ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09160

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 653 del 13/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: FREGOLENT SILVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2016
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2016
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2016
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/07/2016
Stato iter:
28/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/07/2016
Resoconto FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 28/07/2016
Resoconto FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 14/07/2016

DISCUSSIONE IL 28/07/2016

SVOLTO IL 28/07/2016

CONCLUSO IL 28/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09160
presentato da
FREGOLENT Silvia
testo presentato
Mercoledì 13 luglio 2016
modificato
Giovedì 14 luglio 2016, seduta n. 654

   FREGOLENT, TINAGLI, PELILLO, FRAGOMELI, LODOLINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per due persone maggiorenni dello stesso sesso di costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni;
   l'introduzione di questa nuova fattispecie ha rilevanti implicazioni fiscali e civili, in particolare per quanto riguarda la definizione del regime della comunione di beni, il diritto ad avere un'abitazione principale comune fiscalmente rilevante ai fini dell'imposta sui redditi e delle imposte locali, il diritto alla pensione di reversibilità, nonché i diritti di successione;
   l'articolo 1, comma 20, della citata legge inoltre prevede, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
   il comma 75, dell'articolo 1, della legge di stabilità del 2016, di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, intervenendo sulle agevolazioni previste ai fini IRPEF, amplia le ipotesi in cui è possibile fruire del cosiddetto « bonus mobili», individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile;
   in particolare, il citato comma 75 stabilisce che «Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa»; la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro;
   con l'emanazione della circolare n. 7/E del 31 marzo 2016, l'Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti anche sui soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale sul «bonus» «mobili per giovani coppie»;
   la detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati: a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni. Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell'anno 2016. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età. Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35o anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade; c) essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l'unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l'acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest'ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35o anno d'età nel 2016. L'acquisto dell'unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell'anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell'anno 2015;
   quanto previsto dalla citata circolare attuativa dell'amministrazione finanziaria per le coppie coniugate, per le quali non rileva il requisito di durata del vincolo matrimoniale, dovrebbe, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, essere applicabile anche alle giovani coppie tra persone dello stesso sesso unite civilmente costituenti un nucleo familiare –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative per chiarire che le disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016 volte a concedere alle giovani coppie l'agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche alle giovani coppie tra persone dello stesso sesso unite civilmente. (5-09160)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09160

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale in favore delle giovani coppie che acquistano mobili ad arredo dell'unità immobiliare acquistata e adibita ad abitazione principale, introdotta dall'articolo 1, comma 75 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), anche alle cosiddette unioni civili tra persone dello stesso sesso come disciplinate dalla legge 76 del 2016.
  Gli onorevoli interroganti infatti evidenziano che l'articolo 1, comma 20, della predetta legge, stabilisce che, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  È opportuno preliminarmente richiamare il quadro normativo delineato dalla menzionata legge n. 76 del 2016.
  Il comma 1 dell'articolo unico della legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 6 giugno 2016, individua la finalità della legge nell'istituzione dell'unione civile ha persone dello stesso sesso, quale specifica «formazione sociale» ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto.
  Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, la disposizione prevede, inoltre, al comma 3, la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile. Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere, tra l'altro, i dati anagrafici delle parti e l'indicazione della loro residenza.
  Il comma 2, richiamato dagli onorevoli interroganti, dispone che – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.
  Deve precisarsi, altresì, che ai sensi dei commi da 28 a 31 dell'articolo unico della legge in argomento è prevista, inoltre, una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
  Tra i principi e criteri direttivi cui deve conformarsi la normativa delegata – adottata su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri – sono compresi:
   l'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alla disciplina dettata dalla citata legge n. 76 del 2016;
   le modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento delle disposizioni contenute nella legge n. 76 del 2016 con quelle contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

  Il comma 34, infine, affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire «le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a)».
  Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, non sussiste alcuna preclusione, dal punto di vista della normativa fiscale, ad estendere il « bonus mobili» previsto per le giovani coppie (articolo 1, comma 75 della legge n. 208 del 2016) ai componenti dell'unione civile, stante l'equiparazione del vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello derivante dal matrimonio.
  Ai fini della detrazione medesima è, tuttavia, necessario che sussistano tutte le ulteriori condizioni illustrate nella circolare n. 7/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate.
  È necessario, in particolare, che, analogamente a quanto richiesto per le coppie coniugate, l'unione civile sia validamente costituita nell'anno 2016.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

unione civile

divisione della proprieta'

imposta sui trasferimenti