ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09322

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 665 del 01/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: GUIDESI GUIDO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 01/08/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 01/08/2016
Stato iter:
09/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/02/2017
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 09/02/2017
Resoconto GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/08/2016

DISCUSSIONE IL 09/02/2017

SVOLTO IL 09/02/2017

CONCLUSO IL 09/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09322
presentato da
GUIDESI Guido
testo di
Lunedì 1 agosto 2016, seduta n. 665

   GUIDESI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale prot. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 reca i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della legge n. 289 del 2002;
   i contratti di filiera e di distretto mirano a favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti operatori del comparto agroalimentare, attraverso accordi che individuino un programma d'azione, con specifici obiettivi, impegni e risultati attesi, un po’ come avviene con i contratti di rete;
   al fine di incentivare la nascita di questi contratti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso il suddetto decreto, concede agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati – tenuto conto delle localizzazione, delle tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa – per programmi di investimento tra i 4 e i 50 milioni;
   i soggetti proponenti del contratto di filiera e di distretto sono essenzialmente le società cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori agricoli e loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
   gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie: investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti di attuazione dei criteri; costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo;
   le agevolazioni sono concesse con intensità variabili a seconda della tipologia e della localizzazione dell'investimento, e del finanziamento agevolato, fino al 100 per cento delle spese ammissibili;
   con appositi bandi il Ministero successivamente definirà le ulteriori condizioni di ammissibilità dei soggetti e degli interventi, insieme ai termini e alle modalità per la presentazione delle domande, che saranno valutate con procedura a sportello;
   la legge delega n. 57 del 2001 si poneva quali obiettivi primari quelli, da un lato, di modernizzare figura dell'imprenditore agricolo e, dall'altro, di razionalizzarne le fonti normative che risultavano alquanto segmentate, avendo a mente il contesto comunitario che, sebbene non offra una definizione univoca di agricoltura, apporta comunque un criterio cosiddetto «agroalimentare» nell'individuazione dei prodotti riconducibili al mondo agricolo;
   infatti, ai sensi dell'attuale articolo 32 del Trattato comunitario, «per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo dell'allevamento e della pesca, come pure prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti»;
   la delega ha dato origine ai decreti legislativi n. 226, 227 e 228, tutti del 2001, con cui il legislatore ha cercato di rendere maggiormente moderna e al passo con i tempi la figura dell'imprenditore agricolo, intervenendo, in primis, sull'articolo 2135 del codice civile, rendendo meno accentuata la connessione con il suolo attraverso l'integrale riscrittura dello stesso;
   è in tale contesto che si deve leggere il decreto legislativo n. 226 del 2001, dedicato al settore della pesca, con cui è stata introdotta la figura dell'imprenditore ittico, equiparandola a quella dell'imprenditore agricolo;
   l'acquacoltura, rappresenta una evoluzione, in chiave strategica, della naturale sensibilità dei pescatori nei confronti dell'ambiente. Strategica perché coniuga, in maniera moderna, la salvaguardia delle risorse biologiche ed ambientali di una determinata area con uno sviluppo economico sostenibile. Non più quindi una protezione esclusivamente conservativa, ma dinamica, proiettata verso il futuro, a vantaggio anche delle nuove generazioni;
   l'acquacoltura, secondo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 4 del 2012, è definita come l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. Si può, quindi, dire che l'acquacoltura è divenuta una vera e propria attività di allevamento;
   secondo l'articolo 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine;
   anche sotto l'aspetto fiscale i criteri applicati per la definizione del reddito eccedente per l'acquacoltura, qualora svolta su terreno censito in catasto o in acque marittime (risoluzione ministeriale n. 142 del 19 dicembre 2006 emanata dalla Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso), sono quelli generali definiti per gli allevamenti di bestiame tradizionale e quindi anche per l'acquacoltura vengono stimate le cosiddette unità foraggere che teoricamente servono per gestire il ciclo produttivo;
   l'acquacoltura viene suddivisa, nelle tabelle predisposte con decreto interministeriale in «produzione di pesci crostacei e molluschi da riproduzione» e «produzione di pesci crostacei e molluschi da consumo» individuando i fabbisogni annuali in «unità foraggere»;
   alla luce di ciò ne consegue che l'acquacoltura è legislativamente paragonata all'agricoltura e, per gli effetti ricade, quindi, nell'agroindustriale –:
   se non si ravvisi la necessità di assumere iniziative per prevedere, nei prossimi bandi ministeriali di «filiera» e di «distretto», lo specifico inserimento dell'acquacoltura nei campi di applicazione, o meglio se non si ritenga di ampliare gli stessi in relazione all'acquacoltura, identificandola in modo univoco come settore ammesso alle agevolazioni, al fine di evitare successivi problemi interpretativi, secondo quando esplicitato in premessa.
(5-09322)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-09322

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi, in premessa occorre sottolineare come questa Amministrazione sia particolarmente attenta allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'acquacoltura, la cui produzione trova sempre più diffusione nei mercati nazionali ed internazionali ed apprezzamento presso i consumatori.
  Al contempo, stiamo guardando, con molto interesse, al consolidamento di questo settore perché meglio di altri rivolge la corretta attenzione alle risorse biologiche ed agli ecosistemi in un contesto di crescita sostenibile. Proprio nel nostro Piano triennale per la pesca l'acquacoltura è individuata come una delle attività fondamentali per uno sviluppo sostenibile del comparto. Non tralasciamo la necessità di prevedere interventi volti ad una maggiore integrazione della filiera per un miglioramento della qualità stessa del prodotto ed una riduzione dei costi dovuti all'intermediazione ed al trasporto nonché incentivare programmi di valorizzazione di promozione e commercializzazione del prodotto contraddistinto anche da un marchio che ne certifichi le caratteristiche.
  Quanto ai contratti di filiera e/o di distretto, previsti dal decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016, questi prevedono interventi solo per le imprese agricole per la produzione primaria, per la trasformazione e per la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, non contemplando i prodotti della pesca. Ad oggi ricordiamo che il provvedimento nazionale è stato approvato dalla Commissione Europea solo per la parte agricola.
  L'Amministrazione è comunque disponibile a istituire un tavolo di confronto affinché si possa verificare, congiuntamente agli operatori ed alle rappresentanze del settore della pesca e dell'acquacoltura, la possibilità di predisporre interventi a sostegno dei contratti di filiera e/o di distretto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto agricolo

gruppo di produttori

salvaguardia delle risorse