ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09096

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 648 del 06/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALBANELLA LUISELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/07/2016
Stato iter:
26/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/01/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/01/2017
Resoconto ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/07/2016

DISCUSSIONE IL 26/01/2017

SVOLTO IL 26/01/2017

CONCLUSO IL 26/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09096
presentato da
ALBANELLA Luisella
testo di
Mercoledì 6 luglio 2016, seduta n. 648

   ALBANELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la riforma degli ammortizzatori sociali, ad opera del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è intervenuta nel corso di utilizzo da parte delle imprese dei settori con accesso alla cassa integrazione straordinaria, del contratto di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984, il quale già aveva previsto il ricorso a tale specifico ammortizzatore sociale «(...)al fine di evitare in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale»;
   l'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 726 del 1984 prevedeva un termine massimo di durata, esplicitando che «(...) il trattamento di integrazione salariale viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi (...)», pertanto, senza condizionare tale durata ad un'esplicita previsione di tale termine massimo sin dall'atto iniziale di stipula del contratto di solidarietà, ma lasciando alle parti la possibilità di prevedere la modalità, anche frazionata, di tale durata, purché nell'ambito del termine massimo;
   pertanto, le imprese di tutti i settori industriali, comunque imprese con contribuzione versata alla cassa integrazione guadagni straordinaria in esito a procedure collettive ai sensi degli articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, al fine di evitare la riduzione del personale, trovavano con le parti sociali accordi di gestione degli esuberi, mediante ricorso al contratto di solidarietà;
   tali accordi, a salvaguardia occupazionale, si ponevano un termine di 24 mesi, determinato dalla legge, senza sussistenza di condizionamenti o vincoli normativamente espressi sulle modalità del decorso temporale, nel senso che poteva prevedersi un frazionamento di tale arco temporale, come in realtà, normalmente esercitato, in due periodi contigui di 12 mesi ciascuno, il secondo usualmente a proroga del primo, anche vista e considerata, in tal senso, la regolamentazione assunta in sede di procedure autorizzative ministeriali;
   si pone a tal proposito, l'interrogativo circa la previsione del rispetto della norma previgente al decreto legislativo n. 148 del 2015, relativamente agli accordi intervenuti in data antecedente, e regolamentati, per gli effetti a valere sulla salvaguardia occupazionale e sulle condizioni e modalità di gestione degli esuberi aziendali;
   il decreto legislativo n. 148 del 2015 interviene a modificare con maggior onerosità le condizioni e le modalità di gestione degli esuberi, a far data dalla pubblicazione del medesimo provvedimento, ovvero dal 24 settembre 2015;
   efficienza di carattere sociale, nonché ragioni di stabilità giuridica, dovrebbero escludere conseguenze che possano disattendere o disconoscere gli effetti già prodotti dalle norme di legge, e nella fattispecie, gli effetti prodotti sugli accordi di contratti di solidarietà intervenuti antecedentemente al decreto legislativo n. 148 del 2015, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, in esito a procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;
   la circolare n. 30 del 9 novembre 2015, a firma della direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, invece sembrerebbe, disattendere l'adottato criterio, prevedendo che precedenti accordi ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984 potessero proseguire fino alla naturale scadenza dei 24 mesi previsti dalla norma, ma solo a condizione esclusiva, peraltro non rinvenuta neanche nel decreto legislativo n. 148 del 2015, della previsione nell'accordo tra le parti (imprese e organizzazioni sindacali), di un'esplicita durata di 24 mesi, già predeterminata e manifestata nell'accordo di stipula del contratto di solidarietà;
   la previsione, contenuta al comma 1, dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone che: «I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguiti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse», consentendo di interpretare la permanenza fino allo scadere dei 24 mesi, così come previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, delle condizioni e delle modalità di gestione degli esuberi, potendosi cioè ritenere che la consultazione sindacale si riferisca all'atto delle parti (imprese e organizzazioni sindacali), con cui hanno inteso dar corso al contratto di solidarietà, in esito alla conclusione con accordo della procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991. In tal senso, dovrebbe ritenersi priva di effetti, l'interpretazione di cui alla parte richiamata in seno alla circolare ministeriale n. 30 del 9 novembre 2015 –:
   alla luce delle considerazioni sommariamente espresse in premessa, se non intenda adottare iniziative correttive coerenti con lo spirito e la lettera del decreto legislativo n. 148 del 2015 al fine di evitare l'interruzione delle scelte già condivise da imprese e organizzazioni sindacali, i ottemperanza alla normativa preesistente. (5-09096)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 gennaio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-09096

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Albanella, inerente all'efficacia temporale di contratti di solidarietà sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, evidenzio che il quesito sollevato riguarda il coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina normativa in corso di utilizzo da parte delle imprese del contratto di solidarietà (cosiddetto difensivo), prima disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 726 del 1984, aventi la finalità di mantenere i livelli occupazionali ed evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.
  Prima della modifica avvenuta con il decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento specifico alla durata del contratto di solidarietà, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 863 del 1984 prevedeva che la durata del contratto non potesse essere superiore a 24 mesi. Per mezzo della stipula di un nuovo contratto di solidarietà le aziende nella medesima unità produttiva potevano tuttavia raggiungere 48 mesi consecutivi di trattamento di integrazione salariale per riduzione oraria a seguito di un accordo di solidarietà, elevabili fino ad un massimo di 60 mesi nei territori del Mezzogiorno.
  Ciò posto, in base al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 46448 del 2009, l'istanza aziendale e il conseguente decreto di concessione del trattamento, anche in presenza di accordi per 24 mesi, si riferivano sempre a periodi non superiori a 12 mesi onde consentire il monitoraggio sulla corretta attuazione della disciplina da parte delle aziende.
  Con le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 148 del 2015 è stato abrogato l'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984 ed in particolare per ciò che riguarda in modo specifico il contratto di solidarietà, l'articolo 21, comma 3 stabilisce che il contratto di solidarietà può avere una durata massima di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile.
  Com’è noto, inoltre, l'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015 detta disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, stabilendo che: «I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguiti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.».
  Si è posto, pertanto, un problema interpretativo relativo a quelle aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.148 del 2015, avessero già stipulato accordi della durata di 24 mesi ma ottenuto il decreto concessorio solo per i primi dodici mesi.
  Unicamente per questi casi, nella circolare n. 30 del 9 novembre 2015, integrativa della circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015, sulle modalità procedimentali di presentazione dell'istanza si specifica che: «per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell'ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell'ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni della previgente normativa».
  Con la predetta circolare si è chiarito che, per quelle aziende che entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015 (cioè entro il 23 settembre 2015), avessero presentato dei programmi di riorganizzazione o ristrutturazione o anche dei contratti di solidarietà con la durata di 24 mesi, alle istanze di proroga (per gli ulteriori 12 mesi di trattamento) si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto; ciò al fine di consentire il completamento dei programmi di riorganizzazione o di ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa.
  Ciò detto, voglio chiarire che la medesima finalità di completare un programma o un contratto già avviato non si ravvisa nel caso di un nuovo contratto stipulato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, per cui quest'ultima disciplina risulta l'unica applicabile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cassa integrazione

politica occupazionale

consultazione dei lavoratori