ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 644 del 29/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: GINATO FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2016
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/06/2016
Stato iter:
06/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/07/2016
Resoconto GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/06/2016

DISCUSSIONE IL 06/07/2016

SVOLTO IL 06/07/2016

CONCLUSO IL 06/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09032
presentato da
GINATO Federico
testo di
Mercoledì 29 giugno 2016, seduta n. 644

   GINATO, PELILLO e GIACOBBE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i buoni fruttiferi postali (BFP) rappresentano una forma di risparmio, offrendo ai sottoscrittori la possibilità di disinvestire in qualsiasi istante con la totale garanzia del capitale investito maggiorato degli interessi nel frattempo maturati. Sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti, garantiti dallo Stato italiano e sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali;
   il potere di modificare il tasso di interesse previsto anche con riferimento a serie di buoni postali già emesse, oltre che a quelle di nuova emissione, era conferito al Ministro del tesoro dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, (poi abrogato dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 284); in particolare, la norma prevedeva la possibilità di modificare i tassi d'interesse sia per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sia per quelli relativi a serie emesse in precedenza; lo stesso articolo 173 prevedeva inoltre che gli interessi dovevano essere corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni e che tale tabella, in caso di successiva variazione dei tassi, dovesse essere integrata con quella messa a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali;
   con decreto ministeriale del 13 giugno 1986 furono istituiti una nuova serie di buoni postali con lettera «Q» stabilendo che tutti i buoni fruttiferi postali delle serie precedenti (serie L, M, N, O) fossero convertiti in serie «Q» tale attribuzione rappresentava un declassamento delle serie precedenti, presentando tassi d'interesse molto più bassi rispetto a quelli sottoscritti al momento dell'acquisto;
   con riferimento ad un buono postale fruttifero trentennale del valore di lire 500.000, serio O, la somma da corrispondersi alla scadenza naturale del 31 dicembre 2014 doveva essere pari a lire 17.329,651, oggi euro 8.950,02, ma il sottoscrittore al momento della riscossione, ha appreso che la somma liquidata sarebbe stata notevolmente inferiore rispetto a quanto indicato sulla tabella posta sul retro del titolo stesso, pari a 4.166,03;
   sul retro del buono postale venivano specificate le somme rimborsabili secondo una dettagliata tabella riportante l'indicazione degli anni e dei relativi bimestri e del saggio di interesse applicabile; sul buono non veniva riportato alcun riferimento ad alcuna disposizione normativa che potesse prevedere un mutamento unilaterale dei saggi d'interesse convenuti e/o delle somme rimborsabili;
   nella liquidazione dell'importo, Poste Italiane SpA riteneva applicabile il combinato disposto di cui all'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 (Testo Unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e all'articolo 6 del decreto del Ministero del tesoro n. 148 del 1986, provvedendo pertanto a rimborsare agli intestatari una somma complessivamente inferiore rispetto a quanto reso noto all'acquirente al momento dell'acquisto del buono postale;
   nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'avvocato difensore di Poste, davanti al giudice adito, preliminarmente ha sollevato una serie di eccezioni pregiudizievoli di rito («difetti di forma del giudizio» che attendono ai requisiti necessari della domanda e che sono indispensabili per la continuazione del processo) e, nel merito, in via subordinata, una serie di mere argomentazioni difensive, dirette, genericamente, a contestare la fondatezza della pretesa del risparmiatore, onde ottenere la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto «infondato, ingiusto ed illegittimo»;
   la sentenza del 29 settembre 2015 pubblicata dal giudice di pace di Savona ha accolto il ricorso di circa venti possessori di buoni investiti dalla diminuzione dei saggi di interesse. Le eccezioni di rito avanzate dall'avvocato della società Poste Italiane sono state superate dal giudice di pace;
