ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09541

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 677 del 21/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 21/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/09/2016
Stato iter:
22/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 22/09/2016
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 22/09/2016
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/09/2016

SVOLTO IL 22/09/2016

CONCLUSO IL 22/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09541
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677

   FRAGOMELI e PELILLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA – gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili e si inquadrano in ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico, ponendo particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria;
   sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall'Agenzia delle entrate, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità;
   con la medesima circolare n. 36/E/2013, l'Agenzia delle entrate ha precisato che quando l'impianto fotovoltaico si configura come bene mobile si applica l'aliquota di ammortamento del 9 per cento (circolare n. 46/E/2007), mentre quando l'impianto fotovoltaico costituisce un bene immobile l'aliquota di ammortamento applicabile è pari al 4 per cento corrispondente a quello previsto per «fabbricati destinati all'industria»;
   l'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che la determinazione catastale del valore degli immobili a destinazione speciale (censibili nella categoria D) è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi a essi strutturalmente connessi (che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento), ma escludendo la considerazione dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo;
   l'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc), nella norma di comportamento n. 197, del 18 luglio 2016, ha specificato, con riferimento che agli impianti fotovoltaici ed eolici fissi al suolo (cosiddetti imbullonati), che si rende applicabile il coefficiente di ammortamento del 9 per cento, con l'eccezione delle parti che si qualificano come fabbricati, cui si rende applicabile il 4 per cento. Alle componenti «autonome» si applicano invece, i coefficienti diversificati previsti per ogni tipologia dal provvedimento del 1988;
   nell'ambito della discussione della risoluzione n. 8-00067 approvata dalla Commissione Finanze, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;
   una riduzione della percentuale di ammortamento comporterebbe un evidente aumento dell'imposizione fiscale per i cittadini che hanno voluto investire nelle energie rinnovabili in quanto dilaterebbe a tal punto i tempi di recupero dell'investimento che, prima ancora che tale investimento sia del tutto ammortizzato, il materiale fotovoltaico installato sarà già obsoleto ed avrà quindi subito un forte decremento del valore intrinseco, unitamente ad un sicuro aumento dei costi di smaltimento dell'impianto stesso;
   è necessario evitare il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili, che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali –:
   se non ritenga utile assumere iniziative normative che chiariscano in via definitiva, in linea con la previsione dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, l'assoggettabilità ad ammortamento con aliquota del 9 per cento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi anche, qualora si qualifichino come fabbricati in quanto ancorati al suolo (cosiddetti imbullonati). (5-09541)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09541

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze, se non ritenga opportuno adottare un apposito provvedimento volto a disporre, in linea con quanto sostenuto dall'Associazione Italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) nella norma di comportamento n. 197 del 18 luglio 2016, «che l'aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi sia pari al 9 per cento, anche qualora si qualifichino come fabbricati in quanto ancorati al suolo. ».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dagli stessi Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36 del 2013 ha evidenziato che la definizione di bene mobile o immobile non si presta ad un'interpretazione univoca ai fini fiscali e, pertanto, ha ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale.
  Inoltre, poiché il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 non contempla uno specifico coefficiente di ammortamento per la categoria di beni in parola, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che si rende applicabile il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento ai coefficienti previsti per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile.
  In tale ottica, è stato attribuito il coefficiente di ammortamento del 9 per cento ai soli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre è stato attribuito il coefficiente del 4 per cento, previsto per i fabbricati destinati all'industria, agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.
  Ne consegue, allora, che l'eventuale riconoscimento di un'aliquota «indifferenziata» del 9 per cento comporterebbe effetti negativi di gettito, sia per la circostanza che l'aliquota di ammortamento viene in alcuni casi incrementata, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del c.d. super ammortamento.
  Tenuto conto delle numerose criticità connesse alla questione prospettata dagli interroganti, la ristrettezza dei tempi non consente agli Uffici una valutazione ponderata della problematica stessa. Infatti, a prescindere dall'aspetto sopra evidenziato del gettito, occorre approfondire il trattamento fiscale degli impianti in questione, sia ai fini dell'ammortamento di cui all'articolo 102 del TUIR che del super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91-94, della legge n. 208 del 2015.
  Si rileva, altresì, che dovranno essere anche affrontate le problematiche relative alla divergenza esistente tra la disciplina civilistica, che prevede il separato ammortamento delle componenti dal cespite principale qualora queste abbiano vite utili di durata diversa (ad esempio turbina e centrale termoelettrica), e la normativa fiscale, che prevede, invece, un'unica aliquota di ammortamento per il cespite principale (centrale termoelettrica).
  La semplice fissazione di un'aliquota unica per gli impianti fotovoltaici ed eolici, infatti, non chiarirebbe definitivamente il trattamento fiscale dei beni che in bilancio vengono ammortizzati, sia dai soggetti OIC che dai soggetti IAS, secondo il criterio del c.d. « component approach».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica energetica

produzione d'energia

energia rinnovabile