ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 642 del 27/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: NACCARATO ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 27/06/2016
Stato iter:
15/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/09/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 15/09/2016
Resoconto NACCARATO ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/06/2016

DISCUSSIONE IL 15/09/2016

SVOLTO IL 15/09/2016

CONCLUSO IL 15/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09007
presentato da
NACCARATO Alessandro
testo di
Lunedì 27 giugno 2016, seduta n. 642

   NACCARATO e NARDUOLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo allo statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige ha valenza di legge costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano e regola la materia del bilinguismo;
   l'articolo 19 del detto decreto prevede: «Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna. La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito, su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco»;
   nella provincia di Bolzano, dunque, l'insegnamento nelle scuole è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni;
   la stessa provincia autonoma di Bolzano ha approvato la delibera n. 164 del 6 febbraio 2012, recante «Modelli delle pagelle scolastiche per le scuole secondarie di secondo grado – revoca parziale di deliberazioni della Giunta provinciale – Valutazione delle alunne e degli alunni – modifica di deliberazioni della Giunta provinciale», poi modificata con delibera n. 1819 del 2 dicembre 2013;
   secondo le disposizioni in essa contenute sono stati approvati i modelli delle pagelle scolastiche per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali in lingua tedesca, italiana e ladina della provincia, e «le stesse devono essere redatte nelle due lingue»;
   il secondo comma della norma dispone specificamente: «A seconda che le pagelle siano rilasciate da un istituto scolastico in lingua, rispettivamente tedesca o italiana, al primo posto figura il testo in lingua, rispettivamente tedesca o italiana. Negli istituti scolastici delle località ladine è riportato anche il testo ladino»;
   nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, un cittadino residente a Padova ha avanzato al tribunale la richiesta che venga ordinata la traduzione in italiano delle comunicazioni delle scuole e delle pagelle dei figli residenti a Bolzano e iscritti in scuole di lingua tedesca;
   da anni infatti l'uomo riceve le dette comunicazioni redatte soltanto in lingua tedesca;
   secondo i competenti organi provinciali di Bolzano, come emerge dalla nota con protocollo 12.03/P-10550 emessa da un funzionario della provincia altoatesina, essendo il modulo di iscrizione dei figli redatto in lingua tedesca, la scuola «ha l'obbligo di rispondere in tale lingua» e la traduzione «comporterebbe un notevole dispendio amministrativo e ulteriori costi»;
   di conseguenza, si legge ancora nella nota, gli istituti scolastici non sarebbero obbligati a tradurre le comunicazioni ai genitori nella seconda lingua provinciale;
   i fatti descritti, appaiono in contraddizione con il principio relativo al bilinguismo (italiano-tedesco, tedesco-italiano) nelle comunicazioni scritte degli istituti scolastici della provincia di Bolzano e rappresentano, secondo gli interroganti, una violazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione italiana;
   casi analoghi avrebbero interessato anche alcune strutture ospedali e della provincia di Bolzano, che avrebbero rilasciato cartelle cliniche redatte soltanto in lingua tedesca accollando le spese per la traduzione ai cittadini;
   a questo proposito la giunta provinciale ha approvato la delibera n. 3793 del 10 ottobre 2005 con la quale viene riconosciuto il diritto del paziente a ricevere la documentazione clinica a lui rivolta nella propria madrelingua;
   sulla base dello Statuto speciale e delle norme attuative dello stesso la giunta provinciale di Bolzano ha disposto che «le comunicazioni e i referti sullo stato di salute del paziente direttamente rivolti a quest'ultimo, devono essere redatte nella lingua presunta del paziente o rispettivamente nella lingua usata; Il paziente ha diritto alla traduzione gratuita della documentazione clinica destinata ai rapporti interni, non redatta nella propria madrelingua, qualora vi abbia un interesse concreto e motivato per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Il diritto alla traduzione gratuita della documentazione clinica sussiste inoltre in tutti i casi in cui gli organi del servizio sanitario pubblico accertano la necessità di inviare un paziente in un altro ospedale dell'area linguistica tedesca o italiana per motivi terapeutici, non essendo la relativa cura garantita in Alto Adige» –:
   se i Ministri interrogati siano al corrente dei fatti sopra esposti;
   se i Ministri, intendano promuovere un monitoraggio volto a verificare che in tutte le amministrazioni pubbliche della provincia autonoma di Bolzano venga rispettato il principio del bilinguismo e quali iniziative di competenza intendano adottare per garantirne l'effettiva tutela. (5-09007)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09007