   il giudice ha adeguatamente motivato in sentenza che la controversia non verte su leggi relative a prestiti pubblici o su leggi sul debito pubblico, ma riguarda le problematiche di interpretazione e applicazione dell'articolo 173 decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 (così come integrato dall'articolo 6 del decreto ministeriale n. 148 del 13 giugno 1986), che è una norma facente parte del «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni» che non detta una normativa in materia postale di titoli del debito pubblico, ma regola la materia dei buoni postali fruttiferi emessi da Poste italiane (che non sono titoli di Stato);
   si rivela la natura contrattuale e privatistica del rapporto instaurato, chiaramente riconosciuta, precedentemente, dalle, sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979/2007 sostenendo, che tra i sottoscrittori dei buoni e Poste italiane si instauri un rapporto di natura contrattuale e privatistica che fa sì che alla fattispecie in esame si applichino le norme di diritto privato;
   inoltre, dalla stessa sentenza, si legge che il Tribunale di Napoli, nell'ordinanza del 16 luglio 1999, ha censurato l'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e successive modifiche, nella parte in cui consentiva l'estensione dell'intervenuta variazione del saggio di interesse anche alla serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emessi, senza che tale variazione fosse comunicata al domicilio del titolare dei buoni per consentirgli il tempestivo esercizio di diritto di recesso;
   ad avviso del Tribunale di Napoli, l'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, diversamente regolando la materia, ingenerava una ingiustificata disparità di trattamento fra gli utenti di analoghi servizi, determinando uno scoraggiamento del risparmio postale privo di garanzie di trasparenza e chiarezza apprestate per il risparmio ed investimento presso istituti di credito;
   le disposizioni contenute nei capi V e VI del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 (compreso anche l'articolo 173), sono state abrogate dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999, il quale prevede che «i rapporti già in essere (...) continuano ad essere regolati dalle norme anteriori», apparentemente consentendo il protrarsi della già denunciata disparità di trattamento in danno della tutela del risparmio e dei diritti fondamentali dell'individuo, penalizzando altresì il risparmiatore di ieri rispetto a quello di oggi, ancorché entrambi siano fruitori dei medesimi servizi di risparmio postale;
   l'applicazione, invocata da Poste italiane, del combinato disposto degli articoli 173 decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e articolo 6 del decreto ministeriale del Tesoro n. 148 del 1986, oltre a determinare una disparità di trattamento tra risparmiatori, più volte stigmatizzata dalla giurisprudenza, sotto il profilo della legittimità costituzionale, comporta anche una violazione del principio di irretroattività della legge sancito dall'articolo 11 delle preleggi;
   in risposta ad una interrogazione svolta in Commissione finanza, il Sottosegretario Zanetti, ha sottolineato che la possibilità degli interessati «di essere portati tempestivamente e capillarmente a conoscenza della generalità dei risparmiatori» sarebbe stata «soddisfatta attraverso il regime di pubblicità legale degli atti normativi (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)»; questo appare, di fatto, insufficiente, in particolare alla luce della discussione in corso sulla trasparenza nel rapporto tra chi propone investimenti e i risparmiatori;
   come ritenuto dalla Corte di Cassazione, il risparmiatore deve essere tutelato nel caso in cui, pur vigendo determinati tassi di interesse, i buoni postali fruttiferi emessi a suo favore siano stati rilasciati con l'apposizione a tergo di una tabella di tassi di interesse più favorevoli ma già superati al momento dell'emissione del buono stesso a maggior ragione dovrà essere tutelato il sottoscrittore, che abbia acquistato un buono postale fruttifero corredato di una tabella per la liquidazione dei tassi di interesse corrispondenti a quella prevista dalla normativa che lo ha istituito, senza essere stato contrattualmente informato della possibilità di successiva variazione i tassi, anche in senso peggiorativo e che a seguito dell'intervento di una normativa di rango secondario (decreto ministeriale n. 148 del 1986) si veda decurtato di molto il rendimento del buono, in contrasto con le condizioni contrattuali sottoscritte al momento della emissione del buono stesso e senza ricevere alcuna comunicazione –:
   se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per ripristinare la certezza giuridica del calcolo degli interessi dei buoni fruttiferi postali, secondo le legittime aspettative dei sottoscrittori, a tal fine intervenendo presso Poste italiane spa, così evitando il proliferare di contenziosi in sede giurisdizionale con inevitabili costi aggiuntivi e dilatazione dei pagamenti. (5-09032)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09032

