ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09403

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 668 del 05/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: MISIANI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 04/08/2016
Stato iter:
12/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/12/2017
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 12/12/2017
Resoconto MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2016

DISCUSSIONE IL 12/12/2017

SVOLTO IL 12/12/2017

CONCLUSO IL 12/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09403
presentato da
MISIANI Antonio
testo di
Venerdì 5 agosto 2016, seduta n. 668

   MISIANI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha introdotto un sistema di detassazione ambientale denominata «Tremonti ambiente», che, fino al 26 giugno 2012, consentiva di detrarre dalla base imponibile del reddito di impresa (per imprese di piccola e media dimensione in regime di contabilità ordinaria) gli oneri per interventi eco-compatibili;
   in particolare, con la predetta norma, veniva consentita alle società, la possibilità di operare una variazione in diminuzione, in sede di dichiarazione dei redditi, per un importo pari al sovracosto dell'investimento realizzato, con un risparmio di imposta pari, mediamente, per i soggetti passivi IRES, al 27,5 per cento;
    il predetto strumento è stato utilizzato da svariate imprese, che hanno realizzato interventi di efficientamento energetico, anche mediante installazione di impianti fotovoltaico, che, come noto, beneficiano di un sistema di tariffazione incentivata;
   in particolare, l'articolo 9 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, rubricato «Condizioni per la cumulabilità degli incentivi», espressamente prevede che «Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione sino o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 per cento del costo dell'investimento»;
   in ordine alla cumulabilità, o meno, tra tariffe incentivanti e cosiddetto «Tremonti ambiente» è sorto un diffuso dibattito tra gli operatori del settore, che vede coinvolti anche gli studiosi della materia, non trovando una illuminata lettura e interpretazione del dettato normativo che potesse, al tempo, fare certa chiarezza perché diretta esplicitazione della volontà del legislatore;
    in data 18 novembre 2011 Assonime, al fine di tentare di giungere ad una soluzione problematica, ha espresso, con proprio approfondimento n. 8 del 2011, un parere secondo il quale il cumulo tra tariffe incentivanti e cosiddetto Tremonti ambiente dovesse ritenersi legittimo ed ammissibile sia per le tariffe di cui al cosiddetto il conto energia, che per le tariffe di cui al cosiddetto III e IV conto energia;
   solo con il decreto ministeriale 5 luglio 2012, il legislatore ha definitivamente chiarito, all'articolo 19, che «l'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», così palesando l'ammissibilità del cumulo, tra detassazione ambientale e tariffe incentivanti, senza, in effetti, specificare a quale conto energia il cumulo faccia riferimento;
   a mezzo di tale disposizione, è stato chiarito, che la «Tremonti ambiente» è assimilabile agli incentivi pubblici, previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
   con l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto decreto Crescita), entrato in vigore in data 26 giugno 2012 (quindi prima dell'entrata in vigore del cosiddetto V conto energia, vigente dal 27 agosto 2012), è stata abrogata la «Tremonti ambiente»;
   alla fine del 2012, il Ministero dello sviluppo economico, con propria nota, ha formulato un parere in merito ad una richiesta di chiarimento, allo stesso pervenuta con riferimento alla possibilità di cumulare la tariffa incentivante del conto energia con la detassazione ambientale, rilevando che le (sole) tariffe del II conto energia sarebbero cumulabili nei limiti del 20 per cento del costo dell'investimento, mentre, sempre a dire del Ministero dello sviluppo economico, le tariffe di cui al III e IV conto energia non sarebbero cumulabili con la detassazione;
   tale presa di posizione contrasta con il disposto del decreto ministeriale 5 luglio 2012, il cui articolo 19 non fa specifico riferimento ad alcun conto energia, limitandosi a rendere applicabili, appunto, anche alla cosiddetta «Tremonti ambiente», i limiti di cumulo previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che viene richiamato, peraltro, da tutti i successivi decreti ministeriali, eccezion fatta per il cosiddetto V conto energia;
   secondo il chiarimento fornito dal Ministero, peraltro, la decorrenza della cumulabilità, ha effetto solo dal 1o gennaio 2013, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con la conseguenza che, essendo intervenuta, medio tempore, l'abrogazione della cosiddetta «Tremonti ambiente» l'orientamento fornito dal Ministero appare non del tutto coerente;
   allo stato, la situazione sopra rappresentata sta ingenerando notevoli dubbi in capo agli operatori privati interessati, che, in alcuni casi, pur avendo applicato la detassazione ambientale, sono costretti a non fruirne dal punto di vista sostanziale, e, sotto altro profilo, possono essere assoggettati a procedimenti di verifica da parte del G.S.E. — Gestore dei servizi energetici spa, che possono anche sfociare, nell'incertezza vigente in materia, in provvedimenti di decadenza totale dalle tariffe incentivanti, con evidente e notevole nocumento economico a carico degli stessi operatori –:
   alla luce di quanto sopra riepilogato, se sia intenzione del Governo assumere iniziative per dettare una specifica disciplina in merito al cumulo tra tariffe incentivanti e cosiddetto «Tremonti ambiente» che attenga non solo al I e II conto energia, ma anche ai successivi III e IV conto energia, che scontano un sostanziale vuoto normativo e che, in quanto emanati nella vigenza della detassazione ambientale in parola, si ritiene debbano avere medesimo trattamento rispetto ai precedenti conti energia. (5-09403)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 12 dicembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-09403