  Gli On.li interroganti, prendendo spunto da un procedimento di separazione giurisdizionale con riferimento al quale un cittadino italiano residente a Padova ha avanzato la richiesta che venga ordinata la traduzione in italiano delle comunicazioni delle scuole relative ai figli residenti a Bolzano iscritti in scuole di lingua tedesca, chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo intendano promuovere un monitoraggio volto a verificare che in tutte le amministrazioni pubbliche della provincia autonoma di Bolzano venga rispettato il principio del bilinguismo e quali iniziative di competenza intendano adottare per garantirne l'effettiva tutela.
  Per quanto di competenza di questo Ministero, si illustra quanto segue sulla base degli elementi acquisiti dalla competente Intendenza scolastica per la scuola di lingua tedesca, trattandosi, piuttosto, di questione che rientra nella disciplina dettata dalla natura dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
  I principi fondamenti dell'ordinamento scolastico della provincia autonoma di Bolzano si rinvengono nell'articolo 19 dello Statuto d'autonoma (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e nelle relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89).
  Secondo il citato articolo, nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o terza classe, secondo quanto stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato e in quelle secondarie, è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.
  L'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983 prevede che per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quella in lingua tedesca, nonché ai ruoli del personale docente della seconda lingua è richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'articolo 19 dello Statuto.
  Da queste disposizioni si desume il principio della lingua madre proprio di queste scuole, perseverando peraltro l'equipollenza dei diplomi.
  L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (così articolo 19, comma 3, dello Statuto).
  L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983 prescrive espressamente che «il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole». Quando l'iscrizione è avvenuta in una delle tre scuole di madrelingua, e qui trattasi di una libera scelta, si deve prendere atto che le rispettive comunicazioni scolastiche ai genitori avvengano in tale lingua madre. Peraltro, nella prassi delle tre scuole di madrelingua, le comunicazioni del personale insegnante e della scuola ai genitori avvengono nella lingua d'insegnamento.
  Sulla base di queste disposizioni speciali e della separazione delle scuole secondo i gruppi linguistici, non può trovare applicazione l'ordinaria disciplina in materia di lingua concernente l'attività amministrativa; trattasi inequivocabilmente di una lex specialis.
  In ogni caso anche dalla disciplina generale in materia di lingua può desumersi la legittimità del monolinguismo nella comunicazione linguistica con i genitori di una scuola in madrelingua.
  L'articolo 100 dello Statuto d'autonomia dispone, al comma 3, che gli uffici «usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata».
  L'articolo 100, comma 4, riconosce espressamente l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue, quando non trattasi di casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a una pluralità di uffici.
  L'articolo 7 della rispettiva norma di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) prevede inoltre che «gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'articolo 1 i quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a formulare gli atti e i provvedimenti e ad eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente, denunciante o dichiarante ove questo ne sia il destinatario».
  Poiché il modulo d'iscrizione scolastico è redatto nella lingua madre della scuola, quest'ultima ha l'obbligo di rispondere in tale lingua. Da quanto esposto – alla luce degli elementi acquisiti dall'Ispettorato competente – deriva che i docenti e le scuole non sono obbligate a tradurre eventuali comunicazioni ai genitori nell'altra lingua provinciale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lingua materna

istituto di istruzione

insegnamento delle lingue