ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09439

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 670 del 12/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: SGAMBATO CAMILLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 12/09/2016
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 12/09/2016
PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/09/2016
Stato iter:
20/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 20/10/2016
Resoconto PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/09/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/10/2016

DISCUSSIONE IL 20/10/2016

SVOLTO IL 20/10/2016

CONCLUSO IL 20/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09439
presentato da
SGAMBATO Camilla
testo presentato
Lunedì 12 settembre 2016
modificato
Venerdì 21 ottobre 2016, seduta n. 696

   SGAMBATO, TINO IANNUZZI, MANFREDI, PICCOLI NARDELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   i docenti precari educatori dei convitti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dal 2002, cioè da quando hanno conseguito l'abilitazione con concorso bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e appartenenti alla classe di concorso PPPP, tranne che per le fasi di immissioni in ruolo ordinarie, nel 2015 non sono stati coinvolti nel piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015 ed, inoltre, non hanno potuto partecipare alle procedure concorsuali;
   gli educatori, tuttavia, sono a tutti gli effetti insegnanti e appaiono di difficile comprensione la ragione per cui essi sono stati ignorati in occasione sia del piano assunzionale, sia del concorso a cattedra;
   la legge n. 107 del 2015 stabilisce, infatti, che l'appartenenza alle graduatorie ad esaurimento sia il requisito fondamentale per accedere al piano assunzionale nazionale, per le fasi B e C e il personale educativo ne fa parte al pari dei docenti: gli educatori precari hanno superato un concorso di abilitazione, come i docenti di disciplina;
   il loro inquadramento è equiparato, in tutto e per tutto, ai docenti della scuola primaria, sia secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 (articolo 121), sia sulla base di una serie di espressioni della Corte dei conti e del Tar del Lazio. Non è un caso che esista la classe di concorso di appartenenza del personale educativo: la L030 «Pedagogia e didattiche speciali dell'insegnamento, ordine scuola PPPP», collocata dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399 nell'area funzione docente e finalizzata alla formazione ed educazione degli alunni convittori e semiconvittori;
   in particolare, il Tar del Lazio terza sezione bis N. 07769/2016 REG.PROV.COLL. N. 13985/2015 REG.RIC., con sentenza emanata il 6 luglio 2016, ha accolto il ricorso del personale educativo stabilendo, tra l'altro, che il bonus di 500 euro destinato all'autoformazione e all'aggiornamento spettasse anche a tali figuri professionali in virtù dell'equiparazione del titolo abilitativo di personale educativo nelle istituzioni educative al titolo abilitativo all'insegnamento nella scuola primaria;
   tuttavia, gli educatori continuano ed essere relegati nelle istituzioni convittuali, sempre più ridotte di numero e con mobilità pressoché inesistente. Il personale educativo continua poi ad essere trattato come se non fosse parte integrante del nostro sistema scolastico ed educativo. Né può accedere al concorso a cattedra, poiché la classe di concorso L030 (III), equiparata in tutto e per tutto ai docenti della scuola primaria, non viene evidentemente considerata un'abilitazione a tutti gli effetti con e quella invece conseguita dai docenti nella classe di concorso EEEE;
   appare incomprensibile la mancata possibilità di migrazione professionale verso la scuola primaria, per il personale educativo, nonostante l'equiparazione, mentre è permesso il contrario. Il personale educativo, infatti, è equiparato giuridicamente (ex articolo 121 decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974) ed economicamente (ex articolo 129 e 133 del Ccnl attualmente in vigore) ai docenti della scuola primaria;
   tuttavia, i docenti educatori precari delle graduatorie ad esaurimento non possono presentare domanda di aggiornamento/mobilità tramite il sistema POLIS, ma affidarsi al più obsoleto sistema di trasmissione cartacea, a discapito della trasparenza, chiarezza e velocità;
   inoltre, non possono esprimere le preferenze per più di tre sedi, mentre gli altri docenti possono scegliere tra 20 province diverse la propria destinazione. Né possono chiedere la mobilità interprovinciale sulla base della legge n. 107 del 2015 che deroga il vincolo triennale escludendo, tuttavia, gli educatori;
   l'educatore non può poi prestare attività educativa all'interno delle scuole, poiché non è prevista la figura dell'educatore per le attività di progettazione, coordinamento, gestione e realizzazione degli interventi educativi;
   eppure l'equiparazione, come già detto, è stata ulteriormente confermata da recenti provvedimenti giurisdizionali del tribunale amministrativo regionale del Lazio del luglio 2014 e del Consiglio di Stato nonché, da ultimo, dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l'accesso ai candidati in possesso di abilitazione dei personale educativo alle prove preselettive al tirocinio formativo attivo sul sostegno della Scuola Primaria;
   tra l'altro, con l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la sentenza passata in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (2014) l'abilitazione a personale educativo conseguita a seguito del concorso ordinario è «considerata equipollente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria»;
   la totale esclusione del personale educativo dalla legge n. 107 del 2015, ha sicuramente delle ripercussioni negative su tale categoria di «docenti», non considerati tali e sebbene uguali non usufruiranno della soppressione della cosiddetta riforma Gelmini che prevede organici bloccati dal 2009 (decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009); delle immissioni in ruolo straordinarie su tutto il territorio nazionale, nelle fasi B e C; della bonus card pari ad euro 500 per la formazione prevista da CCNL, (articolo 129 – azioni funzionali all'attività educativa – comma 4, che stabilisce: «Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa»);
   inoltre, la deliberazione n. 58 del 12 novembre 1992 della Corte dei conti sancisce, segnatamente agli educatori del personale educativo, che l'attività da essi svolta è qualificata come «insegnamento» e ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria;
   l'articolo 398, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguaglio al ruolo dei «professori di scuola primaria»;
   l'articolo 3 del DDG del 13 luglio 2011 sancisce la partecipazione a pieno titolo per il personale educativo al concorso a dirigente scolastico;
   risulta doveroso precisare, che l'ordinanza del Consiglio di Stato e la Sentenza del TAR Lazio entrambe del 2014 ed entrambe passate in giudicato e la successiva ordinanza cautelare n. 4823/2016 depositate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno stabilito la possibilità per il personale educativo abilitato di partecipare ai bandi per l'ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno e al concorso docenti scuola primaria, contrariamente a quanto disposto dal decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base della mera equipollenza tra abilitati sui posti di personale educativo e abilitati all'insegnamento nella scuola –:
   se il Ministro interrogato non ritenga che i docenti educatori precari delle graduatorie ad esaurimento stiano subendo una palese disparità di trattamento e se al riguardo, non ritenga opportuno procedere all'applicazione della normativa, che prevede la mobilità nella scuola primaria e da riconoscimento dell'abilitazione quale titolo di accesso alla classe di concorso EEEE.   (5-09439)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09439