  Con l'atto in questione vengono richieste quali iniziative s'intendano adottare per chiarire una disciplina in merito alla questione del cumulo tra tariffe incentivanti e la cosiddetta Tremonti ambiente, che riguardi, oltre che il I e il II conto energia, anche le tariffe assegnate rispettivamente dal III e dal IV conto.
  Va infatti considerato che tali decreti, essendo stati emanati in vigenza della detassazione ambientale in questione, dovrebbero essere assoggettati al medesimo trattamento previsto per i precedenti conti energia.
  Riguardo a questa richiesta, vorrei preliminarmente evidenziare che tale normativa è già presente nell'ordinamento. Infatti, nel III e IV conto energia (rispettivamente, il decreto ministeriale 6 agosto 2010 e il decreto ministeriale 5 maggio 2011) è già stabilita una regola del divieto di cumulo tra le categorie di benefici pubblici non espressamente contemplate. L'articolo 5 di tali decreti elenca in modo tassativo i benefici/contributi pubblici cumulabili con la tariffa fotovoltaica.
  Posto che, tra i benefici espressamente richiamati non figura la detassazione ambientale in questione, la stessa deve ritenersi non cumulabile dovendo le eccezioni essere oggetto di interpretazione esplicita.
  Inoltre, l'agevolazione ex articolo 6 della legge n. 388/2000 non può ritenersi oggetto della previsione derogatoria di cui al comma 4 del citato articolo 5, che, in casi particolari (incentivi pubblici concessi tramite bando) fa salve le condizioni di cumulabilità previste dal II conto energia (decreto ministeriale 19 febbraio 2007).
  Per completare il quadro, vorrei anche far presente che, la stessa disciplina con opportuni adattamenti, è contenuta anche nel V Conto energia (articolo 12 del DM 5 luglio 2012).
  Dal complesso delle citate disposizioni emerge che l'agevolazione di cui alla Tremonti Ambiente non è cumulabile con le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi del III, IV e V conto energia.
  La disciplina appena illustrata è, del resto, improntata al principio dell'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio in base al quale le tariffe fotovoltaiche sono commisurate a detti costi. La ratio sottesa al divieto di cumulo è, evidentemente, quella di evitare la sovrapposizione di più forme di contribuzione pubblica riguardo ad uno stesso investimento al fine di contenere gli oneri a carico dei cittadini.
  Tale principio è desumibile da una serie di disposizioni legislative di settore che costituiscono la fonte dei vari conti energia. Voglio ricordare l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) che, nel definire i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, prevede espressamente che la tariffa incentivante debba essere «di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio».
  In senso analogo dispone il decreto legislativo 3 marzo n. 28 del 2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) che, nell'individuare i criteri generali per l'incentivazione, stabilisce che «l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio» (articolo 24, comma 2, lettera a)).
  Vorrei evidenziare, inoltre, che il citato criterio dell'equa remunerazione costituisce esplicazione dei principi di efficienza ed efficacia che, con particolare riguardo al profilo dei costi, la normativa comunitaria prevede quali parametri di valutazione dei regimi di sostegno alle fonti rinnovabili impiegati dagli Stati membri per il perseguimento dei rispettivi obiettivi nazionali (in tal senso, rispettivamente, l'articolo 4 (rubricato «Regimi di sostegno») comma 2, lettera d)), Direttiva 2001/77/CE e l'articolo 23, comma 10, lettera d), Direttiva 2009/28/CE).
  Peraltro, una considerazione particolare va fatta con riferimento alla disciplina dettata dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (II conto energia) che, all'articolo 9, ammette, qui esplicitamente, la possibilità di cumulo tra detassazione ambientale e tariffe incentivanti, ma solo nei limiti del 20 per cento del costo dell'investimento per realizzare l'impianto.
  A fronte dei dubbi ingenerati da tale previsione, il Governo, con il V conto energia (decreto ministeriale 5 luglio 2012) è intervenuto con una disposizione di natura interpretativa, stabilendo che «L'articolo 9, comma 1, primo periodo del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (...) si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388» (articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012). Non può quindi porsi in dubbio che il riferimento è alle sole tariffe riconosciute dal II conto energia.
