ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08981

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 640 del 22/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/06/2016
Stato iter:
23/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/06/2016
Resoconto CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/06/2016
Resoconto CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/06/2016

SVOLTO IL 23/06/2016

CONCLUSO IL 23/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08981
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Mercoledì 22 giugno 2016, seduta n. 640

   PISANO e CARIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera c), del TUIR, sono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente le «somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato nei confronti del soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente»; la percezione di una borsa di studio, dunque, dà origine ad un reddito che viene «assimilato» a quello da lavoro dipendente e pertanto tassato ai fini IRPEF;
   in deroga a tale regime di imponibilità, l'ordinamento giuridico disciplina specifici casi di esenzione: a titolo esemplificativo, sono riconosciute esenti dall'IRPEF le borse di studio corrisposte a titolo di assistenza scolastica agli studenti iscritti a corsi di studi universitari nonché le borse di studio corrisposte per la frequenza di corsi e per attività di ricerca post laurea (articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398);
   accanto alle specifiche ipotesi di esenzione, sussistono tuttavia fattispecie di dubbia tassabilità; è il caso delle borse di studio finanziate, in tutto in parte, attraverso risorse a carico del fondo sociale europeo;
   la questione della tassabilità ai fini IRPEF della quota di borsa di studio finanziata dal fondo FSE, è stata per la prima volta affrontata dalla direzione regionale entrate della regione Puglia che, con nota prot. n. 917 del 9 luglio 2010, in risposta all'interpello proposto dalla regione Puglia in merito alla questione delle borse di studio «ritorno al futuro» (istituite con D.D. n. 376 del 9 aprile 2008), ha stabilito la completa esenzione da qualsiasi forma di tassazione della quota di borsa studio rappresentativa dei fondi comunitari e quindi da quest'ultimi direttamente proveniente;
   richiamando la sentenza della Corte di giustizia della CE n. 427/05 del 25 ottobre 2007, recepita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2082 del 30 gennaio 2008, con la quale è stato sancito il divieto di detrazione o trattenuta relativamente a somme erogate dalla Unione europea a titolo di contributo (salvo i casi di stretta connessioni del contributo con la produzione di redditi d'impresa o da lavoro), la direzione regionale, ha non solo, stabilito l'inapplicabilità ai contributi FSE della ritenuta prevista ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (condividendo l'interpretazione dell'ente), ma ha anche riconosciuto l'integrale esenzione ai fini IRPEF: come chiarito dall'Agenzia, «l'eventuale assoggettamento ad imposizione fiscale del contributo comunitario ricevuto dai soggetti che frequentano i master, corrisponderebbe ad un prelievo specificatamente connesso al contributo stesso e come tale risulterebbe in contrasto con la previsione del principio dell'integrità dei 917-216/2010 pagamenti di cui all'articolo 80 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006»;
   l'articolo 80 del regolamento (CE) 1083/2006 introduce, infatti, il principio dell’«integrità del contributo», prevedendo che «gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.». Con tale disposizione (applicabile nell'ordinamento interno), dunque, si riconosce l'esenzione da ogni forma di prelievo o onere dei contributi erogati dall'Unione europea;
   sennonché, il condivisibile orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria è stato successivamente superato da un diverso e contrario orientamento; in particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato dalla regione Sardegna in merito al trattamento fiscale da riservare alle borse di studio finanziate nell'ambito del POR F.S.E. 2007-2013, ha espresso un parere sulla questione e, con nota n. 4397 del 17 ottobre 2011, ha ritenuto che soggetto «beneficiario dei finanziamenti» (ex articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006) deve ritenersi la regione e non i soggetti percettori finali delle singole somme e, pertanto, l'amministrazione regionale in qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto IRPEF prevista dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sull'intero importo della borsa di studio, compresa la parte finanziata dal fondo sociale europeo;
   adeguandosi al parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate ha pertanto proposto una soluzione interpretativa del tutto contrapposta a quella assunta con la nota n. 917 del 2010 e, con nota n. 8285 del 14 marzo 2012, ha comunicato alla regione che «lo scrivente ritiene che la Regione Puglia, in qualità di sostituto d'imposta, debba applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973»;
   a parere degli interroganti, la soluzione prospettata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, peraltro non supportata da alcuna argomentazione giuridica, non trova sostegno nel chiaro tenore letterale dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ove per soggetti beneficiari si intende chiaramente i destinatari finali dei contributi e non anche le regioni; lo stesso regolamento definisce il beneficiario: «un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico»; così definito, è evidente a tutti che per beneficiario debba intendersi il soggetto ultimo destinatario delle somme ovvero colui che, sempre secondo le definizioni del regolamento, attua l'operazione», (ovverosia «il progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce»); inoltre, a conferma che il beneficiario sia proprio il soggetto ultimo destinatario delle somme, sempre l'articolo 80 precisa che sulle somme corrisposte «Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari»; è manifesta, a giudizio degli interroganti, l'erroneità della tesi del Ministero: non si vede come si possa riferire tale norma alle regioni, che ovviamente non scontano alcuna imposizione fiscale o altro onere sulle somme comunitarie che gestiscono. Con la sua interpretazione il Ministero ha dunque svuotato di contenuto il principio applicativo di cui all'articolo 80. Di contro, non può negarsi sul piano logico-giuridico che la quota comunitaria delle borse di studio è esente da imposizione quando non diretta alla specifica produzione di un reddito;
   fatto sta, però, che da segnalazioni pervenute si apprende dell'emissione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di avvisi di accertamento con i quali si sta procedendo al recupero delle maggiori imposte sui contributi FSE percepiti e non dichiarati per l'annualità 2011. Al riguardo, è opportuno precisare che l'omessa indicazione in dichiarazione dei contributi FSE consegue a sua volta all'omessa indicazione dei detti contributi nei CUD/CU rilasciati dalla regione (l'interpretazione contraria dell'Ade è infatti intervenuta solo nell'anno 2012 e per di più in risposta ad un interpello di parte, quindi senza alcuna diffusione pubblicitaria); l'errore sarebbe al più imputabile alla regione e non tanto agli ignari contribuenti;
   inoltre, si evidenzia che oltre al recupero delle maggiori imposte, l'Agenzia delle entrate ha anche provveduto all'applicazione e irrogazione di sanzioni amministrative per omessa e infedele dichiarazione; si rammenta però che l'articolo 10 dello statuto dei diritti del contribuente dispone che non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, «qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa». Inoltre, prevede altresì che le sanzioni «non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria»; nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione della norma: la circolare dell'Agenzia delle entrate del 2011 aveva espressamente esentato da imposizione i contributi FSE; mentre l'omessa indicazione in dichiarazione deriva dall'errata compilazione dei CUD da parte della regione;
   è dovere dello Stato, come sancito dall'articolo 80 del regolamento (CE), assicurarsi che i soggetti a cui è destinata la borsa di studio ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine possibile e nella sua totale integrità –:
   se condivida l'orientamento espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 4397 del 17 ottobre 2011 in merito alla definizione di soggetto «beneficiano dei finanziamenti» e se non ritenga opportuno assumere iniziative normative per prevedere l'esenzione ai fini fiscali dei contributi comunitari FSE o comunque chiarire il regime fiscale applicabile, nonché promuovere l'adozione di un atto di indirizzo operativo per gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate volto ad escludere, a fronte della indubbia incertezza applicativa (generata peraltro da contrastanti orientamenti dell'Amministrazione), l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di omessa dichiarazione dei contributi FSE.
(5-08981)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08981

