ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 649 del 07/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2016
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2016
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2016
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2016
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 07/07/2016
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 06/12/2016
Resoconto GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/07/2016

DISCUSSIONE IL 06/12/2016

SVOLTO IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09109
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Giovedì 7 luglio 2016, seduta n. 649

   LUIGI GALLO, BRESCIA, VACCA, CHIMIENTI, LUPO, VALLASCAS e GALLINELLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante è venuto a conoscenza dei fatti e delle circostanze di cui ai capoversi successivi;
   in data 30 settembre 2015 il signor D.S. ha fatto richiesta di rinnovo del certificato IMO STCW ‘95 modello n. 0251 da Comandante su navi superiori a 3000 GT alla Capitaneria di porto di Genova;
   in data 7 ottobre 2015, con nota n. 38428, la Capitaneria di porto di Genova ha notificato al signor S. il preavviso di rigetto dell'istanza, dichiarando che dopo valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione rilevanti per la conclusione dell'istruttoria, «è emerso che non sussistono i presupposti per un integrale accoglimento della domanda», giacché il certificato di competenza del quale si richiede il rinnovo, seppur il marittimo in questione fosse in regola con i requisiti previsti dal decreto legislativo del 7 luglio 2011, n. 136, può essere convalidato non oltre il primo gennaio 2017, come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71;
   successivamente, la Capitaneria di porto, esaminate le osservazioni del comandante, ha provveduto, con foglio n. 27.06/41047, in data 27 ottobre 2015, ad emettere un provvedimento di rigetto della istanza precisando che «nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 28, comma 2, del succitato decreto legislativo, il rinnovo del certificato avrebbe efficacia solo sino alla data del 1o gennaio 2017», e non per cinque anni come da decreto legislativo del 7 luglio 2011, n. 136;
   in risposta a tali vicissitudini, il signor S. ha presentato istanza di ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio per chiedere l'annullamento del suddetto provvedimento del 27 ottobre 2015 di rigetto dell'istanza di rinnovo di abilitazione IMO STCW ‘95 e della circolare del Comando generale del corpo delle capitanerie del 27 dicembre 2011 nella parte in cui prevede che la data di validità dei certificati IMO non potrà andare oltre il 1o gennaio 2017 e per l'accertamento del diritto di ottenere il rinnovo della menzionata abilitazione IMO per 5 anni e, dunque, sino al 23 novembre 2020;
   il TAR del Lazio, sulla base di violazione e falsa applicazione dall'articolo 28 del decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, con sentenza n. 06619/2016 sul ricorso n. 13931/2015, ha annullato sia il provvedimento del 27 ottobre 2015 di rigetto dell'istanza di rinnovo di abilitazione IMO STCW/95 su navi pari o superiori a 3.000 gt, sia la circolare del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto in oggetto, nella parte riguardante la data di validità, condannando il Ministero delle infrastrutture e di trasporti al pagamento delle spese di lite in euro 2.000,00;
   infatti, il succitato articolo 28 stabilisce, tra le altre cose, che «Fino al 1o gennaio 2017, le autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136», intendendo riferirsi, secondo quanto riportato nella sentenza del TAR, ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 136 del 2011 nonché all'articolo 7, comma 8, dello stesso decreto, in base al quale i certificati conformi ai requisiti «abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno validità di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati»;
   è utile inoltre ricordare che il comma 5 del medesimo articolo 28 stabilisce che «fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136» che prevede che il rinnovo venga disposto per un periodo quinquennale;
   nonostante ciò, in data 10 giugno 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emesso un'altra circolare a firma del direttore generale dottor Enrico Maria Pujia diretta alle direzioni marittime, alle Capitanerie di porto, all'Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano e, per conoscenza, al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, con la quale affermava che nelle more della notifica formale della sentenza, al fine di consentire l'eventuale impugnazione della stessa, a suo avviso il decreto ministeriale del 1o marzo 2016, n. 51, avesse superato il problema alla base del ricorso;
   in effetti, tale decreto ministeriale stabilisce, all'articolo 11, che fino alla emanazione dei provvedimenti attuativi della convenzione di Manila, i certificati e la prova documentale di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, hanno validità fino al 1o gennaio 2017;
   tuttavia, è doveroso sottolineare come la data di emissione di tale decreto sia antecedente alla data in cui è stata emessa la sentenza del TAR che, de facto, ha preso una tale decisione nonostante fosse a conoscenza del decreto impugnato dai Ministero delle infrastrutture e di trasporti;
   oltre a ciò, non è possibile non considerare che in base a quanto stabilito dall'articolo 10, libro III del codice del processo amministrativo, le sentenze del TAR sono esecutive finché il Consiglio di Stato non decida l'eventuale sospensione dell'esecuzione –:
   se il Ministro interrogato non ritenga appropriato assumere iniziative volte a svolgere una revisione della posizione del signor S.D. alla luce della sentenza di cui in premessa, e per garantire la tutela del lavoro marittimo e l'applicazione del codice STCW così come internazionalmente sottoscritto;
   quali iniziative anche di carattere normativo, intenda assumere il Ministro interrogato alla luce delle argomentazioni tracciate nel caso descritto in premessa, affinché siano chiarificate e rese univoche per tutti, senza interpretazioni e adattamenti di sorta, le procedure per il rinnovo del certificato IMO STCW95. (5-09109)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-09109