  Il citato articolo 19 (rubricato «Cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 con altri incentivi pubblici») ha tra l'altro definitivamente chiarito che il beneficio di cui all'articolo 6, legge n. 388/2000, deve intendersi un incentivo pubblico, escludendo pertanto la cumulabilità tra Tremonti ambiente e le tariffe dei conti energia, salvo che tale possibilità di cumulo non sia espressamente prevista. In tal senso la disposizione esclude l'ammissibilità (generalizzata) «del cumulo tra detassazione ambientale e tariffe incentivanti», senza, in effetti, specificare a quale conto energia il cumulo faccia riferimento.
  Premesso quanto sopra, sembra opportuno, in conclusione, osservare quanto segue.
  Il nostro Paese da diversi anni sostiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili, e, coerentemente a tale scelta, il Governo è intervenuto predisponendo una serie di misure di incentivazione e particolare favore è stato rivolto proprio al fotovoltaico cui, a partire dal 2005, è stato dedicato l'apposito strumento del Conto energia, rinnovato ben quattro volte (per complessivi cinque Conti energia).
  Alla luce del richiamato principio dell'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, la determinazione dell'entità delle tariffe incentivanti nel tempo riconosciute è stata commisurata ai predetti costi.
   Ciò nonostante, i sistemi di incentivazione predisposti dall'Italia si sono rivelati estremamente remunerativi alla luce del progressivo e rapido calo dei costi della tecnologia. Basti considerare che negli ultimi anni in Italia si è registrato un vero e proprio boom del settore delle fonti rinnovabili in generale e del settore fotovoltaico in particolare (nell'anno 2011 il nostro Paese è risultato il primo a livello mondiale in termini di potenza fotovoltaica installata: 9.000 MW, pari a 1/3 della potenza fotovoltaica installata nello stesso anno in tutto il mondo).
  Questa rapida crescita è stata indubbiamente favorita dall'alta rimuneratività degli incentivi previsti per il settore fotovoltaico, ma ciò ha tuttavia comportato un notevole quanto rapido incremento della componente A3 della tariffa elettrica su cui gravano i relativi costi di incentivazione.
  Il relativo onere è infatti passato dallo «0» dell'anno 2005 ai 6,7 mld di euro dell'anno 2013, con un picco tra gli anni 2010-2013 in cui la spesa per incentivi alla fonte solare è passata da 900 mln di euro a 6,7 mld di euro. Anche nel 2014 gli incentivi al fotovoltaico assorbono circa il 60 per cento del gettito necessario per finanziare l'intera componente A3.
  Pertanto l'introduzione, nel senso richiesto dall'On. Interrogante, di una disciplina orientata all'ammissibilità generalizzata del cumulo tra il beneficio della detassazione ambientale e le tariffe incentivanti, darebbe inevitabilmente luogo ad una sovra remunerazione, non consentita alla luce delle considerazioni svolte, specie ove si consideri che gli impianti in questione sono già realizzati ed ammortizzati.
  Riguardo alle perplessità manifestate dall'On. interrogante circa il regime di cumulo decorrente dal 1o gennaio 2013 (di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d), (in combinato disposto con l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) faccio presente che, pur essendo intervenuta l'abrogazione della cosiddetta Tremonti ambiente a far data dal 26 giugno 2012, residua la possibilità di usufruire di tale beneficio, nei limiti di cui al II conto energia, riguardo ai procedimenti instaurati per la richiesta della detassazione ambientale avviati prima della predetta data del 26 giugno 2012.
  Per quanto concerne, infine, i controlli del GSE, nella sua «news» del 22 novembre 2017 tale Società ha chiarito che, in considerazione del previsto divieto di cumulo, gli operatori che optino per le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, entro dodici mesi, devono fare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate di rinuncia al beneficio fiscale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

costo d'investimento

prezzo dell'energia

risparmio