  L'interrogazione a risposta in Commissione dell'Onorevole Ginato ed altri concerne il calcolo degli interessi applicati sui Buoni fruttiferi postali (BFP).
  Al riguardo, sentita la Società Cassa Depositi e Prestiti, si fa presente che a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 13 giugno 1986 – sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973 (cosiddetto Codice Postale) – sono stati applicati i nuovi tassi fissati per i buoni della serie «Q» anche ai buoni delle serie precedentemente emesse, a far data dal 1o gennaio 1987.
  Giova, in primo luogo, precisare che a fronte della favorevole pronuncia del giudice di pace di Savona del 29 settembre 2015, menzionata nell'interrogazione, numerose altre pronunce sono state emesse in senso opposto.
  In particolare, la sentenza n. 13979/2007, nel pronunciarsi in merito alla natura dei buoni fruttiferi postali (non già titoli di credito ma meri titoli di legittimazione come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, vedi anche sentenza Cassazione Sezione I, n. 27809/2005), espressamente sancisce il principio secondo il quale, alla stregua del quadro normativo di riferimento, «deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto» (omissis) e, proseguendo ribadisce che «il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso di interesse per effetto di un eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli».
  A questa pronunzia si è conformata la giurisprudenza di merito (vedi Tribunale di Roma sezione II civile del 4 aprile 2013 n. 7111 e Tribunale di Como sent. 819/2011) nonché anche l'arbitro Bancario finanziario che in diverse circostanze si è conformato a quanto previsto dalla Suprema Corte, rigettando le istanze dei risparmiatori (Dec. N. 7437/2014 Coll. Milano – Dec. N. 5423/2014 Coll. Napoli Dec. 1307/2014 Coll. Milano).
  Né appare appropriato il riferimento all'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 16 luglio 1999 sulla quale la Corte Costituzionale con ordinanza n. 47/2001 successivamente si pronunciava nel senso non già della fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale invocata dal Giudice a quo, bensì nel senso della restituzione degli atti al Tribunale di Napoli in ragione del sopraggiunto mutamento del quadro normativo di riferimento.
  In particolare, con riferimento alla asserita violazione del principio di eguaglianza tra i risparmiatori giova precisare che all'epoca dell'emanazione del codice postale, così come del successivo decreto ministeriale del 13 giugno 1986, nel sistema bancario non esisteva nessuna norma di rango legislativo, che disciplinasse le modalità di informazione alla clientela delle operazioni di variazione dei tassi, anche in diminuzione.
  Infatti, solo con l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari» (dunque circa 20 anni dopo l'emanazione del codice postale), si dettavano per la prima volta le regole in materia di trasparenza nell'ambito del risparmio raccolto dal sistema bancario in un'ottica di tutela e di salvaguardia degli interessi dei risparmiatori.
  In secondo luogo, va sottolineato il particolare regime di pubblicità relativo ai prodotti del risparmio postale e, segnatamente, dei Buoni fruttiferi postali (BFP).
  Invero, il rapporto tra la parte privata ed il collocatore dei Buoni fruttiferi postali (BFP), Poste Italiane (per conto della Cassa depositi e Prestiti), sorgeva all'atto dell'acquisto degli stessi in costanza della vigenza del menzionato articolo 173, norma di rango primario, che – unitamente alle altre disposizioni contenute nel capo VI, titolo I, libro III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e nei decreti ministeriali da tali norme previsti – integrava la disciplina generale e cogente dei Buoni fruttiferi postali (BFP) emessi e dei rapporti ad essi connessi, a cui entrambi i contraenti, in posizione di assoluta parità, erano chiamati ad uniformarsi.
  Ne consegue che le informazioni contenute a tergo dei titoli acquistati non esaurivano affatto il regolamento contrattuale del rapporto sorto tra il risparmiatore e Poste Italiane/CDP, laddove tali informazioni rappresentavano una mera esemplificazione dei rendimenti vigenti al momento dell'acquisto del titolo e soggetti, nel lungo arco di tempo di durata dei buoni, a variazioni, in armonia con l'andamento del mercato.
  Sul piano strettamente giuridico, ricorre una presunzione assoluta di conoscenza allorché, ope legis, si preveda che alcuni fatti modificativi relativi ad una vicenda contrattuale sono portati a conoscenza degli interessati nella stessa forma che la Costituzione, per assicurare la certezza del diritto, prevede per i fatti normativi fondamentali.
  Avendo, dunque, individuato nell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e nel decreto ministeriale dallo stesso previsto, la natura di norme cogenti di disciplina dei rapporti di risparmio postale, ne deriva che la possibilità per essi di essere portati tempestivamente e capillarmente a conoscenza della generalità dei risparmiatori era soddisfatta attraverso il regime di pubblicità legale degli atti normativi (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