  L'interrogazione riguarda la posizione del personale educativo delle Istituzioni educative statali, nei cui confronti si chiede l'applicazione delle norme attinenti al personale docente della scuola primaria, sia ai fini delle assunzioni che a quelli dello stato giuridico e della mobilità.
  Occorre premettere che il personale in argomento appartiene ad una categoria numericamente ristretta; il ruolo, infatti, consta complessivamente di 2.255 posti in tutto il territorio nazionale. Tale esiguo numero discende necessariamente dalla limitata cifra di istituzioni educative presenti e operanti sul territorio.
  Tale situazione comporta, di conseguenza, una consistenza altrettanto ridotta di posti disponibili che non ha consentito di attivare – per questa categoria di personale – le misure straordinarie di assunzione che sono state invece disciplinate per il personale docente ai sensi della legge n. 107 del 2015.
  In ogni caso, anche quest'anno il Ministero, d'intesa con il MEF, ha autorizzato l'immissione in ruolo di 53 nuovi educatori, pari al 2,3 per cento dell'organico.
  Con riferimento alla possibilità di considerare il titolo di accesso alla professione di educatore nelle istituzioni educative statali quale titolo idoneo, e quindi abilitante, per l'insegnamento nella scuola primaria, va precisato che già oggi è possibile il transito in questo ruolo per il solo personale educativo in possesso del titolo di accesso per l'insegnamento nella scuola primaria, ovvero il diploma magistrale, se conseguito prima del 2002, o la laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria. Si sottolinea, al riguardo, che la giurisprudenza citata nell'interrogazione non contraddice tale previsione in quanto pur equiparando il ruolo del personale educativo a quello del personale docente, non equipara in egual misura i titoli di accesso che restano infatti distinti rispetto a quelli indispensabili per accedere al ruolo di docente della scuola primaria.
  Ad ogni modo, sulla base delle nuove norme introdotte dalla citata legge n. 107 del 2015, sarà possibile riesaminare anche la disciplina relativa a questa categoria di personale, valorizzando anche questo settore del nostro sistema formativo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

istruzione postuniversitaria

istruzione primaria