ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08904

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 638 del 15/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 15/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/06/2016
Stato iter:
29/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/06/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/06/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 29/06/2016
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/06/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/06/2016

DISCUSSIONE IL 23/06/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/06/2016

DISCUSSIONE IL 29/06/2016

SVOLTO IL 29/06/2016

CONCLUSO IL 29/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08904
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 15 giugno 2016, seduta n. 638

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   molti dei contribuenti lavoratori impegnati in questi giorni negli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi 2016 sono assillati da un dilemma: quello se presentare o meno il modello 730, rinunciando così anche al beneficio fiscale delle eventuali detrazioni da lavoro;
   invero, il suddetto dilemma intere sa tutti quei lavoratori percettori di reddito da lavoro che pur avendo ricevuto in busta paga cosiddetto «bonus 80 euro», temono che una volta presentato il modello 730, con il quale viene rideterminata l'imposta anche tenendo conto di altri redditi ed eventuali deduzioni e detrazioni, debbano integralmente o parzialmente restituirlo perché risultati incapienti o per aver superato il limite di reddito dei 26.000 euro che dà diritto allo stesso bonus;
   ad alimentare il dubbio è stata la notizia, balzata agli onori della cronaca delle ultime settimane, che circa un milione e mezzo di contribuenti italiani che hanno ricevuto nell'anno 2015 il bonus in busta paga, dovranno restituirlo al fisco (come del resto già avvenuto per molti di loro con riferimento ai redditi per l'anno 2014), essenzialmente per una delle seguenti ragioni:
    1) perché hanno percepito nell'intero anno un reddito inferiore alla no tax area ovvero a 8.174 euro e sono pertanto risultati incapienti;
    2) perché una volta rideterminata in sede di dichiarazione dei redditi l'imposta sono risultati aver percepito un reddito superiore al limite previsto dalla legge, ovvero a 26.000 euro;
    3) perché hanno commesso o addirittura subito dal sistema dell'Agenzia delle entrate, errori in sede di compilazione del modello 730 precompilato;
   escluso il caso di coloro che, percependo oltre al proprio reddito da lavoro anche redditi da altra fonte (ad esempio case, terreni o capitali), sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi al fine di rideterminare la relativa imposta, vi è poi il caso di coloro che non percependo alcun reddito possono esimersi da quest'ultimo adempimento avendo già, tramite il proprio datore di lavoro-sostituto d'imposta, versato al Fisco quanto dovuto, soprattutto se dalla rideterminazione dell'imposta legata alle detrazioni per lavoro dipendente, dovessero avere un pregiudizio risultando incapienti. Infatti, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014, per aver diritto al bonus è necessario che il reddito complessivo annuo lordo non sia superiore a 26.000 euro e che l'imposta lorda calcolata sul reddito annuo complessivo di lavoro dipendente e assimilato sia maggiore dell'importo delle detrazioni da lavoro dipendente, spettanti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR –:
   quali siano le conseguenze per quanti, essendo risultati incapienti o avendo superato il limite di reddito ai fini del riconoscimento del bonus di 80 euro, rinuncino alle relative detrazioni per lavoro dipendente e di conseguenza si esimano dal presentare il modello 730/2016. (5-08904)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08904

  L'onorevole interrogante con l'interrogazione in esame rileva che molti lavoratori impegnati in questi giorni nella predisposizione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 non sanno se presentare o meno il modello 730, rinunciando così a beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali, in quanto avendo percepito in busta paga il cosiddetto «bonus 80 euro», temono che una volta presentato detto modello, con il quale viene rideterminata l'imposta, «debbano integralmente o parzialmente restituirlo» perché risultati incapienti o per aver superato il limite di reddito dei 26.000 euro.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, al punto 6, precisa che «il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d'imposta un credito di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi».
  Pertanto, l'Agenzia fa presente che il contribuente tenuto alla restituzione del bonus, a seguito del venir meno di uno dei requisiti previsti dalla norma per la fruizione dell'agevolazione, è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
  Giova comunque evidenziare che la presentazione della dichiarazione dei redditi al solo fine di restituire il bonus Irpef già riconosciuto dal sostituto ma non spettante dovrebbe rappresentare una situazione del tutto residuale.
  Il sostituto d'imposta, infatti, al momento della determinazione del bonus (operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto) è in possesso di tutte le informazioni necessarie per effettuare correttamente la verifica della spettanza o meno del bonus.
  Nella maggior parte dei casi la necessità di restituire il bonus deriva, invece, dalla presenza di redditi ulteriori rispetto a quelli certificati dal sostituto che lo ha riconosciuto, che determinano un reddito complessivo ai fini Irpef superiore rispetto a quello previsto dalla norma per fruire del bonus. In tali ipotesi il contribuente è comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi a prescindere dalla presenza o meno del bonus Irpef.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta sul reddito

imposta