010 recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, recentemente modificato dal DM 24 giugno 2015.
  In particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera p) del citato decreto legislativo n. 36 del 2003 disponeva il divieto di conferire in discarica i rifiuti con un potere calorifico inferiore a 13.000 KJ/kg, prevedendo tuttavia una specifica deroga per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami terrosi, per i quali venivano autorizzate specifiche discariche monodedicate.
  Al riguardo si evidenzia che la limitazione basata sul potere calorifero dei rifiuti all'atto dell'ammissione in discarica non trovava analoga corrispondenza nella disciplina comunitaria e, sebbene costituiva un incentivo alle operazioni di recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica, non ha trovato comunque una completa attuazione a causa delle difficoltà nelle attività di smaltimento dei rifiuti in discarica.
  La citata disposizione è stata successivamente abrogata dal cosiddetto «Collegato ambientale». Tale abrogazione non esclude, in ogni caso, il principio comunitario della gerarchia sulla gestione dei rifiuti che stabilisce di procedere allo smaltimento dei rifiuti solo dopo aver rispettato la prevenzione nella produzione dei rifiuti stessi ed aver provveduto alle fasi di riciclaggio e recupero. Ciò soddisfa inoltre anche i requisiti contenuti nell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevedono la possibilità di discostarsi dalla gerarchia sopraindicata qualora una diversa opzione garantisca, complessivamente, migliori risultati in termini di impatto sanitario, sociale ed economico, compresa anche a fattibilità tecnica e la praticabilità economica. Pertanto, nel caso specifico, lo smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti derivanti dalle operazioni di rottamazione dei veicoli fuori uso, in alcune realtà nazionali, potrebbe rappresentare l'opzione maggiormente preferibile sia sul piano ambientale che economico. Si deve, inoltre, tenere presente che la capacità d'incenerimento attuale potrebbe non essere sufficiente a garantire il trattamento di tali rifiuti.
  Con riferimento alle modalità di utilizzo di dette discariche, si precisa che il sistema di autorizzazione spetta alle autorità territorialmente competenti e la disciplina vigente dispone che in sede di autorizzazione sono stabiliti tutti i requisiti e le condizioni che i rifiuti devono tassativamente soddisfare per essere ammessi e quindi depositati in tali tipologie di discariche.
  Pertanto, spetta alle predette autorità territoriali la valutazione e la revisione dei titoli autorizzativi per poter eventualmente ammettere altre tipologie di rifiuti, che deve essere effettuata nel pieno rispetto della disciplina nazionale e comunitaria di riferimento.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura che il Ministero prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

gestione dei rifiuti

rifiuti