  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente si fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale responsabile del piano di comunicazione nazionale sul Fondo Sociale Europeo, ha affermato che l'articolo 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che vieta trattenute o decurtazioni di qualsiasi genere sugli importi destinati ai beneficiari delle attività sovvenzionate, non si applica alle persone fisiche titolari di borse di studio cofinanziate con fondi strutturali, in quanto queste non rientrano nella definizione di «beneficiario» contenuta all'articolo 2, comma 4, del Regolamento citato.
  Nei confronti delle persone fisiche che percepiscono borse di studio cofinanziate con fondi europei restano, pertanto, applicabili le ordinarie regole di tassazione previste dall'ordinamento ed in particolare l'assoggettamento ad IRPEF quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, ad eccezione delle ipotesi in cui la borsa di studio ricada in una specifica previsione di esenzione.
  Un eventuale orientamento di prassi diretto a chiarire il regime fiscale delle borse di studio in esame non potrebbe che confermare quanto precisato dal Ministero del lavoro con la nota sopra citata.
  Riguardo, invece, alla richiesta da parte dell'interrogante di valutare la possibilità di non applicare le sanzioni amministrative ai percettori per la non corretta tassazione delle borse di studio cofinanziate con fondi europei, si fa presente che in base all'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) «le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta».
  Nel caso in esame l'incertezza circa il regime fiscale applicabile si potrebbe evincere dal fatto che sia l'Agenzia delle Entrate che il Ministero del lavoro hanno mutato il proprio orientamento interpretativo, passando da una iniziale valutazione di esenzione della quota di borsa di studio a carico dell'FSE, affermato dall'Agenzia in risposta a diversi interpelli, pubblicati sui media, ad una successiva valutazione di imponibilità della stessa, resa nota solo attraverso note interne e comunicazioni alle regioni eroganti.
  Poiché tale situazione può comunque aver determinato nei contribuenti incertezza sul corretto trattamento fiscale delle somme in questione, si ritiene che gli uffici competenti possano valutare la possibilità di non applicare le sanzioni in caso di omessa tassazione della quota di borsa di studio riferibile al finanziamento europeo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assegno scolastico

FSE

politica fiscale