ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09469

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 672 del 14/09/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/11659
Firmatari
Primo firmatario: MARCON GIULIO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 14/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/09/2016
Stato iter:
23/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 23/03/2017
Resoconto MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/03/2017

SVOLTO IL 23/03/2017

CONCLUSO IL 23/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09469
presentato da
MARCON Giulio
testo di
Mercoledì 14 settembre 2016, seduta n. 672

   MARCON. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il signor Sergio Andreis, nato il 23 dicembre 1952 a Brescia, ha rifiutato, per motivi di coscienza, di svolgere sia il servizio militare di leva che il servizio civile sostitutivo; è stato conseguentemente detenuto nelle carceri militari di Gaeta e Forte Boccea dal 10 luglio 1979 al 10 ottobre 1980, quando è stato liberato dopo la grazia concessa dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini; al termine del periodo di detenzione è stato posto in congedo dalle autorità militari per avere assolto agli obblighi di leva;
   la sede INPS di Brescia, il 28 ottobre 2000, ha respinto la richiesta, presentata dal signor Sergio Andreis, di accredito figurativo del servizio militare ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 153 del 1969 con la motivazione che «sono esclusi dall'accredito periodi di detenzione trascorsi in attesa di giudizio seguito da sentenza di condanna e quelli di reclusione successivi alla condanna stessa»;
   peraltro, l'articolo 49 della legge n. 153 del 1969 recita: «I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7,8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta;
   la disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria;
   dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta;
   sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni;
   il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così modificato: «Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato»;
   con il messaggio n. 6033, datato 21 febbraio 2005, avente come oggetto «Diniego dell'accredito figurativo dei periodi di detenzione per rifiuto di prestare il servizio militare di leva», il direttore centrale della direzione centrale delle prestazioni INPS, scriveva: «La Direzione generale per il Personale Militare del Ministero della difesa, con nota del 13 aprile 2004, ha ritenuto che il diritto alla valutazione figurativa del servizio militare discenda dall'avvenuto assoggettamento ad un obbligo costituzionale, talché un rifiuto a tale assolvimento appare condizione preclusiva alla valutazione stessa. Pertanto i periodi di detenzione per rifiuto di prestare servizio militare di leva non possono essere valutati ai fini dell'accredito figurativo»;
   il messaggio dell'INPS sopra citato, che non può innovare previsioni di legge, è evidentemente una interpretazione peggiorativa della norma, contraria ai pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia di obiezione di coscienza al servizio militare e le decisioni dell'INPS discriminano nell'iter pensionistico i cittadini obiettori che per motivi di coscienza hanno rifiutato di svolgere sia il servizio militare di leva che il servizio civile sostitutivo rispetto a coloro i quali hanno svolto il servizio militare di leva –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   quali iniziative urgenti di competenza il Governo intenda adottare perché anche agli obiettori, a suo tempo condannati a periodi di detenzione per la loro scelta per motivi di coscienza, venga riconosciuto l'accredito figurativo del servizio militare ai fini pensionistici, assolto con modalità diverse da quello del servizio di leva.
(5-09469)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-09469

  Il presente atto parlamentare concerne il riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per il servizio militare agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.
  A riguardo faccio presente che, con la sentenza n. 27556 del 30 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha definito un giudizio su un caso analogo a quello rappresentato nel presente atto parlamentare. Tale giudizio riguarda, infatti, la vicenda di un cittadino che – avendo rifiutato per motivi di coscienza lo svolgimento del servizio militare di leva e non avendo presentato domanda per il servizio civile sostitutivo – è stato detenuto nelle carceri militari. Il cittadino ha successivamente chiesto all'Inps l'accredito della contribuzione figurativa per «servizio militare» relativamente al periodo in cui era detenuto.
  La Corte di Cassazione ha stabilito il principio generale secondo cui il rifiuto di indossare la divisa e di sottoporsi alla disciplina militare, impedisce la costituzione di un rapporto di servizio «effettivo» che solo consente di operare la parificazione fittizia del servizio militare allo svolgimento di un'attività lavorativa e l'accredito dei contributi figurativi per il servizio prestato. L'aggettivo «effettivo» suppone, infatti, una relazione funzionale – tra soggetto obbligato e Amministrazione – che implica la partecipazione del medesimo al conseguimento dei fini pubblici, previo il suo inserimento nell'apparato organico dell'ente.
  Un'eccezione a tale principio è prevista dalla legge n. 772 del 1972 (successivamente modificata dalla legge n. 695 del 1974 e poi abrogata dal decreto legislativo n. 66 del 2010), dove all'articolo 12 è previsto che «Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la domanda, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile [...]». Il comma 4 del medesimo articolo 12 prevedeva inoltre che «In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile».
  Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che il periodo di detenzione avrebbe potuto essere considerato come equivalente al servizio militare effettivo solo nel caso in cui il soggetto avesse presentato regolare domanda per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la stessa fosse stata accolta.
  La Cassazione ha ritenuto, invece, «diversa e non comparabile» la posizione di chi, pur adducendo gli stessi motivi di coscienza – come nel caso citato dall'onorevole Marcon – rifiuti totalmente in tempo di pace il servizio militare di leva ed insieme ogni tipo di servizio militare, anche non armato, ed ogni servizio alternativo civile, così dimostrando avversione ai doveri di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, non può ritenersi costituito nella fattispecie un rapporto di servizio effettivo che, nelle varie forme di servizio militare (armato, non armato o civile sostitutivo), comporta per l'interessato la totale destinazione delle proprie energie ai compiti rispettivamente attribuitigli.
  Pertanto, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, non è possibile, in casi analoghi a quelli citati nel presente atto parlamentare, riconoscere i contributi figurativi previsti per l'assolvimento del servizio militare o delle sue forme sostitutive.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio nazionale di leva

pensionato

obiezione di coscienza