ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09473

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 672 del 14/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 14/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/09/2016
Stato iter:
15/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 15/09/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 15/09/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 15/09/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/09/2016

SVOLTO IL 15/09/2016

CONCLUSO IL 15/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09473
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 14 settembre 2016, seduta n. 672

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la vicenda della Apple, condannata da una recente sentenza della Commissione europea a pagare circa tredici miliardi di euro per aver goduto dal 2003, di vantaggi fiscali illeciti accordati dall'Irlanda, ha acceso i riflettori anche sugli accordi fiscali simili (cosiddetti accordi di tax ruling), grazie ai quali gli altri Stati membri possono concordare con largo anticipo e con estrema riservatezza il regime di favore con cui calcoleranno il trattamento fiscale di una multinazionale;
   sono molte le multinazionali che, sfruttando le lacune e la complessità del sistema fiscale europeo e la totale mancanza di cooperazione tra gli Stati membri, hanno deciso negli ultimi tempi di delocalizzare le loro sedi e di stabilirle in Paesi che promettono significativi sconti fiscali; tali pratiche, definite dalla commissaria per la concorrenza, Margrethe Vestager, come tipico caso di «aiuti di Stato», rappresentano un problema cruciale per l'economia europea, poiché, oltre a causare ogni anno mancati introiti per miliardi di euro ai bilanci statali, al tempo stesso danneggiano, alterandola, quella sana competizione tra le aziende alla base del progetto economico europeo;
   secondo quanto riportato dal settimanale l'Espresso del 4 settembre scorso, le multinazionali che nel solo 2013 risultavano aver sottoscritto accordi simili con il fisco italiano erano 47, un dato recentemente non confermato, ma neanche smentito dal Governo italiano, che in Parlamento europeo si è trincerato dietro una «cortina» di riservatezza;
   al fine di migliorare la trasparenza dei ruling fiscali dei Paesi membri e contrastarne l'attuale regime di opacità, dal 1o gennaio 2017 troverà applicazione la direttiva n. 2015/2376/UE, che, imponendo lo scambio obbligatorio (oggi facoltativo) ed automatico di informazioni relative ad ogni accordo fiscale con le aziende, consentirà di eliminare quella discrezionalità concessa fino a quel momento ai Governi di decidere se e a quali colossi dell'economia accordare vantaggi fiscali –:
   quante e quali siano le società con cui il fisco italiano ha sottoscritto accordi di tax ruling ed a quali condizioni.
(5-09473)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09473

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito agli accordi fiscali concessi da alcuni Stati membri (cosiddetto tax ruling), portati all'attenzione dell'opinione pubblica da parte dei mass media, a seguito della sentenza della Commissione europea sul caso Apple.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
  L'ordinamento tributario italiano non prevede accordi volti ad accordare vantaggi fiscali alle imprese multinazionali concedendo una riduzione della base imponibile o dell'aliquota fiscale.
  Le imprese multinazionali hanno facoltà, al pari di tutti gli altri soggetti che esercitano attività internazionale, di avere accesso all'istituto degli accordi preventivi (già ruling di standard internazionale), disciplinato dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  In particolare, le imprese con attività internazionale, come definite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, possono avere accesso alla procedura di accordo preventivo indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di attività svolta.
  Sulla base della normativa e della prassi italiane, oggetto degli accordi preventivi è la definizione in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dei criteri e metodi di calcolo di determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR nonché dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento di residenza da o verso l'Italia, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 166 e 166-bis del TUIR.
  Possono, inoltre, costituire oggetto di accordo preventivo le seguenti fattispecie: l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
  Con riferimento agli accordi sottoscritti al 31 dicembre 2015 la quasi totalità dei casi si riferisce a fattispecie riconducibili al transfer pricing (ossia la determinazione dei criteri e metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo).
  A riguardo, occorre precisare che in tutti gli accordi stipulati tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria le metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento sono definite nel rispetto della normativa tributaria nazionale ed in piena coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida dell'OCSE in materia di transfer pricing.
  In nessun caso, gli accordi sottoscritti hanno avuto ad oggetto la previsione di differenti aliquote fiscali rispetto a quelle ordinarie o la riduzione della base imponibile dei contribuenti. Tale discrezionalità non è peraltro concessa dalla normativa vigente.
  L'Agenzia delle entrate evidenzia, in proposito, che l'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, competente alla gestione delle procedure di accordo preventivo, ha attivamente partecipato ai tavoli tecnici istituiti presso l'OCSE e deputati all'attuazione Action plan del progetto BEPS, con particolare riferimento alla materia dei prezzi di trasferimento ed alla conseguente revisione delle Linee Guida dell'OCSE, nonché agli incontri in sede di Commissione europea relativi alle pratiche fiscali dannose, tra cui i casi di «aiuti di Stato» concessi tramite tax ruling.
  Con riguardo al numero degli accordi sottoscritti tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, l'Agenzia riferisce che risultano in vigore al 31 dicembre 2015 un numero di 50 accordi sottoscritti da 35 soggetti.
  L'Agenzia osserva tuttavia che gli obblighi di confidenzialità previsti dai singoli accordi, sia a carico dei contribuenti sia dell'Amministrazione finanziaria, non consentono di divulgare i dati identificativi delle società nonché i termini degli accordi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cooperazione fiscale europea

convenzione fiscale

applicazione del diritto comunitario