  Come è noto, a luglio 2010 sono stati adottati dall'IMO gli emendamenti alla Convenzione STCW ’78, che modificano in modo sostanziale gli standard minimi di educazione e addestramento richiesti ai lavoratori marittimi ed entrano definitivamente in vigore il 1o gennaio 2017.
  La Regola 1/15 della Convenzione dispone che gli Stati possono continuare ad emettere e riconoscere i certificati conformi ai requisiti della Convenzione in vigore immediatamente prima del 1o gennaio 2012 in relazione a quei marittimi che hanno iniziato un servizio a bordo e un programma di educazione e addestramento prima del 1o luglio 2013.
  Inoltre, la Regola 1/11 dispone che ogni Stato deve confrontare gli standard di competenza richiesti per i certificati emessi prima del 1o gennaio 2017 con quanto richiesto nella parte A del Codice STCW per determinare eventuali aggiornamenti nell'addestramento o valutazioni di esso.
  Da tale valutazione emergeva che la normativa nazionale allora vigente doveva essere rivista e integrata con le disposizioni contenute negli emendamenti sopracitati e, al fine di garantire comunque l'attuazione della Regola 1/15, con lettera circolare n. 008 del 27 novembre 2011, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha disposto la scadenza di tutti i certificati al 1o gennaio 2017.
  È infine utile evidenziare che l'Agenzia Marittima Europea (EMSA) ha svolto un audit all'Amministrazione italiana lo scorso 27 maggio-5 giugno; sebbene ancora vigente il decreto legislativo n. 136/2011, l'EMSA ha considerato anche le disposizioni del decreto legislativo n. 71/2015 considerando l'impianto normativo italiano conforme a quanto prescritto dalla direttiva europea 2008/106, come emendata, proprio in virtù del fatto che i certificati di competenza, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione degli emendamenti Manila, recavano la data di scadenza al 1o gennaio 2017.
  Nel caso in esame, il marittimo ha proposto ricorso contro il presunto diniego di riconoscimento; presunto in quanto la Capitaneria di porto di Genova aveva disposto il rinnovo del certificato al 1o gennaio 2017 sulla base delle disposizioni impartite dal Comando generale.
  Al momento della sentenza del TAR che disponeva la sospensiva erano intervenute modifiche alla normativa nazionale che attuavano i disposti degli emendamenti Manila 2010; infatti, il 1o marzo 2016 è stato emanato il decreto ministeriale n. 51 concernente le procedure per il rinnovo dei certificati di competenza e, con diversi decreti dirigenziali il Comando generale del Colpo delle capitanerie di porto, competente in materia, ha provveduto a disciplinare gli addestramenti e gli aggiornamenti degli addestramenti in attuazione degli emendamenti Manila 2010.
  Con circolari n. 34 e n. 35 del 17 marzo 2016, i competenti uffici del MIT diramavano le procedure per l'adeguamento della scadenza dei certificati alla scadenza originaria degli stessi e per il rinnovo dei certificati.
  Infine, con mirato riguardo alla revisione della posizione del signor D. S., la Capitaneria di porto di Genova riferisce di aver riconvalidato il Certificato di competenza n. 0251 in favore del summenzionato marittimo a far data 12 gennaio 2016, tenuto conto della rispondenza degli attestati di formazione presentati da quest'ultimo alla nuova disciplina di settore introdotta dal citato decreto MIT 1o marzo 2016.
  Inoltre, nelle more dell'emanazione di direttive di dettaglio in materia di addestramento Medical care e First aid a cura del Ministero della salute, ai sensi del dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto ministeriale, l'Autorità marittima di Genova provvederà ad estendere la validità del Certificato di competenza sino alla naturale scadenza del 24 novembre 2020, una volta che l'interessato avrà dimostrato la frequentazione del corso di formazione sull'Uso della leadership e delle capacità manageriali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura dei trasporti

nave