  Infatti, Poste Italiane o CDP non hanno mai pubblicizzato i Buoni fruttiferi postali (BFP) come strumenti finanziari a tasso fisso. È vero, invece, che il pubblico dei risparmiatori che si rivolgeva al particolare strumento rappresentato dai Buoni fruttiferi postali (BFP), proprio in relazione agli effetti tipici della pubblicità legale, sapeva o avrebbe dovuto sapere che i tassi erano soggetti a variazione, anche con efficacia sulle serie già emesse.
  Da ciò deriva che il risparmiatore, che si fosse ritenuto leso da una eventuale variazioni in peius della disciplina del rapporto di risparmio postale di cui era parte, avrebbe potuto esercitare immediatamente il proprio diritto di recesso o persino impugnare, innanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa, il decreto ministeriale del Ministero del tesoro 13 giugno 1986, nel termine di decadenza legale, decorrente proprio dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
  I Buoni fruttiferi postali (BFP), infatti, quali titoli di investimento del debito pubblico, si caratterizzano storicamente, al pari dei BOT, oltre che per il privilegio della garanzia (dello Stato), per la sicurezza del rendimento, la capitalizzazione continua degli interessi ed anche per la rimborsabilità a vista.
  Peraltro, sia l'amministrazione emittente, Cassa Depositi e Prestiti, che il soggetto collocatore Poste Italiane, stante la normativa vigente che esauriva nella pubblicità legale la modalità di comunicazione ai risparmiatori delle variazioni generalizzate dei tassi di interesse, non avevano all'epoca costituito una banca-dati contenente informazioni anagrafiche sufficienti a raggiungere al loro domicilio i singoli risparmiatori che avessero acquistato il titolo molti anni prima. La comunicazione personale, dunque, si profilava, oltre che dal punto di vista giuridico, anche da quello operativo, oggettivamente impraticabile.
  Si segnala, da ultimo ad integrazione delle segnalate pronunce che riconoscono la fondatezza dell'interpretazione delle norme invocate a sostegno della legittimità dell'operato del collocatore Poste Italiane nel liquidare titoli appartenenti alle serie interessate dalla suddetta variazione, la pronuncia del Giudice di Pace di Torino, n. 1745, del 17 maggio 2016, che ha accolto l'opposizione proposta da Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane contro il decreto ingiuntivo emesso a favore dei ricorrenti in materia di interessi sui Buoni fruttiferi postali (BFP) della serie «O».
  Nella citata pronuncia il Giudice di Pace di Torino ribadisce che, proprio nell'invocata sentenza n. 13979/2007, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha espresso un principio generale secondo il quale «per i buoni postali fruttiferi, ai fini dell'interesse, un eventuale provvedimento ministeriale che dovesse sopravvenire all'emissione del titolo determina una variazione dei diritti spettanti sottoscrittori...; nel caso di specie il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 sopravveniva all'emissione del buono postale fruttifero emesso nel 1983, con la conseguenza che gli interessi da applicare devono essere modificati in forza di tale decreto, ai sensi degli articoli 172 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1973.
  Può ancora rilevarsi – continua la pronuncia – che una diversa conclusione non può essere giustificata neanche in forza dell'asserita violazione del principio di buona fede ravvisabile nel fatto che non siano stati informati tutti i risparmiatori delle avvenute modifiche, stante la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, effettuata proprio al fine di garantirne la più diffusa conoscenza.
  Per tali motivi l'opposizione proposta da Poste Italiane e da Cassa depositi e prestiti (in rappresentanza del MEF) deve trovare accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3948/15, emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 27 marzo 2015».
  Alla luce di tutto quanto sopra riportato sembra doversi escludere la ricorrenza in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, ora titolare delle serie di buoni fruttiferi postali, interessati dalla variazione del saggio di interesse disposta dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, dell'onere di dar luogo al rimborso dei buoni fruttiferi postali in questione facendo applicazione dei tassi di interesse originariamente previsti.
  Si conferma quindi la legittimità dell'applicazione della normativa in materia di variazione dei tassi d'interesse in quanto prevista ed autorizzata da norme di legge di «rango primario».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato non professionale

risparmio

servizio postale